L’ACCERTAMENTO ESECUTIVO ALLA LUCE DELLE RECENTE MODIFICHE

A partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla loro notifica, passati 30 giorni, senza pagamento, Agente della Riscossione sarà autorizzato a procedere con l’esecuzione forzata
A partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla loro notifica.   Questo significa che passati i successivi 30 giorni, senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento, l’Agente della Riscossione sarà autorizzato a procedere con l’esecuzione forzata, senza iscrizione a ruolo e senza notifica della cartella di pagamento.   Con questa riforma, introdotta dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010, il legislatore vuole accelerare i tempi della riscossione e arrivare così ad una più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa tributaria. Il termine iniziale fissato per il 1° luglio 2011, è stato prorogato al 1° ottobre 2011 con il D.L. n. 98/2011 (c.d. “Manovra correttiva 2011”), convertito dalla Legge n. 111/2011. Vediamo qualche quesito in merito il quadro normativo della nuova disciplina degli avvisi di accertamento esecutivi L’istituto dell’accertamento esecutivo è stato introdotto inizialmente dall’articolo 29 del D.l. 78/2010, con l’intento di accelerare i tempi della riscossione e arrivare così ad una più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa tributaria. L’accertamento esecutivo, infatti, ha implementato le funzioni precedentemente svolte dalla cartella di pagamento. Il Decreto sviluppo (articolo 7, comma 2, del D.l. 70/2011) ha poi disposto alcune modifiche alla disciplina stabilendo: ¨              la sospensione dell’esecutività forzata degli accertamenti per 180 giorni; ¨              la riduzione a 1/3 delle somme provvisorie da iscrivere a ruolo. La Manovra correttiva di luglio 2011 (articolo 2, comma 30, del D.l. 98/2011) ha posticipato, invece, il debutto di questi avvisi dal 1° luglio al 1° ottobre 2011. Infine, con la Risoluzione n. 95/E del 27 settembre 2011, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, degli importi richiesti nel “nuovo” avviso di accertamento.   l’ambito di applicazione della nuova disciplina La nuova disciplina si applica: ¨              agli accertamenti sulle imposte dirette, sull’Irap[1]e sull’Iva e; ¨              ai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni[2], a partire dagli atti emessi dal 1° ottobre 2011[3] relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2007 e successivi. A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto sviluppo[4] non si parla più di atti di accertamento notificati a partire dal 1° ottobre 2011, ma si fa riferimento a quelli emessi a partire da tale data; ¨              agli avvisi successivi all’originario avviso di accertamento, da notificare al contribuente nei casi di rideterminazione degli importi dovuti per: ü              mancato pagamento delle rate successive alla prima dovute a seguito di accertamento con adesione; ü              riscossione provvisoria dei tributi e delle sanzioni in pendenza di giudizio; ü              mancato pagamento delle somme dovute per effetto dell’adesione ai verbali di constatazione e anche di una sola delle rate successiva alla prima, in seguito all’adesione agli inviti a comparire dell’Agenzia delle Entrate[5].   i casi esclusi dalla nuova disciplina Sono esclusi dalla nuova disciplina i casi di omesso versamento delle somme rateizzate risultanti dalle comunicazioni degli esiti dei controlli automatici[6] o formali[7] delle dichiarazioni. In questi casi, infatti, si tratta di avvisi che contengono una volontà impositiva ancora in itinere, e non formalizzata in un atto definitivo.   la nuova disciplina sull’avviso di accertamento Dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla loro notifica. Questo significa che il contribuente deve provvedere al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni) e se non adempie al versamento, l’atto di accertamento deve recare l’indicazione che decorsi 30 giorni dal termine ultimo di pagamento (termine per la presentazione del ricorso), l’Agente della Riscossione sarà autorizzato a procedere con l’esecuzione forzata, senza iscrizione a ruolo e senza notifica della cartella di pagamento. In sostanza, eliminando la fase dell’iscrizione a ruolo e della notifica della cartella di pagamento, l’Agente della riscossione potrà procedere ad espropriare i beni del contribuente, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento. Prima di questa modifica, invece, in caso di mancato pagamento l’Agenzia delle Entrate predisponeva il ruolo e lo consegnava all’Agente della riscossione. Quest’ultimo notificava al contribuente la cartella di pagamento con l’intimazione ad adempiere e, in caso di mancato pagamento, trascorsi 60 giorni dalla notifica avviava la procedura di espropriazione forzata. Una volta che sono passati i 60 giorni per l’impugnazione e i successivi 30 per il pagamento, l’agente della riscossione può procedere all’esecuzione forzata, non prima però che siano passati 180 giorni da quando ha ricevuto l’affidamento dell’incarico. Questa sospensione è stata introdotta con la conversione in Legge 106/2011 del D.l. 70/2011, per  “mitigare” gli effetti derivanti dall’accertamento esecutivo che ha anticipato drasticamente i tempi della riscossione. Tale sospensione non opera con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.  

Sospensione esecuzione forzata
Notifica avviso di accertamento
Esecuzione forzata
60 giorni
30 giorni
180 giorni
Incarico Agente della riscossione
 


                          Cosa accade in caso di fondato pericolo per la riscossione

In caso di fondato pericolo per la riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti di accertamento, la riscossione delle somme dovute (per il loro intero ammontare, compresi gli interessi e le sanzioni) potrà essere Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo affidata agli agenti della riscossione anche prima dello spirare dell’ulteriore termine di 30 giorni, decorrente dal termine ultimo di pagamento. Con il D.l. 70/2011 tale norma è stata integrata, prevedendo che nell’ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, non opera la sospensione di 180 giorni per l’esecuzione forzata.Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo

  l’intimazione ad adempiere contenuta nell’avviso di accertamento Gli avvisi di accertamento, per poter essere esecutivi, devono contenere l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi in essi indicati entro il termine per la proposizione del ricorso e l’avviso che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo di pagamento, la riscossione è affidata all’agente della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata. In altre parole il fisco deve riportare, in tali atti, il sollecito del pagamento richiesto al contribuente, fissando come termine ultimo la scadenza per la presentazione del ricorso (generalmente entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento). Inoltre deve ricordare al contribuente che, trascorsi 30 giorni dall’ultimo giorno utile per il pagamento, l’Agente della riscossione potrà procedere direttamente all’esecuzione forzata. L’intimazione ad adempiere deve essere indicata anche negli avvisi successivi all’originario avviso di accertamento, da notificare al contribuente nei casi di rideterminazione degli importi dovuti.   le somme da versare in caso di rinuncia al ricorso Il contribuente che decide di non impugnare l’atto può scegliere, entro il termine di proposizione del ricorso, di pagare le somme dovute (acquiescenza) o di presentare l’istanza di accertamento con adesione.

In caso di acquiescenza il contribuente accetta i rilievi presentati dal fisco e rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento. Il vantaggio dell’acquiescenza è la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative (o a 1/6 se l’avviso di accertamento non è stato preceduto da invito a contraddittorio). Il versamento dovrà avvenire entro i termini per la proposizione del ricorso, senza gli aggi della riscossioneIndirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo , in un’unica soluzione o a rate[8] utilizzando il Modello F24. Entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente dovrà presentare all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.

      il contribuente decide di proporre l’istanza di accertamento con adesione Entro il termine di presentazione del ricorso, il contribuente può decidere di proporre istanza di accertamento con adesione. Il vantaggio di questa procedura è la sospensione del pagamento di ulteriori 90 giorni, oltre ai 60 già previsti, per un totale di 150. Inoltre, se la scadenza dei 150 giorni dovesse cadere durante il periodo feriale (dal 1° agosto al 15 settembre), la sospensione si allungherebbe di altri 46 giorni. Un altro vantaggio consiste nella possibilità di ottenere uno sconto sulle sanzioni irrogate, che saranno rideterminate nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge. Per proporre istanza basta inviare in carta libera la domanda di accertamento di adesione all’ufficio che ha emesso l’atto di accertamento, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda l’ufficio è tenuto ad invitare il contribuente a comparire. In caso di esito favorevole, il procedimento di adesione si conclude con la redazione dell’atto in cui sono indicati gli elementi e la motivazione dell’adesione, le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti. Il versamento di tali importi comporta il perfezionamento dell’adesione, e dovrà avvenire in unica soluzione (entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto) o a rate[9] (la prima da versare entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto).   il contribuente decide di presentare ricorso quali sono le somme da versare Il contribuente che riceve l’avviso di accertamento può decidere di impugnare l’atto. In tal caso il contribuente dovrà versare 1/3 degli importi dovuti a titolo d’imposta ( e non più il 50%, come previsto prima del Decreto Sviluppo) e gli interessi applicati su tale imposta.   nel caso in cui il contribuente decida di presentare l’istanza di sospensione Il contribuente che voglia difendersi dall’avviso di accertamento esecutivo può presentare ricorso in commissione tributaria e l’istanza di sospensiva giudiziale[10]. Il vantaggio è questo: visto che (come visto al paragrafo precedente) al momento dell’impugnazione dell’atto sono dovute (anche se a titolo provvisorio) 1/3 delle imposte accertate, presentando l’istanza sospensiva il contribuente chiede che venga sospeso tale pagamento in attesa del giudizio. La sospensione deve essere decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza[11]. Entro tale termine quindi, i giudici dovranno disporre l’ordinanza di accoglimento o di rifiuto della richiesta di sospensiva. A questo proposito, il fatto che non sia stata prevista alcuna sanzione per i giudici che non rispettino il termine di 180 giorni, porta la conseguenza che probabilmente, visto che le commissioni tributarie impiegano in genere più tempo per decidere, molte istanze di sospensione saranno valutate quando ormai la sospensione automatica di 180 giorni sarà terminata e l’avviso di accertamento sarà ormai esecutivo. La presentazione della sospensiva non blocca eventuali azioni cautelari – come fermi e ipoteche – da parte dell’Agente della Riscossione. Tuttavia è il caso di segnalare che il D.l. 70/2011 ha previsto l’obbligo per l’agente della riscossione di notificare, con una comunicazione preventiva di almeno 30 giorni, l’intenzione di procedere con l’iscrizione ipotecaria in mancanza di pagamento. Se le azioni cautelari si riferiscono a debiti inferiori a 2.000 €, l’Agente della riscossione è tenuto ad inviare due solleciti di pagamento, di cui il secondo una volta che siano decorsi almeno 6 mesi dal primo.   somme da versare decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento Decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, se non sono intervenute sospensioni non è più possibile presentare ricorso. Il contribuente, al fine della definizione delle somme richieste, dovrà quindi versare: ¨              le maggiori imposte; ¨              le sanzioni; ¨              gli interessi; ¨              gli aggi di riscossione (pari al 9%); ¨              gli interessi di mora; ¨              le eventuali spese relative alla procedura esecutiva. Al fine di consentire il versamento, mediante il modello F24, degli importi richiesti nel “nuovo” avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 95/E del 27.9.2011, ha istituito i codici tributo “9930” – “9945”. Tali codici devono essere esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. I campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento” devono riportare le informazioni contenute nell’avviso di accertamento. Tabella riepilogativa  

ACCERTAMENTO ESECUTIVO DAL 1° OTTOBRE 2011
DISCIPLINA DELL’ACCERTAMENTO ESECUTIVO Dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento diventano esecutivi dopo 60 giorni dalla loro notifica. Questo significa che passati i successivi 30 giorni, senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento, l’Agente della Riscossione sarà autorizzato a procedere con l’esecuzione forzata, senza iscrizione a ruolo e senza notifica della cartella di pagamento.
AMBITO APPLICATIVO La nuova disciplina si applica: ¨        agli accertamenti sulle imposte dirette, sull’Irape sull’Iva e; ¨        ai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, a partire dagli atti emessi dal 1° ottobre 2011 relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2007 e successivi; ¨        agli avvisi successivi all’originario avviso di accertamento, da notificare al contribuente nei casi di rideterminazione degli importi dovuti per: ü     mancato pagamento delle rate successive alla prima dovute a seguito di accertamento con adesione; ü     riscossione provvisoria dei tributi e delle sanzioni in pendenza di giudizio; ü     mancato pagamento delle somme dovute per effetto dell’adesione ai verbali di constatazione e anche di una sola delle rate successiva alla prima, in seguito all’adesione agli inviti a comparire dell’Agenzia delle Entrate.   
INTIMAZIONE AD ADEMPIERE Gli avvisi di accertamento, per essere titoli esecutivi, devono contenere: ¨        l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi in essi indicati entro il termine per la proposizione del ricorso ovvero il sollecito del pagamento richiesto al contribuente, fissando come termine ultimo la scadenza per la presentazione del ricorso (generalmente entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento); ¨        la sanzione collegata al maggior tributo richiesto; ¨        l’avviso che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo di pagamento, la riscossione è affidata all’agente della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata ovvero ricordare al contribuente che, trascorsi 30 giorni dall’ultimo giorno utile per il pagamento, l’Agente della riscossione potrà procedere direttamente all’esecuzione forzata.
SOSPENSIONE In caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione si ha la possibilità di: ¨        sospendere di 90 giorni il termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento; ¨        sospendere il termine per il pagamento volontario delle somme derivanti.        In questo caso, la scadenza per la notifica del ricorso potrebbe essere posticipata fino a 150 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (60+90), termine che slitta ulteriormente di altri 46 giorni se il periodo rientra in quello della sospensione feriale dei termini.       In  caso di presentazione dell’istanza di sospensione l’esecuzione forzata è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione, per un periodo non superiore a 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione dei nuovi atti esecutivi. La sospensione non opera, tra l’altro, se emergono elementi che possono pregiudicare la riscossione.
SANZIONI Nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme indicate nell’avviso di accertamento, nei connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e nei successivi atti da notificare al contribuente, il Decreto sviluppo ha chiarito la non applicabilità della sanzione amministrativa del 30%. Si tratta, infatti, di importi che sono poi affidati all’agente della riscossione per il loro recupero.

   
[1] Il testo originario della norma non includeva l’Irap, aggiunta dalle modifiche del Decreto sviluppo. Ricordiamo, comunque, che precedentemente l’Agenzia delle Entrate si era espressa favorevolmente a far rientrare nella disciplina anche l’Irap, con la circolare n. 4/E del 15.02.2011. [2] Che rientrano nella nuova disciplina solo se connessi agli avvisi di accertamento. L’Istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ritiene che ciò avvenga sicuramente nei casi in cui le sanzioni sono irrogate con atto contestuale all’avviso di accertamento. [3] A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto sviluppo non si parla più di atti di accertamento notificati a partire dal 1° luglio 2011, ma si fa riferimento a quelli emessi a partire da tale data. [4] Art. 7, comma 2, lett. n) 1). [5] Secondo l’Istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. [6] Art. 36-bis del DPR 600/1973 e art. 54-bis del DPR n. 633/1972. [7] Art. 36-ter del DPR n. 600/1973. [8] 8 rate trimestrali di pari importo oppure 12 rate trimestrali di pari importo se l