2020 rivalutazione cespiti e partecipazioni

La Legge di bilancio 2020 ha riaperto i termini per rivalutare i beni d’impresa con modifiche rispetto alla precedente contenuta nella Legge di bilancio 2019.

La Legge di bilancio 2020 ha riaperto i termini per rivalutare i beni d’impresa con modifiche rispetto alla precedente contenuta nella Legge di bilancio 2019.

 

Le novità riguardano l’aliquota delle imposte sostitutive dovute e la possibilità di effettuare in maniera rateale i versamenti.

Possono effettuare la rivalutazione le SRL, SPA, le SNC, SAS imprese individuali e gli enti non commerciali, a condizione che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Sono altresì ammesse le società e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

La Legge di Bilancio 2020 offre la possibilità di rivalutare i beni aziendali ai contribuenti che producono reddito d’impresa, tuttavia tale facoltà è limitata ai beni d’impresa materiali e immateriali (ancorché già completamente ammortizzati) che non formano oggetto dell’attività e alle partecipazioni, in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ., costituenti immobilizzazioni.

Possono quindi essere oggetto di rivalutazione:

-le immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili;

-le immobilizzazioni immateriali costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati;

-le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ.

La condizione è che esse figurino nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e vengano rivalutate nel bilancio dell’esercizio successivo quindi nel Bilancio al 31 dicembre 2019, per i soggetti solari).

I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione sono soggetti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali, calcolata sui maggiori valori, pari al:

-12% con riferimento ai beni mobili ed immobili ammortizzabili;

-10% con riferimento a quelli non ammortizzabili.

 

Rispetto alla disciplina previgente dove l’aliquota prevista era del 16%, mentre per i beni non ammortizzabili era del 12%.

 

L’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione è stata confermata in misura pari al 10%.

 

Novità sulla tempistica di versamento

 Vi è facoltà effettuare i versamenti delle imposte sostitutive in maniera rateale in ragione del loro importo complessivo, in particolare:

1. per importi dovuti fino a 3.000.000 di euro è possibile effettuare il versamento fino ad un massimo di tre rate di pari importo con le seguenti scadenze:

  • la prima rata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in cui è avvenuta la rivalutazione;
  • le altre rate entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi d’imposta successivi;

2. per importi dovuti superiori a 3.000.000 di euro le imposte sono rateizzabili nella misura massima di sei rate di pari importo scadenti:

  • la prima, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in cui è avvenuta la rivalutazione;
  • la seconda, entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo;
  • le altre, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi ed entro il termine previsto per la seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi per i periodi d’imposta successivi.

 

Inoltre, è espressamente previsto che tali versamenti possono essere eseguiti mediante compensazione, ai sensi delle disposizioni contenute nelle sezioni I e III del D.Lgs. 241/1997.

 

Decorrenza degli effetti fiscali,

 

Ammortamenti

In linea generale ai fini dei maggiori ammortamenti la rivalutazione ha effetto dal terzo esercizio successivo a quello di effettuazione (dal 2022 per i soggetti solari).

Per i beni immobili, i maggiori valori si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

 

Plusvalenza da cessione

Per la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, assegnazioni ai soci e destinazioni a finalità estranee all’esercizio d’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore, il maggior valore è riconosciuto a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita, e quindi a decorrere dall’esercizio 2023 per i soggetti solari.