Risarcimento danni
L'imputazione temporale dei risarcimenti deve avvenire in base ai principi generali di prudenza e competenza di cui all'art. 2423-bis c.c.
Se alla fine del periodo di imposta l’indennizzo non fosse ancora stato saldato potrebbero verificarsi tre ipotesi:
- si conosce comunque l’ammontare dell’indennizzo, in questo caso si provvederà comunque alla relativa iscrizione in conto economico,
- non si conosce tale importo, ma si è certi del diritto, si ha un attendibile stima, si iscriverà in conto economico una stima di esso,
- non si conosce ne l’ammontare ne si è certi del diritto, si procederà a non iscrivere nessun credito.
In relazione all’ iva le fatture o note di credito relative a somme erogate per risarcimenti sono escluse dalla base imponibile dell’imposta.
Secondo il documento OIC 15 (§ 30), i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste "titolo" al credito, ossia se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso l'impresa.
Con specifico riferimento ai risarcimenti assicurativi, si ritiene sia necessario individuare l'esercizio di imputazione temporale del componente di reddito prendendo come riferimento il momento in cui la compagnia assicuratrice liquida il danno (per tale non intendendosi il momento in cui l'indennizzo viene materialmente corrisposto) e, quindi, viene definita l'entità del risarcimento.
Secondo la circ. Assonime 15.1.2013 n. 1, "generalmente si ammette che i crediti siano da iscrivere nell'attivo dello stato patrimoniale quando risultino ragionevolmente certi nell'esistenza".
Peraltro, per i "crediti di valore (quali quelli derivanti da risarcimento danni) ... non è certo necessario attendere, ai fini dell'iscrizione in bilancio, la precisa determinazione dell'ammontare purché vi sia la ragionevole certezza dell'esistenza e la possibilità di pervenire ad una stima attendibile della sua entità".
La liquidazione di un risarcimento assicurativo determina la rilevazione contabile di:
- un credito verso la compagnia di assicurazione;
- una sopravvenienza attiva.
Ove, invece, il risarcimento consegua ad un accordo transattivo, si ritiene che i relativi effetti debbano essere rilevati contabilmente nell'esercizio in cui la transazione viene sottoscritta, a nulla rilevando la data fissata dalle parti per i relativi pagamenti.
Le sopravvenienze attive conseguenti ai risarcimenti assicurativi sono classificate nella voce "A.5 - Altri ricavi e proventi" del Conto economico (documento OIC 12, § 56; documento OIC 16, § 85). Qualora la sopravvenienza abbia entità o incidenza eccezionali, occorre fornire informazioni in Nota integrativa circa l'importo e la natura del componente di reddito (art. 2427 co. 1 n. 13 c.c. ).
Risarcimento dei beni merce o similari
In questo caso, il risarcimento avvenuto nello stesso periodo di imposta in cui si è verificato il danno genererà un ricavo da iscriversi in A5.
L’art. 85, co.1, lett.f) del Tuir prevede di fatti che: 1. Sono considerati ricavi: f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;”
ovvero: beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa; materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Risarcimento delle immobilizzazioni
In questo caso rileva una plusvalenza e una minusvalenza
Infine, ove il risarcimento sia oggetto di una controversia giudiziaria, sembra corretto rilevare lo stesso nell'esercizio in cui viene depositata la sentenza del tribunale adito per dirimere la controversia sorta fra le parti, indipendentemente dal grado di giudizio, posto che la sentenza produce effetti giuridici.