In questo caso, con soli interessi passivi e niente costi del personale, la quota deducibile sarà calcolata come avviene attualmente, in misura pari al 10% dell’IRAP versata nel periodo d’imposta.
Se, nello stesso esercizio, sono sostenuti sia interessi passivi, sia costi per lavoro dipendente o assimilato, la deduzione aumenta, nel senso che saranno deducibili dall’IRPEF/IRES:
- la parte di imposta IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge (ai sensi dell’art. 2 del DL 201/2011);
- un’ulteriore quota pari al 10% dell’IRAP residua corrisposta nel periodo d’imposta (ai sensi dell’art. 6 del DL 185/2008).
È questo l’effetto dell’emendamento apportato all’art. 2 del DL 201/2011 in sede di conversione in legge.
Per effetto dell’emendamento, in pratica dal 2012 potranno presentarsi tre situazioni:
- al contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta in cui intende operare la deduzione, ha sostenuto sia costi per lavoro dipendente (o assimilato), sia interessi passivi, competerà sia la deduzione della parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge, sia l’ulteriore deduzione del 10% dell’IRAP residua pagata nel periodo d’imposta;
- al contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta in cui intende operare la deduzione, ha sostenuto solo costi per lavoro dipendente (o assimilato), competerà solo la deduzione della parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge;
- al contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta in cui intende operare la deduzione, ha sostenuto solo interessi passivi, competerà solo la deduzione del 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta.
Con specifico riferimento alla deduzione forfetaria, secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia Entrate 14 aprile 2009 n. 16 (§ 1), non è necessario individuare in via analitica la quota di IRAP riferibile agli interessi passivi, i quali possono perciò essere anche di importo relativamente basso, sempre che questo “risponda a criteri di inerenza, ragionevolezza ed economicità e risulti coerente con gli obiettivi di politica aziendale perseguiti”.
È stato, invece, confermato che le nuove regole si applicheranno dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (e, quindi, dal 2012, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Pertanto, fino al modello UNICO 2012, la deduzione andrà operata secondo le consuete modalità.
La manovra Monti non è intervenuta direttamente sul testo del citato art. 6 del DL 185/2008 (che regola l’attuale deduzione), ma ha previsto una nuova deduzione.
Non appariva quindi chiaro se la “nuova” deduzione si sostituisse alla vecchia (con una sorta di abrogazione implicita dell’art. 6 del DL 185/2008) oppure se le due agevolazioni continuassero a coesistere, in questo caso con evidenti problemi di coordinamento tra le medesime.
A tale dubbio ha posto rimedio l’emendamento all’art. 2 del DL 201/2011, che ha sancito la facoltà di applicare le due deduzioni nel medesimo periodo d’imposta, sempre che ricorrano i relativi requisiti di legge.
In proposito si ricorda, tra l’altro, che i soggetti beneficiari continueranno ad essere:
- le società di capitali, nonché gli enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (ivi inclusi i trust), compresi i soggetti esercenti attività bancaria e finanziaria e assicurativa;
- le società di persone commerciali (snc, sas e soggetti equiparati);
- le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.
Come confermato dalla relazione governativa di accompagnamento al DL, il beneficio compete a tutti i soggetti passivi IRAP che determinano la base imponibile secondo i criteri “ordinari”, ivi inclusi, ad esempio, gli imprenditori agricoli (sempre che abbiano optato per la determinazione della base imponibile secondo le norme dell’art. 5 del DLgs. 446/97, oppure ricadano naturalmente nell’ambito applicativo di tale norma ai sensi dell’art. 9, comma 3 del DLgs. 446/97), gli enti privati non commerciali (per l’attività commerciale eventualmente esercitata in via non prevalente) e le Amministrazioni pubbliche per l’attività commerciale eventualmente esercitata e per la cui determinazione abbiano optato per le disposizioni dell’art. 5 del DLgs. 446/97.