Rif.Norm.: art. 4 D.P.R.n.322/1998, D.Lgs. n. 175/2014
Nuovo impegno necessario per le certificazioni che i sostituti di imposta dovranno rilasciare, un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.), attestante:
- l'ammontare complessivo delle dette somme e valori,
- l'ammontare delle ritenute operate,
- le detrazioni di imposta effettuate
- l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Le certificazioni sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Sanzioni.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro, senza possibilità di applicare il cumulo.
Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.
La novità sta nell’obbligo di trasmissione telematica di tali documenti all’Agenzia delle entrate entro il 7 marzo (quest’anno, poiché la scadenza coincide con un sabato, si provvederà entro il primo giorno lavorativo successivo, quindi il 9 marzo).
Si noti, peraltro, che a fronte di possibili recriminazioni sul termine di invio, è facile obiettare che i medesimi dati dovevano essere già preconfezionati entro il 28 febbraio, a prescindere dalle modifiche.
Altra novità nell’esistenza di una specifica sanzione di 100 euro per ciascuna certificazione non trasmessa o trasmessa con dati inesatti (salvo rimedio entro i 5 giorni), peraltro non riducibile con il meccanismo del cumulo.
Ciò sta a significare che se ometto 10 certificazioni, mi vengono addebitati 1.000 euro di sanzione.
A fronte di questo panorama, vi è l’ulteriore novità: che la certificazione dovrà essere compilata utilizzando il nuovo tracciato della certificazione unica, documento che incorpora il vecchio CUD (da sempre redatto su documentazione predeterminata) e le certificazioni degli altri redditi corrisposti (da sempre invece lasciate alla libera “fantasia” delle parti), quali ad esempio i professionisti, gli agenti e rappresentanti, gli sportivi, ecc..
Si vuole insomma ribadire che per poter adempiere ci vorranno i software aggiornati e perché ciò possa accadere è necessario che sia approvato il modello ufficiale con i tracciati, ad oggi disponibile solo nella versione in bozza (aggiornata al 9 gennaio 2015) sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Esaminando il predefinito modello di certificazione unica si comprende che si tratta di indicare molti dati, bensì è una sorta di pre compilazione del modello 770, con tanto di causali che contraddistinguono le prestazioni, caselle per specifiche casistiche, ecc.
Importante dato da recuperare
Inoltre, vanno censite anche le somme corrisposte ai soggetti che applicavano il regime delle nuove iniziative produttive e dei minimi per le quali non c’è stata applicazione di ritenuta.
Insomma, anche ad avere tutti i dati sottomano, la fatica sarà non poca e la probabilità di errore potrà essere elevata.
Si noti che molte delle informazioni richieste dovranno essere nuovamente riportate ed indicate nel modello 770 e nelle dichiarazioni dei redditi. Ad esempio la certificazione dei professionisti con partita Iva, degli agenti, ecc. soggetti per i quali si continuerà a compilare il classico modello Unico.
Conviene allora attivarsi per tempo, programmare una parte di lavoro aggiuntivo per questo adempimento che nel passato non c’era, verificare l’inserimento delle causali nelle procedure gestionali, affinché si possa sfruttare al massimo gli automatismi.