Stabili organizzazioni e i rappresentati fiscali a rischio Iva risoluzione 108/E

rischio accertamento la risoluzione n. 108/E del 24/11/11 specifica che l'Iva per acquisti, territorialmente rilevanti in Italia, effettuati dalla casa madre, concorrono liquidazione Iva della stabile art. 19 e 19-bis Dpr 633/72. 

Sulle stabili organizzazioni e i rappresentati fiscali pende il rischio accertamento per indebita detrazione Iva.
A chiusura della risoluzione n. 108/E del 24 novembre 2011 le Entrate hanno specificato che l'Iva relativa agli acquisti di beni e/o servizi, territorialmente rilevanti in Italia, effettuati direttamente dalla casa madre, concorrono nella liquidazione Iva della stabile nel rispetto delle regole sulla detrazione previste dagli articoli 19 e 19-bis del Dpr 633/72.

Questa nota suggerisce la necessità di commisurare la detrazione operata dalla stabile (o dal rappresentante fiscale) in relazione alle operazioni di acquisto effettuate per conto della casa madre, al pro-rata di detraibilità e di quest'ultima.

Il rapporto casa madre - branch può assumere diverse configurazioni: può essere di indipendenza, quando la stabile pone in essere direttamente una operazione Iva rilevante, nel qual caso è considerata soggetto stabilito in Italia, sicché è debitore dell'imposta e detrae tenendo conto del pro-rata connesso all'attività svolta; può essere di natura "strumentale", ossia l'intervento della stabile è indotto da operazioni riconducibili solo alla casa madre, rispetto alle quali la branch è chiamata a svolge un ruolo funzionale all'espletamento degli adempimenti Iva (fatturazione e detrazione).

È il caso, ad esempio, degli acquisti di beni o servizi attinenti cessioni o prestazioni poste in essere dalla casa madre rispetto ai quali la branch è estranea ovvero vi «partecipa» esclusivamente mettendo a disposizione la propria dotazione di mezzi umani e tecnici.

L'Iva a credito afferente queste operazioni, a seguito del DL 135/2009, può essere recuperata solo per il tramite della stabile organizzazione, essendo inibito, proprio in ragione della presenza di tale soggetto, l'esercizio del rimborso previsto all'articolo 38-bis2 per i non residenti Ue.

 

La stabile, pertanto, acquisite le fatture nella propria contabilità con distinta annotazione, eserciterà la detrazione "per conto" della casa madre.

E qui viene in rilievo la puntualizzazione contenuta nella risoluzione 108/E, in base alla quale tale detrazione dovrebbe tenere in considerazione i principi di inerenza e il prorata della casa madre, in ossequio al criterio di portata generale che vuole l'Iva detraibile se, e nella misura in cui, un certo acquisto è utilizzato per effettuare a valle operazioni soggette all'imposta.

Del resto, un simile approccio è in linea con le regole sistematiche che presiedono al recupero dell'Iva da parte dei non residenti.

L'articolo 38-bis2, i cui contenuti sono stati riscritti dal Dlgs 18/2010, ora prevede esplicitamente che il soggetto non stabilito possa chiedere il rimborso dell'Iva di cui è creditore in Italia solo se nello Stato membro in cui è insediato effettua operazioni che danno diritto alla detrazione e comunque in misura non eccedente il prorata di detraibilità. 

 

Laddove questo criterio non dovesse trovare applicazione con riferimento alla stabile organizzazione (o al rappresentante fiscale) si verrebbe a creare una sperequazione contraria al principio di parità di trattamento, in quanto il recupero dell'Iva tramite stabile organizzazione (o rappresentante), in assenza di una normativa ad hoc, potrebbe avvenire senza tenere conto dei predetti aspetti soggettivi attinenti il fondamento e l'ampiezza del diritto a detrazione della casa madre e quindi risultare più conveniente rispetto al rimborso diretto, invece subordinato al rispetto dei citati vincoli. 

 

Di conseguenza, un soggetto passivo che ha istituito in Italia una stabile organizzazione deve essere considerato un soggetto ivi stabilito, ed in quanto tale è legittimato a recuperare l'Iva esercitando la detrazione.

Né è rilevante la circostanza che tale credito Iva sia relativo ad operazioni che lo stesso soggetto passivo ha effettuato con la partita Iva di identificazione diretta, tenuto conto che quest'ultima è cessata in adempimento del divieto, previsto dal citato articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, di assumere una duplice posizione Iva nel territorio dello Stato.
Si ritiene, pertanto, che la stabile organizzazione in Italia di una società comunitaria abbia il diritto di recuperare, tramite la detrazione, il credito Iva relativo alle operazioni effettuate con la partita Iva di identificazione diretta successivamente cessata.


È evidente che lo stesso principio si applica anche nell'ipotesi in cui il soggetto non residente abbia operato tramite un rappresentante fiscale.


Si rammenta, infine, che qualora l'attività svolta dalla società comunitaria con identificazione diretta sia esente o, comunque, con limitato diritto alla detrazione, l'Iva relativa agli acquisti di beni e/o servizi, territorialmente rilevanti in Italia, effettuati dalla stessa, concorreranno nella liquidazione Iva della stabile organizzazione nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 108/E