Tutte le novità bilancio 2016
Il Decreto Legislativo n.139/2015, c.d Decreto Bilanci, ha recepito le indicazioni contenute nella Direttiva Europea 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio e consolidati, introducendo numerosi cambiamenti.
Immobilizzazioni materiali
- Le attrezzature industriali e commerciali minute seguono lo stesso trattamento contabile delle altre immobilizzazioni materiali.
Con l’eliminazione dell’art 2426, comma 1, numero 12 che recitava “le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione” anche queste attrezzature devono essere contabilizzate al costo d’acquisto comprensivo di oneri accessori, fermo restando il postulato della rilevanza.
Il postulato della rilevanza delle operazioni è stata un’altra novità introdotta dal decreto 139/2015 che al quarto comma dell’art. 2423-Redazione del bilancio- ha inserito: “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.
Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.
- L’introduzione del criterio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica dell’operazione e del contratto apre, in attesa di chiarimenti ufficiali, alla rilevazione in bilancio del contratto di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario e non come previsto dall’OIC 12-appendice D, secondo il metodo patrimoniale.
- Per le imprese di dimensioni minori e le cd. Micro-imprese, il nuovo bilancio abbreviato prevede la rilevazione delle immobilizzazioni materiali al netto di ammortamenti e svalutazioni.
Quindi nello stato patrimoniale attivo di queste imprese, alla voce “immobilizzazioni materiali” non è più necessaria la suddivisione tra valore lordo, ammortamenti e svalutazioni, ma è sufficiente un’unica voce.
Immobilizzazioni immateriali
L’eliminazione della possibilità di capitalizzare le spese sostenute per la ricerca e la pubblicità.
Data la soppressione delle parole “di ricerca e di pubblicità” nell’art. 2424, comma 1, lettera B.I. è cambiata la composizione dell’attivo patrimoniale alla voce immobilizzazioni, così dal 1° gennaio 2016 queste spese diventeranno unicamente costi di esercizio non capitalizzabili, da includere nel conto economico.
Per le spese di ricerca e pubblicità capitalizzate prima del 2016 e parzialmente ammortizzate, la restante parte deve essere imputata a conto economico.
Viene meno la limitazione quinquennale per l’ammortamento dei costi di sviluppo e dell’avviamento. Modificando l’art. 2426 al comma 1, numero 5 e 6, il decreto ha introdotto la possibilità di ammortizzare queste spese secondo la vita utile, fermo restando che nel caso in cui non sia possibile stimare in maniera attendibile questo valore, si può ancora limitare il periodo d’ammortamento a 5 anni per le spese di sviluppo e 10 per l’avviamento.
Un’altra novità riguardante l’avviamento è che nel caso in cui si esegua una svalutazione a causa di una perdita durevole di valore, successivamente non è possibile ripristinare il valore, nemmeno qualora i motivi che avevano indotto alla sua modifica siano venuti meno.
Il divieto di ripristino di valore dell’avviamento è stato modificato dall’art 2426 al comma 1, numero 3: “l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento”.
L’inciso: “questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento” è stato aggiunto dal decreto 139/2015.
Infine, come nella registrazione delle immobilizzazioni materiali, per le imprese di dimensioni minori e le cd. Micro-imprese, il nuovo bilancio abbreviato prevede la rilevazione delle immobilizzazioni immateriali al netto di ammortamenti e svalutazioni. Quindi nello stato patrimoniale attivo di queste imprese, alla voce “immobilizzazioni immateriali” non è più necessaria la suddivisione tra valore lordo, ammortamenti e svalutazioni, ma è sufficiente un’unica voce.
Immobilizzazioni finanziarie
- L’introduzione tra le partecipazioni della voce B. III. d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti, a favore di una maggiore informativa dei rapporti infragruppo.
- L’introduzione del costo ammortizzato come metodo nella valutazione dei titoli immobilizzati cioè di quei titoli destinati a permanere in maniera durevole nel patrimonio aziendale, come le obbligazioni o i titoli di debito degli stati sovrani.
Il codice civile rimanda chiarimenti su questo criterio ai principi contabili internazionali, fra tutti lo IAS 39 che definisce il costo ammortizzato come “il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività o passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell’ammortamento complessivo, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, delle differenze tra valore iniziale e valore a scadenza, dedotta qualsiasi riduzione a seguito di irrecuperabilità.”
Sulla base di questa definizione il valore iniziale del titolo valutato con il metodo del costo ammortizzato viene ammortizzato ogni anno in modo tale che alla scadenza il valore residuo coincida al rimborso spettante.
Il calcolo dell’ammortamento deve avvenire sulla base del tasso di interesse effettivo cioè il tasso che attualizza il flusso atteso degli incassi futuri.
- Introduzione della voce 4) strumenti finanziari derivati attivi.
Con il decreto 139/2015 dalla nota integrativa i derivati entrano direttamente tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale (sempre che non siano detenuti come capitale circolante).
La Consob li definisce in questo modo: I prodotti derivati si chiamano in questo modo perché il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente.
L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato”.
Tali strumenti devono essere rilevati al fair-value, che l’IFRS 13 definisce “il prezzo che si percepirebbe per il trasferimento di un’attività/passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”.
Tale criterio di valutazione prevede che i valori espressi in bilancio riflettano il loro valore corrente di scambio. I bilanci internazionali a cui rimanda il legislatore infatti sono basati sul valore corrente e non sul costo storico delle attività/passività, questi due valori coincidono solo al momento dell’acquisizione.