Secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, si può procede alla cancellazione dell’impresa individuale quando l’ufficio del Registro delle imprese accerta una delle seguenti quattro circostanze:
a) decesso dell’imprenditore;
b) irreperibilità dell’imprenditore;
c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
d) perdita dei titoli autorizzativi.
Secondo quanto disposto dall’art. 3 del decreto in commento, il procedimento per la cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice è avviato quando l’ufficio del Registro delle imprese rileva una delle seguenti cinque circostanze: a) irreperibilità presso la sede legale; b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; c) mancanza del codice fiscale; d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
Mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi.
E’ il caso in cui da una visura del registro delle imprese si riscontra che, a seguito del recesso/decesso/esclusione di uno dei due soci, si concentri in un unico socio l’intera società.
La notizia della mancata pluralità non deve pervenire dal socio superstite.
Nel caso il socio superstite si limiti a segnalare che l’altro socio si è reso irreperibile, si apre un subprocedimento nell’ambito del procedimento in parola che è quello ordinario dell’irreperibilità.
A seguito dell’avvio del procedimento si potrebbero verificare tre fattispecie:
a) l’ufficio accerta la mancata pluralità (si avvia il procedimento di cancellazione);
b) l’ufficio riceve la comunicazione da parte del socio superstite circa la irreperibilità dell’altro socio (inizia l’ordinario procedimento per irreperibilità);
c) ricostituzione della pluralità o autodenuncia del socio superstite con messa in liquidazione (il procedimento si blocca).
e) Decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
Le disposizioni del regolamento in questione si dovranno applicare ogniqualvolta non ricorrano le seguenti fattispecie: a) modifica della società con indicazione di un termine indeterminato;
b) proroga tacita;
c) proroga espressa.
A tale proposito, la Circolare fa rilevare che il problema più rilevante potrebbe essere rappresentato dalla proroga tacita della società (art. 2273 C.C.), che si ha quando, decorso il termine per cui fu contratta, i soci continuano a compiere atti di gestione. Pertanto, gli elementi sintomatici dai quali poter desumere il definitivo decorso del termine ed escludere la proroga tacita ed attivare, così, il procedimento in parola, è il compimento degli atti di gestione.
Altra questione è che se si ipotizzasse la proroga tacita come SNC individuale Voi eredi dovreste provvedere a comunicazioni riguardanti la “eventuale” successione.
Tale incastro di situazioni giuridiche non è di così facile inquadramento.
Trasformazione involutiva
La decisione di effettuare la trasformazione involutiva in ditta individuale comporterà lo scioglimento della società e la sua liquidazione con l’assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite, con la conseguente estinzione della società. Il socio superstite, divenuto imprenditore individuale, dovrà liquidare la quota al socio escluso o receduto o agli eredi del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Ricostituzione della pluralità dei soci
A seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, la società, come visto, si scioglie, entrando così nella fase della liquidazione.
Non è necessaria a tal fine un'espressa decisione dei soci, poiché le cause di scioglimento operano di diritto.
L'estinzione della società è quindi il risultato finale di una fattispecie a formazione progressiva che si articola in tre fasi:
- verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge;
- procedura di liquidazione (che a sua volta può distinguersi in quattro momenti che sono la redazione dell'inventario, la monetizzazione dei beni in natura e dei crediti esigibili, il pagamento dei creditori sociali e l'eventuale distribuzione del residuo ai soci in via proporzionale rispetto alla quota da essi posseduta);
- cancellazione della società dal registro imprese.
Una volta decorso il termine semestrale, previsto nell'art. 2272, n.4, c.c., qualora il socio superstite non provveda alla liquidazione e continui di fatto ad amministrare - nonostante l'avvenuto scioglimento - la società rimarrà unipersonale a tempo indeterminato, analogamente ad una società di capitali.
Non costituisce un deterrente la disciplina relativa al divieto di nuove operazioni per le società in liquidazione prevista dagli artt. 2274 e 2279 c.c..
Nelle società di persone, diversamente che nelle società di capitali, il socio amministratore è già illimitatamente e solidalmente responsabile per le obbligazioni contratte dalla società. Si apre quindi la possibilità che la società continui a tempo indeterminato con unico socio.
Un limite alla prosecuzione dell'attività di impresa da parte dell'unico socio potrebbe essere rappresentato dalle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 247 del 2004 in tema di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società, non più operative, dal registro delle imprese. L'art. 3 della normativa prevede la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese, allorché l'Ufficio stesso accerti il ricorrere di determinate circostanze, tra le quali, è annoverata anche la "mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi".
La cancellazione tuttavia è preceduta da un atto di interpello rivolto agli amministratori della società, invitati o a comunicare l'avvenuto scioglimento della società o a dimostrare la persistenza dell'attività sociale.
Dopodiché spetta al Presidente del Tribunale, sulla base delle risultanze, n o minare un liquidatore oppure disporre la cancellazione della società dal registro de l le imprese.
Sembra quindi che presupposto per la cancellazione d'ufficio sia comunque l'inattività della società.
Se nella fattispecie in oggetto, siamo di fronte ad ipotesi di continuazione, seppur a vario titolo, dell'attività la conseguenza è l’inapplicabilità della disciplina della citata normativa.
Durata
È pacifico che il termine di durata, qui indicato nell’atto costitutivo, determini, al suo verificarsi una causa di scioglimento della società per cui, prima del suo decorso, sarà possibile la proroga tacita ai sensi degli artt. 2307 , co. 3 e 2273 c.c..
Occorrerà valutare la presenza nello Statuto di clausole che prevedano la proroga tacita e automatica qualora i soci (o anche uno solo di essi) non provvedano a dare disdetta entro un termine prefissato
La proroga può intervenire anche dopo la scadenza del termine risultando dal comportamento concludente dei soci; ciò si verifica nell’ipotesi in cui la società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato, qualora, decorso il termine per cui fu contratta, «i soci continuano a compiere le operazioni sociali» ai sensi dell’art. 2273 c.c..
Tale norma è interpretata dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza nel senso che occorre l’accordo di tutti i soci alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell’attività sociale dopo la scadenza del termine.
Pertanto con il compimento di operazioni sociali implica vi è inequivocabilmente la volontà di continuare l’attività sociale il che presuppone il consenso, seppure implicito, di tutti gli altri soci di revocare implicitamente lo stato di liquidazione.
Con riguardo alla proroga tacita, nelle società di persone si distingue tra proroga tacita legale prevista dall’art. 2273 c.c. e proroga tacita convenzionale, prevista da specifiche clausole contrattuali.
La proroga tacita legale presuppone che sia decorso il termine inizialmente previsto e che i soci continuino a compiere le operazioni sociali.
Sussistendo tali condizioni opera la presunzione legale di tacito consenso alla proroga della società. La scadenza del termine rappresenta pertanto il presupposto funzionale necessario ed imprescindibile dell’operatività dell’art. 2273 c.c..
A differenza della proroga espressa, che non implica necessariamente una durata indeterminata della società, è possibile prevedere un nuovo termine di durata, la proroga tacita si configura a tempo indeterminato; - la proroga tacita convenzionale viene perseguita per il tramite di una clausola, la c.d. clausola di rinnovazione, inserita nel contratto sociale in cui si dà atto della proroga tacita e automatica della società , salva la possibilità per uno dei soci di dare disdetta alla proroga entro un termine prefissato.
L’operatività di tale clausola dipende dal mancato intervento della volontà contraria di sciogliere il rapporto medesimo (ovverosia dell’esercizio della facoltà di disdetta).