BENI TRASFERITI dalla UE IN ITALIA PER LAVORAZIONE

Non costituisce acquisto intra-UE l’introduzione in Italia di beni oggetto di perizie/operazioni di perfezionamento/manipolazioni usuali, se successivamente trasportati o spediti al committente nello Stato UE di provenienza.

BENI TRASFERITI IN ITALIA PER LAVORAZIONE

Secondo il “nuovo” art. 38 comma 5 lett. a) del DL 331/93, non sono assimilate ad acquisti intra-UE:

  • le movimentazioni di beni da un altro Stato UE verso l'Italia
  • qualora i beni, a seguito di lavorazione o manipolazioni usuali
  • siano rispediti nello stesso Stato membro di “origine”.

Per le norme previgenti, l'agevolazione era riconosciuta anche ai beni che, dopo la lavorazione, venivano movimentati verso un altro Stato Ue o extra-Ue. 

Prima dell’approvazione della legge europea, l’art. 38 DL 331/93 individuava alcune fattispecie non riconducibili agli acquisti intra-UE; in particolare, non costituiva operazione “assimilata” all’acquisto intra-UE (soggetta a IVA in Italia):

  • l’introduzione in Italia, per conto di un soggetto UE
  • di beni oggetto di perizie/ perfezionamento/ manipolazioni usuali
  • successivamente restituiti al committente nello Stato di provenienza, o per suo conto in un altro Stato UE o fuori dall’UE. In pratica, il regime “sospensivo” veniva riconosciuto anche ai beni che, dopo la lavorazione in Italia, erano inviati in uno Stato membro diverso da quello da cui i beni erano stati originariamente spediti.

Con la “Legge Europea 2014”, al fine di allineare la normativa nazionale a quella comunitaria, è stata modificato l’ art. 38 co. 5 lett. a) del DL 331/93.

In particolare, è stato ora previsto che non costituisce acquisto intra-UE (imponibile in Italia): l’introduzione in Italia di beni oggetto di perizie/operazioni di perfezionamento/manipolazioni usuali successivamente trasportati o spediti al committente nello Stato UE di provenienza.

Pertanto, nel caso in cui l’impresa italiana operi come terzista, la stessa deve applicare il regime Iva previsto per le lavorazioni relative a beni mobili, in quanto – nei rapporti con il committente stabilito in altro Paese UE

- effettua un’operazione non soggetta ad Iva art. 7-ter, DPR633/72 -.

La normativa precedente prevedeva che i trasferimenti di beni per lavorazioni in altro Stato membro erano esclusi dall'assimilazione agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie indipendentemente dal luogo di destinazione dei beni successivamente alle lavorazioni.

In virtù della nuova disciplina, il soggetto passivo italiano che si trovi a inviare beni in lavorazione in un altro Stato della Ue, senza che gli stessi facciano rientro in Italia, non potrà beneficiare del regime IVA sospensivo e dovrà considerare l’operazione un trasferimento di beni a se stesso (previa identificazione nell’altro Stato membro di destinazione), non imponibile IVA, con effetti positivi sia ai fini dell’acquisizione della qualifica di esportatore abituale, sia per la determinazione dell’ammontare del plafond.

Esempio n.1

Una società francese invia in Italia dei beni per essere ivi lavorati.

Nei casi di:

  • movimentazioni di beni da un altro Stato UE verso l'Italia
  • beni sui quali vengono eseguite lavorazioni o manipolazioni usuali
  • rispediti nello stesso Stato membro di “origine”.

In tal caso, l’invio dei beni in Italia non è assimilabile ad un acquisto intra-UE.

Al termine dell’operazione di lavorazione il prestatore italiano restituisce i beni al committente consegnando gli stessi in Francia (stesso paese di partenza).

Il prestatore italiano deve:

  • annotare i beni ricevuti nel registro dei beni in lavorazione (art. 50, DL 331/93)

oppure conservare cronologicamente i documenti di trasporto previsti dal UE (CMR internazionale) correttamente sottoscritto ed annotato con la relativa corretta causale, o con altro valido documento di trasferimento;

  • fatturare il servizio senza IVA (art. 7-ter, DPR 633/72)
  • presentare il mod. Intra servizi (se mensile presenta anche i modelli Intra beni).

Occorre ricordare che i beni lavorati devono essere riconsegnati al committente e nello stesso Stato UE di provenienza e,

Se i beni, invece, sono consegnati anche se nello Stato UE di provenienza ma a un terzo diverso dal committente (anche se per suo conto) l’operazione perde i requisiti per essere considerata in “regime sospensivo” e pertanto, fin dall’inizio è da inquadrarsi tra le cessioni assimilate con obbligo di nomina del rappresentante fiscale o di identificarsi direttamente nello Stato membro ove si esegue la prestazione

Se restano in Italia per una successiva cessione o utilizzazione da parte del committente, quest'ultimo è tenuto a identificarsi in Italia ai fini IVA

La normativa precedente prevedeva che i trasferimenti di beni per lavorazioni in altro Stato membro erano esclusi dall'assimilazione agli acquisti e alle cessioni intracomunitarie indipendentemente dal luogo di destinazione dei beni successivamente alle lavorazioni.

Obblighi INTRASTAT

I servizi di lavorazione resi a soggetti IVA di un altro Stato membro o ricevuti da soggetti IVA di un altro Stato membro devono essere rilevati nell'ambito dei modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater nei casi previsti (si veda la voce "INTRASTAT").

Inoltre, l'art. 6 del DM 22.2.2010 prevede che i soggetti che presentano i modelli con periodicità mensile e che prestano servizi di lavorazione riepiloghino anche i dati statistici relativi alle spedizioni ed agli arrivi dei relativi beni.

Beni inviati dall'Italia in altro Stato membro per lavorazioni

Viceversa per i trasferimenti di beni dall'Italia ad altro Stato membro per essere ivi sottoposti a lavorazioni non costituiscono cessioni intracomunitarie a condizione che, successivamente alle lavorazioni, vengano rispediti al committente soggetto passivo IVA in Italia (art. 41 co. 3 del DL 331/93).

In tal caso, il committente italiano si limita a rilevare la movimentazione dei beni mediante annotazione nell'apposito registro di cui all'art. 50 co. 5 del DL 331/93.

Se, invece, i beni non vengono rispediti in Italia allo stesso committente dopo essere stati sottoposti alle lavorazioni, ma vengono inviati in altro Stato UE o extra-UE, ovvero rimangono nello Stato membro della lavorazione per una successiva cessione o utilizzazione da parte del committente italiano, quest'ultimo (italiano) è tenuto ad identificarsi ai fini IVA nello Stato in cui sono avvenute le lavorazioni per adempiere i relativi obblighi IVA