110% Superbonus immobili decrepiti ed inagibili e privi di APE risposta interpello n.17/2021.
La L.n.178/2020 (legge di bilancio 2021) aggiunge fra gli immobili che accedono alle detrazioni superbonus 110% gli edifici privi di attestazione di prestazione energetica (ad esempio perché non hanno il tetto o muri perimetrali) ed anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, purché al termine dei lavori sono destinati ad abitazione e raggiungano una classe energetica in fascia A”.
E’ necessario che l’immobile sia un “edificio esistente” e che quindi gli interventi non siano nel inquadrabili come “nuova costruzione”, (art.3, comma 1, lett. e) DPR.380/2001) ed anche non siano ampliamento di edifici esistenti.
La risoluzione della AdE n.215/2009, in riferimento all’ecobonus DL.63/2013 art. 14 esteso al sismabonus e al superbonus dall’ interpello AdE n.17/2021 è applicabile alla generalità dei “bonus detrazioni edilizie” indicano che l’eventuale inagibilità di un edificio, in classe F/2, non esclude che lo stesso “possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito”.
In particolare per il superbonus 110%, l’applicabilità di questa interpretazione si trova nella circolare AdE n.30/2020 (3.1.4), “è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 («unità collabenti») a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8 A/9 e relative pertinenze)”.
La condizione è che “al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8 A/9 e relative pertinenze)”.
Questa condizione è riferita alle interpretazioni della AdE che stabiliscono la “condizione di residenzialità degli immobili” presenti sin dalla prima circolare e confermata nella risposta interpello n.17/2021.
Il dubbio di inclusione era riferito al fatto che la detrazione 110% richiede la produzione dell’APE sia ante che post interventi, previsto dall’art.7 comma 3 DM.03.08.2020 “Requisiti”. Dato che gli inagibili sono esclusi dall’obbligo di APE, il nuovo comma 1-quater dell’art. 119 del DL 34/2020 toglie il dubbio e precisa anche che per gli edifici inagibili “sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi” al termine devono “raggiungere una classe energetica in fascia A”.
In riferimento al “sisma bonus”, interventi di miglioramento sismico, la nuova norma introduce ed impone che sugli edifici indicati è possibile fruire del superbonus, non solo, effettuando interventi di “solo” miglioramento sismico (comma 4 dell’art. 119) ma il comma 1-quater da indicazione che “devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1”.