Entro il 30.11.2011 il versamento degli acconti di novembre per i soggetti IRES

Entro il 30/11/11, le società di capitali e i soggetti ad esse equiparati dovranno versare la 2a rata acconti per il periodo d’imposta 2011. Si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento degli acconti IRES.
   
ACCONTI IRES PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI
COME DETERMINARE L’ACCONTO 2011 METODO STORICO Il metodo storico prende come base l’imposta dovuta per il periodo d’imposta precedente, infatti, l’ammontare dell’acconto 2011 è pari al 100% dell’importo esposto: ¨         a rigo RN17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”del mod. UNICO 2011 SC; ¨         a rigo RN28 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del mod. UNICO 2011 ENC; ¨         a rigo IR22 “Totale imposta”del mod. IRAP 2011. Nel caso in cui l’importo indicato in tali righi sia: ¨         non superiore a € 20,66, l’acconto non va effettuato; ¨         superiore a € 20,66 ma inferiore a € 257,50, il versamento dell’acconto vaeffettuato in unica soluzione entro il 30.11.2011; ¨         superiore a € 257,50 il versamento dell’acconto va effettuatoin 2 rate pari a: ü          40% di rigo RN17/RN28 o IR22 entro il 16.06/06.07.2011 – 18.07/ 05.08.2011 con la maggiorazione dello 0,40%, se l’esercizio è coincidente con l’anno solare e l’approvazione del bilancio avviene nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2010); ü          60% di rigo RN17/RN28 o IR22 entro il 30.11.2011, se l’esercizio è coincidente con l’anno solare (altrimenti entro l’11 mese dell’esercizio). Per la determinazione dell’acconto IRES 2011, l’imposta netta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomputate nel 2010, per effetto di quanto previsto dal DLgs. n. 239/96.  
METODO PREVISIONALE ¨         Con il metodo previsionale l’acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito/valore della produzione che si presume di conseguire nel 2011. In altre parole, qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2011 un reddito/valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2010, lo stesso può effettuare il versamento dell’acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico o non effettuare alcun versamento; ¨         la scelta di utilizzare tale metodo va valutata attentamente in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l’Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento (30%), ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento tramite il ravvedimento operoso.  
SOGGETTI OBBLIGATI Sono obbligati al versamento del 2° acconto IRES: ¨         le società di capitali; ¨         gli enti non commerciali; ¨         gli enti commerciali, con esercizio coincidente con l’anno solare, che nell’anno 2011 hanno presentato, oppure avrebbero dovuto presentare, la dichiarazione dei redditi 2010 (UNICO 2011).  
SOGGETTI ESONERATI Sono esclusi dall’obbligo di versamento: ¨         soggetti che hanno evidenziato nel rigo RN17/RN28 del modello Unico 2011 un importo non superiore a € 20,66; ¨         soggetti che percepiscono nel 2011, per la prima volta, redditi assoggettati ad IRES, mancando la base storica di commisurazione; ¨         soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2010, in quanto non obbligati; ¨         soggetti che vantavano, in relazione al periodo d’imposta 2010, crediti IRES superiori all’importo degli acconti, destinati all’abbattimento di questi ultimi; ¨         soggetti falliti; ¨         contribuenti che presumono di non dovere versare alcuna imposta oppure di versare un’imposta pari ad un importo non superiore a € 20,66.  
RIDETERMINAZIONE DELL’ACCONTO 2011 DETASSAZIONE TREMONTI TER L’agevolazione c.d. “Tremonti-ter” di cui al D.L. n. 78/2009 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta nel quale sono stati effettuati gli investimenti. Per i soggetti che scelgono di utilizzare il metodo storico, ai fini del calcolo dell’acconto IRES 2011, è necessario rideterminare il reddito 2010 ela relativa imposta senza tener conto della detassazione derivante dagli investimenti effettuati nel periodo 01.01.2010 – 30.06.2010. La detassazione “Tremonti-ter” non rileva ai fini IRAP e quindi non si riflette sulla determinazione del relativo acconto.  
DETASSAZIONE TREMONTI TESSILE   Analogamente, l’agevolazione c.d. “Tremonti-tessile” di cui al D.L. n. 40/2010 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta nel quale sono stati effettuati gli investimenti. Di conseguenza, in sede di calcolo degli acconti 2011 è necessario rideterminare l’imposta aumentando il reddito d’impresa della detassazione di cui si è beneficiato.   
ACCONTO 2011 E TRASPARENZA FISCALE   (Art. 115 del TUIR) 1° ANNO DI OPZIONE La srl che intende optare per il regime di trasparenza dal 2011, mediante invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2011: ¨         calcola l'acconto IRES 2011 con il metodo storico o previsionale senza tener conto del regime di trasparenza; ¨         attribuisce ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, l’acconto così determinato; questi ultimi scomputeranno l’acconto versato dall'IRPEF dovuta nel mod. UNICO 2012 PF sul reddito che gli verrà imputato per trasparenza.    
ANNI SUCCESSIVI AL 1° La srl che ha esercitato l’opzione per il triennio 2009 – 2011, ovvero per il triennio 2010 – 2012, non deve versare alcun acconto IRES per il 2011.  
1° PERIODO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TRIENNIO   Nel caso in cui il regime di trasparenza sia giunto al termine del triennio di validità e la società non intenda rinnovare l’opzione per il triennio successivo, l’acconto IRES 2011 andrà calcolato sulla base dell’IRES precedente, che si sarebbe determinata senza considerare l’opzione.  
PERIODO DI DECADENZA
DAL REGIME
La srl per la quale si è verificato un evento che comporta la decadenza dal regime di trasparenza dal 2011 è tenuta al versamento dell’acconto IRES 2011 calcolato sull'imposta 2010 “rideterminata” senza tener conto del regime di trasparenza.  
VERSAMENTO DEL 2° ACCONTO 2011 Il versamento della 2a o unica rata dell'acconto 2011 va effettuato in unica soluzione con il mod. F24, utilizzando il canale telematico per i titolari di partita IVA. I relativi codici tributo sono: ¨         2002 per l’acconto IRES; ¨         3813 per l’acconto IRAP.  
COMPENSAZIONE Per il versamento dell'acconto 2011 il contribuente può avvalersi della compensazione: ¨         verticale, utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, credito IRES 2010 con acconto IRES 2011) senza la necessità di utilizzare il mod. F24; ¨         orizzontale, utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (ad esempio, credito IVA 2010 con acconto IRAP 2011) con la necessità di presentare il mod. F24. Il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili è di € 516.459,90 per ciascun anno, mentre l’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell’anno successivo. Un vincolo a tale limite è imposto per il credito Iva annuale, liberamente utilizzabile fino a € 10.000. L’importo che eccede € 10.000 può essere compensato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale o dell’istanza trimestrale (Modello TR) dalla quale il credito emerge. Per compensare crediti Iva superiori a € 15.000, infine, occorre che nella dichiarazione Iva annuale sia apposto il visto di conformità.  
REGIME SANZIONATORIO ¨         Eventuali carenti o omessi versamenti saranno puniti con la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo; ¨         il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con il ravvedimento operoso: ü          applicando la sanzione ridotta nelle seguenti misure: o           dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che va applicato lo 0,2% per ogni giorno di ritardo; o           3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito tra 15 e 30 giorni dalla scadenza; o           3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione; ü          versando l’importo dovuto e gli interessi, calcolati a giorni nella misura dell’1,5%.  
          Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento