Legge di bilancio 2024 Legge finanziaria 2024
E' stato pubblicato nella G.U. n. 302 del 29/12/2023, il DL 29 dicembre 2023 n. 212, in vigore dal 30/12/2023, che modifica e gestisce alcuni effetti della fine del superbonus 110% e circoscrive bonus 75%, eliminazione barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.
Si segnalano le principali novità del DL 212/2023 si segnala:
- introduzione clausola salvaguardia per interventi 110% fino al 31/12/2023 in caso di mancata ultimazione dei lavori;
- previsione di un contributo a favore delle persone a basso reddito per lavori in condominio al fine della loro ultimazione nel 2024; introduzione di un bonus al 70% per i lavori che al 31/12/2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento SAL di almeno il 60%;
- restringimento tipologie di interventi di eliminazione barriere architettoniche detraibili al 75% ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020 escono anche infissi, pavimenti, servizi igienici;
- estensione del blocco delle opzioni di sconto o cessione ex art. 121 del DL 34/2020 anche per le spese detraibili con il “bonus barriere 75% ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020, salvo le sole specifiche eccezioni al blocco (prevista una clausola di salvaguardia dell’applicazione delle “vecchie” regole per gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 119-ter del DL 34/2020 “avviati” prima).
- fermato il termine di richiesta del titolo abilitativo per poter beneficiare di sconti in fattura e cessioni del credito ex art. 121 del DL 34/2020 in relazione a interventi di demolizione e ricostruzione compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana;
- introduzione dell’obbligo di assicurazione su immobili danneggiati dal sisma recuperati con superbonus 110%;
Barriere architettoniche del 75%
Con riguardo al bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche del 75%, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, è che per le spese sostenute a decorrere dal 30/12/2023, entrata in vigore del DL.212/2023, l’agevolazione si restringe ai soli interventi aventi per oggetto “scale, rampe, ascensori, servo-scala e piattaforme elevatrici”.
Escono così dall’ambito di applicazione le spese per interventi di eliminazione di barriere architettoniche aventi per oggetto, tra gli altri, infissi, pavimenti, servizi igienici, nonché gli interventi di automazione degli impianti di cui all’abrogato comma 3 dell’art. 119-ter.
Introdotta dal 30/12/2023 un’apposita asseverazione tecnica che per accerti il rispetto dei requisiti tecnici di eliminazione delle barriere architettoniche, previsti dal DM 236/89, rilasciata dai “tecnici abilitati”.
Viene riconfermato l’obbligo del c.d. “bonifico parlante” per il pagamento delle spese detraibili ai fini dell’art. 119-ter del DL 34/2020.
Risposta n. 484 del 29 dicembre 2023 Agenzia delle Entrate Edilizia libera
In tema segnaliamo una risposta del, 29 dicembre 2023, dell’Agenzia delle Entrate la n.484, per gli interventi di “edilizia libera”, senza asseverazione di congruità delle spese, almeno fino al 30/12/2023.
Con la risposta a interpello n. 484/2023 l’ AdE ha precisato la documentazione da acquisire per gli interventi di “edilizia libera”, quando vi sia l’opzione di cessione del credito o sconto in fattura art. 121 del DL 34/2020.
In linea generale è noto che, per gli interventi edilizi con opzione sconto in fattura o cessione del credito - art. 121 DL 34/2020 – vi sia l’obbligo di avere il visto di conformità, e di rilascio dell’asseverazione di congruità delle spese sostenute, ad opera di un tecnico abilitato.
Tali obblighi non riguardavano, almeno fino al 30/12/2023, gli “interventi minori”, ossia:
- riconducibili ad opere classificate come “edilizia libera” (secondo quanto previsto dall’art. 6 del DPR 380/2001, dal DM 2 marzo 2018 o dalle normative regionali);
oppure
- di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
In deroga alla deroga, seppure in presenza di cosiddetti “interventi minori”, l’obbligo di asseverazione di congruità delle spese ed il visto di conformità sussiste sempre ed in ogni caso per gli interventi agevolati con il bonus facciate ex art. 1 comma 219 della L. 160/2019 o con il superbonus 110% (a norma di quanto previsto rispettivamente dagli artt. 121 comma 1-ter e 119 commi 11 e 13 del DL 34/2020).
La risposta n. 484/2023 esamina il caso in cui, se viene accertata l’assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione “edilizia” per la quale è stata esercitata l’opzione, vi sia o meno il concorso nella violazione con dolo o colpa grave e la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto o del cessionario del credito per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
La disposizione precisa che, ai fini dell’esclusione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo o del cessionario del credito d’imposta, l’asseverazione di congruità delle spese va acquisita “solo quando obbligatoria per legge”.
In ragione di ciò, la risposta a interpello n. 484/2023 precisa che, se l’asseverazione di congruità delle spese non è obbligatoria, allora il possesso di tale documento non è necessario neppure a fini dell’esclusione della responsabilità solidale in capo al fornitore o al cessionario prevista dal successivo comma 6-bis.
Onere della prova a carico dell’Agenzia
In ogni caso, “il mancato possesso della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.
Sull’ AdE grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.
Visto di conformità “ora per allora”
Si fa notare come in precedenza una FAQ del 06 giugno 2023, l’AdE aveva fornito un chiarimento sulle modalità di rilascio del visto di conformità “ora per allora” relativo ai crediti derivanti da detrazioni “edilizie” diverse dal superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 sorti a fronte di comunicazioni di opzione presentate prima del 12 novembre 2021.
Infatti, il comma 1-ter dell’art. 121 ha introdotto – a partire dal 12 novembre 2021 – l’obbligo di acquisire il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni anche al fine dell’esercizio delle opzioni relative a crediti d’imposta derivanti da bonus “edilizi” diversi dal superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
Per consentire la limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grave, per i crediti derivanti da opzioni esercitate prima dell’introduzione del predetto obbligo, il comma 1-bis2 dell’art. 14 del DL 50/2022 prevede la possibilità di acquisire “ora per allora” la predetta documentazione, in modalità retroattiva, sempre che il cedente medesimo coincida con il fornitore.
E’ escluso invece il caso in cui sia intervenuta una banca o un soggetto “qualificato”, altro intermediario finanziario, una società appartenente al gruppo bancario, un’impresa di assicurazioni (in proposito si veda la circ. Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022 n. 33, § 2).
La FAQ indica come vi sia una piena libertà sulla forma con la quale potrà essere rilasciato il visto, essendo esclusivamente necessario che – prima del suo rilascio – il professionista deve essere qualificato ed aver presentato alla AdE la specifica comunicazione prevista dal DM 164/99 per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.
Il documento a forma libera che attesta il rilascio del visto dovrà, riportare gli “estremi” della comunicazione di opzione del protocollo e il progressivo cui il visto medesimo si riferisce, nonché l’indicazione degli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, possono essere ricompresi: - il codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta; - il codice fiscale del condominio (se applicabile); - il codice fiscale del titolare della detrazione (cedente); - il codice fiscale del primo cessionario/fornitore; - la tipologia di intervento agevolato; - l’anno di sostenimento della spesa; - l’ammontare della spesa sostenuta; - l’ammontare del credito ceduto.
L’attestazione di rilascio del visto così redatta, munita della sottoscrizione del professionista incaricato, potrà, meglio dovrà, essere inviata al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata PEC.
L’ AdE specifica che il “visto ora per allora” non dovrà essere comunicata all’Erario, non essendo obbligatorio e non integrando una condizione per l’esercizio dell’opzione già avvenuta (tale visto, infatti, costituisce esclusivamente un mezzo per limitare la responsabilità del cessionario ex art. 14 comma 1-bis.2 del DL 50/2022 e potrà, al più, esser fatto valere nel caso di eventuali e futuri controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate).