Beni strumentali di valore non superiore a 516,46 euro

Il comma 5 dell’articolo 102 del Tuir, stabilisce che “per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute”

Punto d’attenzione sui beni strumentali di valore non superiore a 516,46 euro.

Il comma 5 dell’articolo 102 del Tuir, stabilisce che “per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute”.

Costo imputato integralmente a conto economico

Punto di vista contabile

L’articolo 2426 codice civile stabilisce che “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”.

Normalmente quindi, civilisticamente, la soluzione corretta è quella di effettuare la capitalizzazione e ammortizzare il costo sulla base della vita utile del bene.

Esiste però la deroga, a tale principio generale, contenuta nel principio contabile OIC 16 che, dopo aver precisato che “la procedura di ammortamento è prescritta per le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo”, la stessa consente la non applicazione in relazione a quelle immobilizzazioni materiali che “… per la loro modesta entità non vengono assoggettate all'ammortamento, ma direttamente imputate a spese nell'esercizio”.

Il costo sostenuto viene quindi correttamente imputato alla voce B.6 del conto economico “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” e così spesato integralmente, senza conseguentemente transitare il bene nel libro cespiti.

Principio contabile OIC 16

Così facendo non avviene applicata la previsione del comma 5 dell’articolo 102, ma la deduzione, che si realizza integralmente nel periodo di imposta, avviene sulla base del principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato economico dell’esercizio: il costo dell’immobilizzazione materiale, dal costo inferiore ad €.516,46, viene imputato integralmente a conto economico, sulla base di una deroga all’articolo 2426 del codice civile garantita dalle previsioni del principio contabile OIC 16.

Costo capitalizzato nelle immobilizzazioni materiali.

Se invece il bene di valore inferiore a 516,46 euro viene capitalizzato, in ossequio all’esigenza di redigere un bilancio civilisticamente ineccepibile o, più probabilmente, per ridurre i componenti negativi a conto economico, nel conto economico dell’esercizio verrà imputata soltanto la quota di ammortamento, definita sulla base della vita utile attesa del bene.

Comma 5, art. 102 TUIR

In questo caso, in passato era possibile l’applicazione del 5° c. art. 102, che si concretizzava in una variazione, della parte di costo eccedente la quota di ammortamento sino ad €.516,46, in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

Tale variazione non più operabile, perché soppressa la parte della lettera b) del 4° c. dell’art.109 del Tuir, che consentiva la deduzione extracontabile per ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti questa si esplicitava nella compilazione del quadro EC nel modello Unico.

Venuta meno questa strada, la quota di ammortamento deducibile, naturalmente nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione dei coefficienti fiscali stabiliti dal D.M. 31.12.1988, è quella imputata a conto economico, non essendovi più la possibilità di applicare la previsione dell’articolo 102 c. 5°.

La disposizione rimane quindi nel Tuir, priva di significato concreto per le imprese in contabilità ordinaria, mentre continua a svolgere una funzione per quelle in contabilità semplificata, utilizzando il richiamo all’articolo 102 nella sua interezza che opera l’articolo 66 Tuir.