SRL S – Società a responsabilità limitata semplificata e SRL “classica” senza minimi di capitale
Il quadro delle forme societarie
01 | LA NUOVA SRLS
I soci devono essere persone fisiche, senza limiti di età
Gli amministratori non debbono necessariamente essere soci
Lo statuto standard non è modificabile
Non si possono più costituire Srlcr
Le Srlcr esistenti sono automaticamente convertite in Srls, senza bisogno di alcuna formalità
02 | LA NUOVA SRL CON CAPITALE INFERIORE A 10MILA EURO
La Srl potrà avere un capitale sociale anche inferiore a 10mila euro (ma non inferiore a 1 euro)
È abolito il versamento dei "centesimi" in banca: il capitale iniziale si deve versare agli amministratori
Non possono essere effettuati conferimenti diversi dal denaro
I conferimenti in denaro devono essere versati per intero (nelle mani degli amministratori)
Deve essere accantonato a riserva legale 1/5 degli utili annui, fino a che il patrimonio netto non raggiunge i 10mila euro
Questa riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale sociale o per copertura di eventuali perdite e deve essere reintegrata se diminuita per qualsiasi ragione
01 | LA NUOVA SRLS
SRL S – Società a responsabilità limitata semplificata
Le SRLS “assorbono” riunendo a se le precedenti normative riguardanti le cosi dette SRL ad 1 euro e a capitale ridotto. La Legge 99/2013 è stata emessa con lo scopo di ottenere una effettiva semplificazione attraverso la “fusione” delle due varianti e l’estensione, a tutti i soci persone fisiche, delle agevolazioni prima riservate alle sole s.r.l. semplificate, senza alcun riferimento all’età. Quindi, dopo tale ultima riforma, sopravvive la sola s.r.l. semplificata, disciplinata dall’art. 2463 bis c.c.. ed attualmente, pertanto, non ha alcuna importanza il dato anagrafico, né vi è divieto di trasferimento di quote a favore di persone over 35 anni; parimenti è stato abolito l’obbligo che imponeva di nominare gli amministratori tra i Soci.
L'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 noto come decreto sulle liberalizzazioni, ha introdotto una modifica all’ art. 2463 bis c.c. che istituiva la società a responsabilità limitata semplificata, una forma di s.r.l. la cui costituzione è agevolata dal punto di vista dell’ammontare del capitale sociale necessario (inferiore a € 10.000,00) e dei costi da sostenere e può essere costituita con contratto o atto unilaterale da qualsiasi persona fisica a prescindere dall'età anagrafica (art. 2463 bis c.c.), ma preclusa - nella fase di costituzione della società - alle persone giuridiche, quali società, associazioni o consorzi.
Il “nuovo” tipo di società è inoltre soggetto è agevolato con riferimento al capitale sociale necessario per la costituzione e per le formalità di accesso meno onerose rispetto ai costi da sostenere per la “tradizionale” forma della società a responsabilità limitata “classica”.
Modalità di costituzione
Le modalità di costituzione (vedi orientamenti Giuridici dei Notai del Triveneto) sono le seguenti:
- può diventare socio di una s.r.l.s. qualsiasi persona fisica di età superiore od inferiore a 35 anni di età, non essendo più necessario il requisito anagrafico precedentemente vigente;
- può essere concretamente realizzata attraverso un atto unilaterale, ammissibile anche la figura della società a responsabilità a responsabilità limitata semplificata unipersonale con un unico socio;
- atto costitutivo comunque redatto per atto pubblico;
- conformità al modello standard tipizzato con apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, condicio sine qua non per l'entrata in vigore del nuovo tipo di società.
Dalle versioni semplificate a quella istituzionale. La legge di conversione del decreto legge 76/2013:
- abolisce la neonata Srlcr (e cioè la società a responsabilità limitata con capitale ridotto);
- consente di costituire Srl "ordinarie" con capitale anche inferiore ai 10mila euro;
- riforma la Srls (la società a responsabilità limitata semplificata, introdotta dal dl 1/2012) non limitandola più alla partecipazione di soci con meno di 35 anni.
Non si possono più costituire Srlcr e tutte le Srlcr finora costituite sono "convertite" e "ridenominate" in Srls, senza che per tale fine occorra la stipula di alcun atto formale (vi provvedono in automatico gli uffici del Registro delle Imprese).
Viene inoltre abolito il divieto di costituire Srls per chi abbia già compiuto 35 anni: qualunque persona fisica può ora essere socia di una Srls. Rimane invece il vincolo preesistente circa l'insuscettibilità della Srls ad avere soci diverse dalle persone fisiche: e ciò sia in sede di costituzione sia nel corso della vita della società (cosicchè i soggetti diversi dalle persone fisiche non possono entrare in una Srls né per acquisto di quote né per effetto di operazioni come aumenti di capitale, fusioni e scissioni).
Altra novità è la previsione secondo cui gli amministratori della Srls non devono più, come accadeva anteriormente, essere anche necessariamente soci: disposizione che nei fatti apre l'organo amministrativo della Srls alla partecipazione di persone fisiche non socie e, forse, anche alla partecipazione di soggetti diversi dalle persone fisiche (salvo che un divieto in tal senso implicitamente derivi dal fatto che la Srls costituisce l'unico tipo sociale del nostro ordinamento nel quale solo le persone fisiche possono rivestire la qualità di soci).
Come noto, la Srls è caratterizzata dal fatto che il suo atto costitutivo deve essere conforme al modello standard dettato con decreto ministeriale (si tratta del decreto del ministero della Giustizia 23 giugno 2012, n. 138, che , probabilmente, dovrà essere oggetto di ritocco, "a valle" della conversione del decreto legge 76/2013).
Ebbene, viene ora disposto che le clausole di questo modello sono inderogabili, mettendo in questo modo la parola fine al controverso tema della modificabilità pattizia delle formule contenute nel regolamento ministeriale.
In altri termini, chi vuole costituire la Srls, deve tenersela così come delineata nella legge e nel decreto attuativo (ciò che giustifica la riduzione dei costi di costituzione e, in specie, la gratuità dell'intervento notarile);
Modello standard dello statuto della s.r.l.s.
Il modello standard dello statuto della s.r.l.s. è stato previsto dal “Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della Srl semplificata” di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 23 giugno 2012 n. 138, allegato al Decreto 23 giugno 2012, n. 138, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012.
Il contenuto minimo necessario dell'atto costitutivo della società a responsabilità limitata semplificata dovrà prevedere l'indicazione dei seguenti elementi essenziali:
(1) il cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio;
(2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata;
(3) l'indicazione del comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
(4) l'ammontare del capitale sociale che dovrà essere pari almeno ad € 1,00 e sino a 9.999,99, nonché sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione;
(5) l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale, così come previsto dall'art. 2463, co. 2, n. 3), c.c.;
(6) la determinazione della quota di partecipazione di ciascun socio, così come previsto dall'art. 2463, co. 2, n. 6), c.c.;
(7) l'indicazione delle norme relative al funzionamento della società con la precisazione di quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza, così come previsto dall'art. 2463, co. 2, n. 7), c.c.;
(8) l'elencazione delle persone cui è affidata l'amministrazione della società e del soggetto eventualmente incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, così come previsto dall'art. 2463, co. 2, n. 8, c.c.;
(9) l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione dell'atto di costituzione;
Nessuna specificazione è stata invece formulata dal nostro legislatore in merito alle eventuali modificazioni successive dell'atto costitutivo che, si ritiene, dovranno pertanto avvenire conformemente alle disposizioni generali in materia di società a responsabilità limitata, salvo quanto specificatamente previsto dallo statuto.
L'art. 9, co. 13, lett. b bis, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 ha tuttavia previsto che le clausole del modello standard dell'atto costitutivo della s.r.l.s. debbono ritenersi inderogabili.
Ciò conferma il fatto della sostanziale immodificabilità delle clausole minime contenute nel modello standard dell'atto costitutivo della s.r.l.s. che potranno venire integrate soltanto dalla disposizioni di legge previste in materia di s.r.l. ordinaria.
Differenze rispetto alla SRL “classica”.
E’ verosimile riscontrare una prima rilevante differenza rispetto alla società a responsabilità limitata riguardante l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato da parte dei soci. Nella società a responsabilità limitata semplificata, il capitale sociale sottoscritto ed integralmente versato potrà essere compreso tra la somma € 1,00 ed € 10.000,00, mentre nella società a responsabilità limitata CLASSICA, il capitale sociale non può essere inferiore all'importo di € 10.000,00, così come tassativamente stabilito dall'art. 2463, co. 2, n. 4 c.c.
Un'ulteriore importante differenza concerne la tipologia di conferimenti che potranno difatti essere esclusivamente effettuati in denaro (limitatamente alla fase iniziale di costituzione della società) e dovranno essere versati direttamente all'organo amministrativo, laddove, invece, nella società a responsabilità limitata comunemente intesa, gli stessi possono essere fatti da ciascun socio o attraverso il versamento di crediti ovvero mediante conferimento di beni in natura, così come previsto dall'art. 2463, co. 2, n. 5 c.c.
L'art. 9, co. 13, lett. a) e c), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 è tuttavia intervenuto anche con riferimento al divieto di cessione delle quote a soci aventi un'età superiore ai 35 anni, avendo abrogato l'art. 2463 bis, co. 4 c.c.
Con l'eliminazione del riferito divieto è dunque stata sancita la libera trasferibilità delle partecipazioni anche per la s.r.l.s. a qualsiasi persona fisica indipendentemente dal requisito dell'età anagrafica (che è stata eliminato anche ai fini della costituzione della s.r.l.s.), in conformità a quanto previsto dall'art. 2469 c.c. in tema di s.r.l. ordinaria.
L'art. 9, co. 13, lett. b), del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 ha tuttavia abrogato l'art. 2463 bis, co. 2, n. 6 c.c. nella parte in cui prevedeva la possibilità di scegliere gli amministratori della s.r.l.s. soltanto tra i soci.
Per effetto dell'intervenuta modifica normativa, si ritiene pertanto che l'amministrazione della s.r.l.s. possa essere affidata sia ai soci sia anche a soggetti terzi.
L'art. 2463 bis c.c. prevede infine l'adempimento di alcuni specifici obblighi pubblicitari in quanto gli atti, la corrispondenza e lo spazio elettronico destinato alla comunicazione con la rete telematica ad accesso pubblico della società contengano l'indicazione della denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, dell'ammontare del capitale sottoscritto e versato, della sede della società e dell'ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta la compagine sociale.
L'art. 2463 bis c.c. contiene, in ogni caso, una norma di chiusura del sistema, dal momento che rinvia, per quanto non previsto dalla riferita disposizione, alle regole che disciplinano la società a responsabilità limitata in quanto compatibili.
Alla luce di quanto previsto dall'art. 2463 bis, co. 3 c.c., si può ritenere che l'attività di redazione dell'atto costitutivo della società e l'iscrizione nel registro delle imprese affidata al notaio debba ritenersi alla stregua di una prestazione professionale gratuita, dal momento che la norma prevede espressamente che gli oneri notarili non sono dovuti.
Ciò nondimeno non si può negare il fatto che le spese notarili debbano in ogni caso essere corrisposte al professionista e, comunque, dovranno essere corrisposti gli onorari per l'attività di tipo consulenziale (ad esempio per l'esplicazione ai soci delle differenze esistenti tra s.r.l. ed S.r.l. semplificata, per la valutazione della volontà dei soci, per l'interpretazione e/o la necessità di adeguamento dell'oggetto sociale).
La costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata non può dunque ritenersi esente dal pagamento di spese sebbene a titolo di agevolazione l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono sollevati dalla liquidazione dei diritti di bollo e di segreteria.
In forza di quanto previsto dall'art. 44, co. 4 bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, così come oggetto di modificazione da parte dell'art. 9, co. 14, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 è inoltre opportuno evidenziare che sono previste agevolazioni per la concessione del credito da parte delle banche a quei giovani di età inferiore ai 35 anni che intraprenderanno un'attività di impresa attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata.
02 | LA NUOVA SRL CON CAPITALE INFERIORE A 10MILA EURO
SRL “classica” senza obblighi di capitale minimo.
Sempre con la Legge 99/2013, è stata introdotta in sede conversione (art. 9 comma 15 ter) una previsione la quale, modificando la disciplina delle s.r.l. ordinarie, consente alle medesime di fissare un capitale minimo in misura inferiore a € 10.000,00 (articolo 2463 comma 4 c.c.).
In sostanza, anche per le s.r.l. ordinarie si può fissare un capitale sociale ridotto che può variare da € 1,00 a € 9.999,00, con conferimenti in denaro versati ai soggetti cui è affidata l’amministrazione. In tal caso, tuttavia, la somma da dedurre dagli utili netti per formare la riserva prevista dall’art. 2430 c.c., deve essere pari almeno ad un quinto degli utili stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto - unitamente al capitale - l’ammontare di € 10.000,00 (la riserva può essere utilizzata solo per imputazione al capitale e per copertura di eventuali perdite, con obbligo di reintegra art. 2463 comma 5 c.c.). La predetta modifica (introdotta quasi “di soppiatto”) nel regime delle s.r.l. ordinarie, ha ulteriormente circoscritto la convenienza al ricorso delle s.r.l. semplificate. Infatti, tale convenienza è limitata solo all’ipotesi di godimento delle agevolazioni fiscali e notarili in fase di costituzione. Per contro, le s.r.l. semplificate devono sottostare ai vincoli già citati, quali la necessità che i soci siano tutte persone fisiche e l’adozione di un modello di statuto tipizzato dal Ministero.
È così prevedibile che gli imprenditori optino per le srl ordinarie con capitale inferiore a € 10.000,00, senza i limiti di cui sopra; con il solo obbligo di sottoporsi alla disciplina che impone la successiva patrimonializzazione della Società, attraverso un vincolo più stringente circa la formazione della riserva legale (appunto la destinazione di un quinto degli utili annuali a tale scopo).
Infatti, la riforma concernente le s.r.l. semplificate (a prescindere dal susseguirsi di disposizioni modificative) è divenuta sostanzialmente superflua, a fronte dell’introduzione di un semplice ulteriore comma all’art. 2463 c.c. che consente di accedere al regime della responsabilità ridotta dei soci, nell’ambito delle s.r.l. ordinarie, con un capitale inferiore ad € 10.000,00.
Quindi chi vuole una Srl con capitale ridotto ma con statuto personalizzato (tailor made), deve utilizzare la Srl "ordinaria" con le regole previste per il caso del capitale inferiore ai 10mila euro.
La Srl disegnata dalla legge di conversione del decreto 76/2013 presenta, come principale innovazione, il fatto di poter avere il capitale sociale inferiore ai 10mila euro e non inferiore a 1 euro.
In questo caso:
- non possono essere effettuati conferimenti diversi dal denaro (e quindi non sono possibili i conferimenti in natura);
- i conferimenti in denaro vanno per intero versati nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della società (e di conseguenza non è ammesso il cosiddetto versamento "per decimi");
- una somma pari a un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve essere mandata a formare la riserva legale, e ciò fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di 10mila euro (dopo di che - se ne ricorrono i presupposti - torna vigente la regola ordinaria, per la quale un ventesimo degli utili netti deve essere destinato, in ogni esercizio, a integrare la riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale);
- tale riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale sociale o per copertura di eventuali perdite; e deve essere sempre reintegrata in tutti i casi in cui risulta diminuita per qualsiasi ragione.
Per tutte le Srl viene infine disposta l'abolizione del versamento in banca del capitale iniziale che d'ora innanzi si affida ai neo nominati amministratori.