Un aspetto che dovrà essere preso in considerazione per la corretta fruizione del superbonus del 110% di cui all’art. 119 DL 34/2020 riguarda il pagamento dei lavori in un anno ed il completamento degli stessi nell’anno successivo.
La norma, richiamando la detrazione di cui agli artt. 14 e 16 del DL 4 giugno 2013 n. 63, fa riferimento al criterio di cassa, con una deroga per i lavori condominiali.
Nello specifico la circolare dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 24 (§4) conferma che, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese occorre fare riferimento, per le persone fisiche, al criterio di cassa e, quindi, all’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
Diversamente, per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
Occorre inoltre acquisire l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute e, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 n. 283847, recante le modalità di comunicazione dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto, prevede che la stessa sia inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
La comunicazione prevede, in caso di superbonus, l’indicazione del soggetto che rilascia il visto di conformità e, a seconda del tipo di intervento, il codice identificativo rilasciato dall’ENEA a seguito della trasmissione dell’asseverazione redatta da un tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento degli stessi oppure, in caso di interventi antisismici, il codice identificativo dell’asseverazione attribuito dal professionista incaricato nonché il codice fiscale del professionista incaricato che ha rilasciato l’asseverazione.
Tali asseverazioni, in base al DM 6 agosto 2020 (decreto “Asseverazioni”) e al comma 13-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, sono rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. In base all’art. 121 comma 1-bis del DL 34/2020 gli stati di avanzamento per il superbonus non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Da questa breve analisi si deduce che, ai fini della cessione/sconto della detrazione al 110% occorre non solo il sostenimento delle spese ma anche le varie asseverazioni ed il rilascio del visto di conformità, documenti questi che possono essere rilasciati, verificate tutte le condizioni, al termine dei lavori oppure in sede di stato di avanzamento. Inoltre, per non perdere il beneficio, la comunicazione, riportante i dati delle asseverazioni e con il visto di conformità, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento delle spese.
Nell’ipotesi, abbastanza improbabile, in cui i lavori siano pagati e terminati entro il 31 dicembre 2020 (o al più siano terminati entro il mese di marzo 2021, ammesso vi siano i tempi tecnici per il rilascio delle certificazioni), quindi, la comunicazione dell’opzione dovrà avvenire entro il 16 marzo 2021 e si dovrà essere in possesso delle necessarie asseverazioni e visto di conformità.
Ove entro il 31 dicembre 2020 i lavori abbiano raggiunto almeno il 30% dell’intervento, invece, occorrerà, ai fini della cessione/sconto, redigere uno stato avanzamento lavori a tale data che riepiloghi tutte le spese sostenute.
Se, invece, al 31 dicembre 2020 i lavori sono inferiori al 30% dell’intervento non sembrerebbe possibile redigere un SAL e, conseguentemente, presentare la comunicazione. Ove siano state pagate delle spese nel corso del 2020, pertanto, nel caso in cui i lavori che consentono di fruire del 110% non siano ancora stati ultimati, non sembrerebbe possibile trasmettere la comunicazione per l’opzione.
Sembrerebbe che, in questi casi, l’unica possibilità per i contribuenti sia quella di fruire direttamente della prima rata di detrazione con riferimento ai pagamenti fatti nell’anno 2020 e comunicare, nell’anno successivo, la cessione delle quattro rate residue. Anche in questa ipotesi, tuttavia, si dovrebbero comunque possedere le asseverazioni entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020.