Calcolo e deducibilità Irap 2012

IRAP - con la manovra "salva Italia" prende il via la deducibilità dell'Irap sul costo del lavoro ai fini Ires e Irpef a decorrere dall'esercizio 2012. 

La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 2 del decreto "salva Italia" contenente le agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani.

In sostanza per imprese e professionisti si avrà da una parte un ulteriore taglio al cuneo fiscale dovuto ai bonus per donne ed under 35 e dall'altra la possibilità di dedurre integralmente dal reddito l'Irap pagata con il metodo di cassa sul costo del lavoro, oltre che la cumulabilità con la detrazione 10% stabilita in misura forfetaria dell'Irap pagata sugli interessi passivi già in vigore dal 2008.

Questi ultimi abbattimenti si intendono sulle imposte sui redditi e quindi validi ai fini Ires ed Irpef.

  Le nuove deduzioni

Con l'introduzione del cuneo fiscale costituito dalla differenza tra il costo del lavoro a carico dell'azienda e la retribuzione netta percepita dal lavoratore le deduzioni Irap per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato vengono così modificate dal 2012:

- deducibilità di un importo forfetario pari a 4.600,00 euro, su base annua (art. 11, comma 1, lett. a), n. 2), del Dlgs n. 446/1997) aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'importo deducibile è elevato fino a 9.200,00 euro, su base annua aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;

- deducibilità dell'importo complessivo dei relativi contributi assistenziali e previdenziali (ad esempio contributi Inps, contributi dovuti dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari ai sensi del Dlgs 5.12.2005, n. 252 e a Casse, Fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da Accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative di assistenza o previdenza).

Limiti

In base al c. 4-septies dell'art. 11 Dlgs 446 per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non può comunque eccedere il limite rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore e che la fruizione delle deduzioni di cui ai citati nn. 2), 3) e 4) del c. 1, lett. a), dell'art. 11 è alternativa alla fruizione delle deduzioni di cui ai commi 1, lett. a), n. 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.

Deducibilità dell'Irap pagata sul costo del lavoro

La norma non modifica affatto la base imponibile dell'Irap: il costo del personale rimane indeducibile fatte salve le deduzioni previste nel cuneo fiscale.

L'agevolazione si concretizza in un ulteriore sconto concesso sull'imponibile reddituale ai fini Ires e Irpef ed avrà decorrenza anch'esso dal 2012: sarà riferito solo al costo del lavoro e non anche agli interessi passivi.

Lo scopo del passaggio normativo è stato quello di tamponare ancora una volta (come era già successo nel 2008 quando fu introdotta la detrazione forfetaria del 10% dell'Irap pagata) il problema della incostituzionalità legata all'indeducibilità dell'Irap.

Pertanto imprese e professionisti potranno dedurre dal loro reddito la quota di Irap pagata con il criterio di cassa e relativa al costo del lavoro al netto delle deduzioni previste ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446/1997:

- deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro [comma 1, lettera a), n. 1)];

- deduzione forfetaria di 4.600 o 9.200 euro, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato [comma 1, lettera a), nn. 2) e 3)];

- deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali [comma 1, lettera a), n. 4)];

- deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo [comma 1, lettera a), n. 5)];

- deduzione di 1.850 euro per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti (comma 4-bis.1).

Il principio di cassa risulta fondamentale per il calcolo della deduzione Irap sul costo del lavoro, in quanto essendo lo sconto applicabile dall'anno 2012, occorrerà calcolare (e questo non sarà assolutamente semplice) quanta Irap è stata pagata nell'anno 2012 con riferimento al saldo 2011 ed agli acconti relativi al 2012, estrapolandone la componente dell'imposta relativa al costo del lavoro, considerando infine l'acconto pagato nel limite della capienza dell'acconto dovuto (un pò come già avveniva nel calcolo della deduzione forfetaria 10% prevista dal Dl 185/2008).

L'applicazione del principio di cassa provocherà inevitabilmente un differimento nelle tempistiche di recupero dello sconto concesso di almeno un anno.

Infatti l'Irap pagata sul costo nel 2012 avrà un risvolto finanziario per le imprese solamente l'anno successivo in sede di calcolo delle imposte sul reddito relative al 2012 (sempre che l'azienda non sia in perdita: in questo caso lo sconto sarà nullo mentre l'Irap dovrà essere versata ugualmente).

A conti fatti il beneficio degli sconti Irap sarà premiante soprattutto con le aziende di grandi dimensioni e nelle Regioni in deficit sanitario, mentre nelle piccole aziende che hanno meno dipendenti ed un costo del lavoro limitato potrebbe essere la deduzione forfetaria del 10% sugli interessi passivi ad attenuare l'impatto fiscale.

Esempio Srl con costo del lavoro pari a euro 150.000,00 Aliquota Irap 3,90% Imposta pagata con criterio di cassa euro 5.850,00

Sconto Ires (27,50% su euro 5.850,00) = 1.608,75 da scomputarsi dalla dichiarazione dei redditi dell'anno successivo

Deduzione forfetaria Irap 10% (Dl n. 185/2008)

Dal periodo d'imposta 2012 viene mantenuto lo sconto ai fini Ires ed Irpef limitatamente al 10% dell'Irap pagata secondo il principio di cassa in relazione agli interessi passivi come indicato all'art. 6 del Dl n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10% dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi...".

Le nuove deduzioni

Ambito soggettivo per dipendenti a tempo indeterminato

Deduzione forfetaria

Euro 4.600,00 cad. (euro 10.600 se donne o under 35 anni) ovvero euro 15.200,00 cad. (euro 10.600 se donne o under 35 anni)

Deduzione dei contributi Assistenziali e previdenziali

Il calcolo degli acconti nel 2012

Sia le maggiori deduzioni Irap previste per le assunzioni a tempo indeterminato di donne ed under 35, che le deduzioni dell'Irap pagata sul costo del lavoro oltre che quella forfetaria del 10%, avranno un impatto nel calcolo dell'acconto per l'anno 2012 quando si è in presenza del metodo previsionale.

Per donne ed under 35 assunti a tempo indeterminato il risparmio fiscale sull'Irap è di euro 234,00 (maggiore deduzione euro 6.000,00 per aliquota Irap 3,90%).

Mentre ai fini Ires ed Irpef si potrà tenere conto di stimare un acconto inferiore rispetto al parametro riferito all'anno precedente in virtù della doppia scontistica legata alla deduzione dell'Irap sul costo del personale dipendente ed assimilato oltre che quella derivante dall'applicazione della deduzione forfetaria 10% dell'Irap pagata sugli oneri finanziari.

In sintesi dal 2012
Nuove deduzioni art. 11

- deducibilità di un importo forfetario pari a 10.600,00 euro, su base annua (art. 11, comma 1, lett. a), n. 2), del Dlgs n. 446/1997) per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni assunti a tempo indeterminato;

- per i dipendenti a tempo indeterminato di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'importo deducibile è pari a 15.200 euro.

Risparmio fiscale Irap

Per donne ed under 35 assunti a tempo indeterminato il risparmio fiscale sull'Irap è di euro 234,00 (maggiore deduzione euro 6.000,00 per aliquota Irap 3,90%).

Risparmio fiscale Ires/Irpef

- Ires = 27,50% dell'Irap relativa al costo del lavoro al netto delle deduzioni spettanti pagata secondo il principio di cassa;

- Irpef = in base all'aliquota applicata ed in relazione all'Irap relativa al costo del lavoro al netto delle deduzioni spettanti pagata secondo il principio di cassa.