na volta inviata la comunicazione, e ottenuto dall'Agenzia delle Entrate la ricevuta di avvenuta comunicazione, l'esportatore abituale consegnerà al fornitore il modello trasmesso telematicamente e la ricevuta. Solo dopo aver ricevuto e controllato questi documenti il fornitore potrà emettere fattura senza l'addebito di Iva.
In virtù di tali modifiche l'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato il nuovo modello di dichiarazione d'intento "Mod. DI" e ha reso disponibile sul proprio sito internet il software per il suo invio.
E' stato anche predisposto il servizio online, accessibile a tutti, che consente al fornitore di verificare l’avvenuta presentazione telematica del modello da parte dell’esportatore abituale.
Le nuove regole introdotte dal decreto semplificazioni diventeranno obbligatorie a partire dal 12.2.2015 (nel rispetto delle regole previste dallo Statuto dei Contribuenti), tuttavia possono essere applicate già a partire dal 22.12.2014, giorno in cui sono stati resi disponibili il nuovo modello e il relativo software.
In merito alle nuove procedure sono già usciti, con la circolare 31/E del 30.12.2014, i primi chiarimenti dell'Agenzia.
LE NUOVE DICHIARAZIONI D'INTENTO DAL 2015 |
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I NUOVI ADEMPIMENTI |
Il Decreto semplificazioni fiscali (art. 20 D.lgs. 175/2014) ha modificato la disciplina delle dichiarazioni d'intento, spostando in capo all'esportatore abituale (anziché al fornitore) l'obbligo di comunicare i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento inviate. In base al nuovo testo di legge: l'esportatore abituale deve: trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni d'intento emesse; inviare la dichiarazione d'intento al fornitore o in dogana insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate; il fornitore deve: effettuare la cessione/prestazione senza Iva solo dopo: aver ricevuto (da parte dell'esportatore abituale) la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di trasmissione all'Agenzia delle Entrate; aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate; riepilogare le ricevute d'intento ricevute nella dichiarazione Iva annuale. |
IL MODELLO "DI" |
Al fine di consentire l’adempimento dei nuovi obblighi l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 12.12.2014 ha approvato il nuovo modello, c.d. “MOD. DI”, che gli esportatori abituali dovranno trasmettere all’Amministrazione finanziaria per manifestare la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA a partire dal 2015. Il nuovo modello, c.d. “MOD. DI”, si compone delle seguenti Sezioni: il frontespizio, che si compone a sua volta delle seguenti sezioni: "dati del dichiarante", in cui oltre al proprio codice fiscale e alla partita IVA occorre indicare: se persona fisica, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il Comune di nascita e la sigla della provincia; se soggetto diverso da persona fisica, la denominazione o la ragione sociale; i "dati del rappresentante firmatario della dichiarazione", da compilare solo se chi sottoscrive la dichiarazione è un soggetto diverso dal dichiarante; recapiti", in cui è possibile (facoltà) indicare numeri telefonici e l’indirizzo e-mail del dichiarante (o del rappresentante) per eventuali richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate; "integrativa" da compilare nel caso in cui, prima di effettuare l’operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A). In questa ipotesi bisogna inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella “Integrativa” e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare; "dichiarazione". In questa sezione il dichiarante indica se intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA, l’anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio; "destinatario della dichiarazione". Il campo “Dogana” va barrato nel caso di importazioni. Nei campi relativi all’“Altra parte contraente” vanno riportati i dati del cedente o fornitore destinatari della dichiarazione; "firma"; il quadro A - Plafond, che si compone a sua volta delle sottosezioni: “Tipo”, va indicata la tipologia di plafond utilizzato dall’esportatore abituale (fisso o mobile); Operazioni che concorrono alla formazione del plafond”. Se, alla data di trasmissione della dichiarazione d’intento, la dichiarazione annuale IVA è stata già presentata, va barrata la casella 1 “Dichiarazione annuale IVA presentata”. In tal caso non serve compilare le caselle da 2 a 5. Se la dichiarazione annuale IVA non è stata ancora presentata occorre barrare almeno una delle caselle da 2 a 5 del rigo A2, indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond. “Impegno alla presentazione telematica”. Vanno indicati il codice fiscale dell’intermediario, la data dell’impegno alla presentazione telematica unitamente alla sottoscrizione dell’intermediario. L’esportatore abituale può stampare (ed inviare) al proprio fornitore solo la prima parte della dichiarazione d’intento, escludendo il Quadro A - Plafond. La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica: direttamente, se il soggetto è abilitato a Entratel / Fisconline; tramite un soggetto abilitato. A tal fine può essere utilizzato l’apposito software “Dichiarazione d’intento” disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. |
LA VERIFICA DA PARTE DEL FORNITORE DELLA REGOLARE PRESENTAZIONE DEL MODELLO "DI" |
L’Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa del 22.12.2014 ha resa nota la disponibilità, sul proprio sito Internet www.agenziaentrate.gov.it del servizio online “Verifica ricevuta dichiarazione d’intento”, che consente al fornitore di verificare l’avvenuta presentazione telematica all’Agenzia del predetto modello da parte dell’esportatore abituale. E' sufficiente inserire alcuni dati contenuti nella ricevuta telematica, dopodiché il software verificherà automaticamente la corrispondenza tra i dati inseriti e quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate dopo la presentazione della Dichiarazione d’intento. A regime l’esportatore e il fornitore, muniti delle credenziali Entratel o Fiscoline, potranno consultare i dati delle dichiarazioni d’intento nell’area “Comunicazioni” del rispettivo Cassetto fiscale (come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 31/E/2014). |
GLI ALTRI OBBLIGHI CHE RESTANO IMMUTATI |
Nella Circolare 31/E/2014 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova disciplina sulle dichiarazioni d'intento lascia inalterati gli altri adempimenti previsti in capo all’esportatore abituale e al fornitore. Pertanto: permane l’obbligo di tenuta dell’apposito registro delle dichiarazioni d’intento; il fornitore deve continuare ad indicare nelle fatture emesse oltre al regime di non imponibilità IVA, gli estremi della relativa dichiarazione d’intento. |
LA DECORRENZA DELLE NUOVE REGOLE E IL PERIODO TRANSITORIO |
Fino all’11.2.2015 l’esportatore abituale può inviare la dichiarazione d’intento al fornitore in applicazione della previgente normativa. In questo caso il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate. Resta comunque la possibilità per gli operatori di utilizzare fin da subito il nuovo sistema di presentazione in via telematica, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la dichiarazione d’intento inviata al fornitore con le vecchie modalità è relativa (anche) ad operazioni che verranno effettuate dal 12.2.2015, l’esportatore abituale dovrà provvedere da tale data all’invio del relativo “Mod. DI” ed il fornitore dovrà verificare l’avvenuta presentazione dello stesso prima di effettuare le cessioni / prestazioni senza IVA (il caso tipico è quello della dichiarazione d'intento rilasciata a fine 2014 con validità per tutto il 2015). |