2022 Fattura elettronica medici di base o di famiglia

Già in passato non si aveva obbligo di emissione di fattura articolo 21 D.P.R. 633/1972, anche con l’introduzione della fattura elettronica rimane escluso dall’obbligo di fatturazione. art. 2 comma 1 del DM 31 ottobre 1974

I medici di famiglia o medici di base, non devono preoccuparsi di fare una fattura elettronica alla ATS/ASL (pubblica amministrazione) con cui sono convenzionati, se ricevono dalla Ats/Asl il foglio di liquidazione rilasciato dalle Ats/Asl che contenga tutti gli stessi elementi e dati previsti dall’articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972, (Legge IVA).

Come previsto dall’art. 2 comma 1 del DM 31 ottobre 1974, nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai predetti enti sostituisce la fattura.

Il foglio di liquidazione dei corrispettivi deve contenere gli elementi e i dati previsti per la fattura dall’art. 21 comma 2 del DPR 633/72 ed essere emesso in tre esemplari:

Il riepilogo deve essere emesso in triplice copia in modo che il primo esemplare sia consegnato al professionista unitamente ai compensi liquidati, il secondo consegnato o spedito all’Agenzia delle entrate competente, ai sensi dell’art. 40 del DPR 633/72, ed il terzo conservato presso l’ente.

In buona sostanza, tutto ciò che già in passato non aveva obbligo di essere certificato con l’emissione di una fattura ai sensi dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972, anche con l’introduzione della fattura elettronica rimane escluso dall’obbligo di fatturazione.

A prevedere l’esonero è l’articolo 2 del Decreto ministeriale del 31 ottobre 1974, in base al quale i compensi per i medici in convenzione sono quelli risultanti dal foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato mensilmente dall’Ats/Asl, che fa le veci della fattura”.

 

Mentre le per le visite, ai pazienti, privatamente, vanno emesse fatture in favore di propri pazienti in esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10 n. 18 del DPR n. 633/72, ma sempre escluse dalla fatturazione elettronica, anche se il paziente ha optato per non comunicare i dati al Sistema TS.

Diverso il caso di fatture emesse ad altri soggetti (ad esempio le società), che fanno sorgere l’obbligo della e-fattura, a meno che il medico non abbia optato per il regime fiscale forfetario.

Alcune prestazioni sanitarie sono imponibili iva, le seguenti:

  • corsi di formazione;
  • certificati legali fatti alle assicurazioni;
  • consulenze medico legali riguardanti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra;
  • medicina legale come consulenti tecnici quando devono quantificare il danno nelle controversie legali, o per quantificare premi assicurativi;
  • chiropratici.