2019 e 2020 Corrispettivi telematici scontrino fiscale Regime obbligatorio D.L. 119/2018.
Dal 01.07.2019 per i commercianti al minuto con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
Dal 01.01.2020 per la tutti i commercianti al minuto D.P.R. 633/1972.
Con decorrenza dal 2020 è obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi e quindi non sarà più possibile utilizzare il documento fiscale delle ricevute fiscali.
Per essere in regola con la trasmissione telematica e l’invio dei dati dal 2020 è necessario:
• dotarsi di «Registratori Telematici» definiti e regolamentati con provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 nr. 182017, con relativo «Libretto informatico» del Registratore telematico;
in alternativa
• utilizzare la procedura Web gratuita messa a disposizione sul sito di Agenzia delle entrate, in apposita area riservata, utilizzabile anche mediante dispositivi mobili (provv. Ade 99297/2019)
Libretto informatico del Registratore telematico
Le informazioni acquisite telematicamente dall’agenzia delle entrate sono messe a disposizione del soggetto passivo titolare del Registratore Telematico o di un intermediario, appositamente delegato dal soggetto passivo, mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web dell’agenzia delle entrate, e costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore.
Sul sito internet di Ade ci sono le fasi di:
• 1. attivazione del registratore presso l’esercente- dedicato all’installazione e conseguente attivazione del registratore di cassa che passa da «censito» ad «attivato» ad «in servizio»
• 2. messa in servizio e verificazioni periodiche- può essere effettuata «congiuntamente» all’attivazione del Registratore telematico; successivamente alla data di attivazione, purchè venga comunicata una «data di messa in servizio»
NB. Fino alla data di «messa in servizio» il registratore telematico può essere utilizzato dall’esercente come un semplice «registratore di cassa»
Fattura elettronica sostituisce lo scontrino fiscale elettronico.
NB. Così come confermato nella risposta all’interpello dell’agenzia delle entrate nr. 149 del maggio 2019 è sempre possibile emettere solo fatture elettroniche (semplificate fino a 400 euro, ed ordinarie oltre) anche a tutti i consumatori finali.
Secondo l’Agenzia la normativa prevede che “l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica” non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a “certificare i corrispettivi mediante fattura”, la quale, a partire dal 1° gennaio 2019 (salvo esoneri), è emessa in formato elettronico ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.
Coerente con il principio generale secondo cui è possibile certificare le operazioni con l’emissione della fattura, anche nel caso di operazioni per le quali la stessa non è obbligatoria ex art. 22 del DPR 633/72. L’esercizio di tale facoltà comporta il venire meno degli obblighi di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ex ricevuta fiscale sostituiti, ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015, dalla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate.
Fattura elettronica semplificata (sostituisce la ex ricevuta fiscale)
In alternativa alla emissione dello scontrino fiscale è possibile emettere la fattura elettronica semplificata
per importi entro il limite di 400 euro.
Vi è la possibilità di organizzarsi con un sistema veloce di fatturazione che sia in grado di leggere ed acquisire dal «barcode» della tessera sanitaria del privato cittadino il codice fiscale, in grado di emettere fattura elettronica semplificata consegnando (subito come si faceva con la ricevuta fiscale fino al 2020) la «copia di cortesia» al cliente
La fattura semplificata deve contenere i seguenti dati obbligatori:
- data di emissione e numero progressivo che consentano di identificare la fattura semplificata senza possibilità di equivoco;
- ragione o denominazione sociale, ditta, nome e cognome, residenza e/o domicilio del soggetto cedente-prestatore;
- numero di partita IVA del soggetto cedente-prestatore;
- ragione sociale, ditta, nome e cognome, residenza e/o domicilio del soggetto cliente-cessionario-committente;
- indicazione dei servizi offerti e dei beni ceduti;
- ammontare del totale documento e totale dell’imposta;
- in caso di nota di addebito o di accredito, riferimento ad eventuale fattura rettificata con indicazioni e sulle specifiche degli elementi soggetti a modifica.
- Tipo di documento TD07
Documentazione commerciale che deve essere emessa per le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura. Sostituisce lo Scontrino e la Ricevuta fiscale.
Anche per il regime obbligatorio valgono le stesse semplificazioni previste nell’ambito del regime opzionale
(vedi sotto riepilogo storico).
Le semplificazioni sono state confermate anche nella Relazione illustrativa al D.L. 119/2018, secondo la quale l’introduzione del regime obbligatorio consentirà di abolire alcuni adempimenti contabili quali la tenuta del registro dei corrispettivi e la conservazione degli scontrini e delle ricevute fiscali.
L’Agenzia delle entrate risoluzione 47/E/2019 chiarisce che il nuovo obbligo sostituisce, anche, le regole di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, che prima della modifica doveva essere rispettato attraverso la ricevuta fiscale oppure lo scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
Il D.M. 07.12.2016, attuando l’articolo 2, comma 5, D.Lgs. 127/2015, ha individuato quale è la documentazione commerciale alternativa che deve essere emessa a rappresentare idoneamente, anche ai fini commerciali (es. tutela del consumatore rispetto alla garanzia sui prodotti, esercizio della detrazione fiscale, …), le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.
Il documento commerciale:
- è emesso, mediante il Registratore Telematico, su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo;
- previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica garantendone l’autenticità e l’integrità
- e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- data e ora di emissione;
- numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
- numero di partita Iva dell’emittente;
- ubicazione dell’esercizio;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e quale di questo è stato o non è stato pagato.
- codice fiscale oppure il numero di partita Iva dell’acquirente.
Non ha, salvo quanto detto più avanti, valore fiscale e quindi non potrà essere utilizzato per esercitare il diritto a detrazioni o deduzioni, salvo esplicita richiesta dell’acquirente all’atto in cui è effettuata l’operazione.
Documento commerciale, “efficacia commerciale”
Il documento commerciale assolve anche alle seguenti funzioni (art. 3, del D. M. 7 dicembre 2016):
1.“certifica l’acquisto effettuato dall’acquirente nella misura da esso risultante”;
2.“costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta stabiliti dalle norme vigenti o dei diritti derivanti da altre tipologie di garanzia eventualmente presenti in forza di specifiche normative o di clausole contrattuali stabilite dalle parti”.
Documento commerciale fiscale, “efficacia fiscale del documento commerciale fiscale”
Il documento commercial può diventare documento commerciale fiscale ai sensi dell’art. 4, del D. M. 7 dicembre 2016, fissa le caratteristiche del “documento commerciale” al fine di dare allo stesso una validità ai fini fiscali. In tal caso, è l’acquirente che, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, deve manifestare il suo interesse perché lo stesso “documento commerciale” possa assumere anche valore fiscale ai fini di una eventuale deducibilità.
Aggiungendo alle suindicate indicazioni di natura commerciale: il codice fiscale ed il numero di partita IVA dell’acquirente.
Il documento commerciale valido anche ai fini fiscali, è idoneo a:
1) dedurre le spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;
2) dedurre e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
3) applicazione dell’art. 21, comma 4, lettera a), del suindicato D.P.R. n.. 633/1972.
In altri termini, un’altra funzione del “documento commerciale” è quella di costituire:
-per le cessioni di beni, “documento di trasporto o … altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione”, avendo le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472;
-per le prestazioni di servizi, un idoneo documento;
che consente, per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, di emettere una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
-non possibile detrarre l’IVA che si detrae solo con fattura
Soltanto per le spese documentate con il documento commerciale fiscale si potranno dedurre o detrarre spese ed oneri sostenuti.
Al fine di esplicare gli effetti fiscali, il documento commerciale deve contenere anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell’acquirente.
L’emissione del documento commerciale valido ai fini fiscali è obbligatoria se richiesta dall’acquirente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Fattura su corrispettivo rilasciata su richiesta del cliente, anche se preceduta da scontrino
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 7 del 16 gennaio 2019, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’obbligo di fattura elettronica a seguito dell’emissione dello scontrino
Dal 1° gennaio 2019 la fattura rilasciata su richiesta del cliente, anche se preceduta da scontrino, non può avere formato analogico
In seguito della consegna al cliente dello scontrino fiscale, è possibile che quest’ultimo richieda anche l’emissione di una fattura, rientrando tra le ipotesi previste dall’articolo 22 del Dpr 633/1972.
Secondo l’ AdE, l’obbligo di fatturazione elettronica, salvo che per i soggetti espressamente esonerati, si applica anche nei confronti dei soggetti che non sono obbligati al rilascio della fattura, qualora non richiesta dal cliente.
La risposta richiama quanto già precisato nella circolare ministeriale n.97 del 4 aprile 1997, ove si chiarisce che:
1. è escluso il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino soltanto se, per la stessa operazione, viene rilasciata la fattura ordinaria al momento della consegna del bene o all’ultimazione della prestazione avendo la fattura di cui all’art. 21, comma 1, del DPR 633/72 funzione sostitutiva dei due documenti fiscali richiamati (scontrino oppure ricevuta fiscale) nei casi in cui ne è prescritta l’emissione;
2. in caso di fatturazione differita, possono sostituire il documento di trasporto DDT, lo scontrino o la ricevuta fiscale integrati: in tal caso (circolare ministeriale n. 249/E dell’11 ottobre 1996) l’ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero.
In caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite.
Le precisazioni su richiamate non sono state in alcun modo superate dalla normativa che ha imposto la fattura elettronica generalizzando obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2019 (art.1, commi 909 e ss., della Legge n. 205/2017).
Nulla cambia neanche circa l’annotazione in un apposito sezionale del registro dei corrispettivi per distinguere gli incassi con scontrino da quelli con fattura ed evitare doppie tassazioni sullo stesso importo.
Nella stessa risposta l’AdE specifica che, in sede di compilazione della fattura elettronica, a livello tecnico (allegato A al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018 prot. n. 89757/2018) deve essere compilato il campo “Altri Dati Gestionali” con specifiche informazioni come il riferimento allo scontrino o alla ricevuta fiscale precedentemente rilasciati al cliente.
Il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:
-nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);
-nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
-nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
-nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.
Un riepilogo “storico”.
Rimanendo gli obblighi di registrazione, liquidazione e versamento periodico ed annuale dell’imposta, nonché di tenuta e conservazione delle scritture contabili di cui all’articolo 39 D.P.R. 633/1972, i commercianti al minuto
potevano ante 2019 richiedere la “defiscalizzazione” del misuratore fiscale già in uso, iniziare per opzione la trasmissione telematica dei corrispettivi ed indicare sullo scontrino la dicitura “scontrino non fiscale ai sensi dell’articolo 1, comma 429, della legge n. 311 del 2004” e, anche dopo continuare a rilasciare documenti commerciali senza rilevanza fiscale, purché specificato sugli stessi, per documentare gli acquisti effettuati dalla propria clientela.
Tuttavia, dal 2019, tale regime è stato modificato, abrogando l’articolo 7 D.Lgs. 127/2015 con decorrenza dal 2017, però facendo salve, però, fino al 31.12.2018 le opzioni esercitate entro il 31.12.2016 (in tal senso la risposta dell’Agenzia delle entrate all’istanza di interpello n. 118 del 19 dicembre 2018).
Con l’articolo 2 è stata prevista, per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e assimilate ex articolo 22 D.P.R. 633/1972, a partire dall’anno 2017, la possibilità di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
A fronte della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica, i soggetti che esercitavano l’opzione beneficiavano dell’esonero:
-dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente;
-dall’obbligo di registrazione di cui all’articolo 24 D.P.R. 633/1972.