Carte di credito gestite da intermediari nazionali esonerano i commercianti dall'obbligo di inclusione nell'elenco
E’ importante la "nazionalità" della carta di credito perché le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti privati non devono essere rilevate nello spesometro se il pagamento avviene con carte di credito emesse da intermediari finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria.
Tuttavia, non è sempre agevole individuare se la carta utilizzata dal cliente rientra in questa casistica.
I commercianti che effettuano operazioni al dettaglio devono, dal 1° luglio 2011, istituire procedure per identificare la clientela privata, con la fotocopia della carta di identità (in corso di validità) che effettua acquisti superiori a 3.600 euro.
In alternativa potranno emettere la fattura con la residenza ed il codice fiscale del cliente.
In questi casi, oltre al divieto di pagamenti in contanti o in titoli trasferibili (divieto che, dal 13 agosto al 5 dicembre, ha avuto come soglia di partenza 2.500 euro, scesi a 1.000 euro dal 6 dicembre), scatta infatti l'obbligo di rilevare le operazioni nell'elenco clienti previsto dall'articolo 21 del Dl 78/10.
La norma stabilisce un esonero dalla rilevazione delle operazioni qualora il pagamento del corrispettivo venga effettuato attraverso carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6 del Dpr 605/73, operatori che, in base all'articolo 23, comma 41, del Dl 98/11, dovranno provvedere in proprio ad effettuare la comunicazione di tali transazioni.
La circolare 24/E del 2011 ha chiarito che non rientrano tra le carte di credito che esonerano dallo spesometro (sussistendo quindi l'obbligo di comunicazione) quelle emesse da banche non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
In talune circostanze, soprattutto in luoghi di villeggiatura o di confine frequentati da clientela estera, non è facile individuare se la banca emittente sia italiana oppure no.
In tutti questi casi, è opportuno richiedere l'informazione al cliente facendosi sottoscrivere, qualora venga indicato un intermediario con residenza italiana (e dunque si escluda la vendita dall'elenco), un'attestazione scritta, da conservare per eventuali controlli del Fisco. In presenza dell'attestazione, qualora venisse contesta la residenza della banca emittente il contribuente non dovrebbe subire sanzioni.