Nuovi limiti all’uso del denaro contante. -Obblighi accettazione Carte di pagamento e POS. -Credito imposta incassi tramite carta di credito -Conto corrente dedicato
Limiti all’uso del denaro contante.
L’art. 18 comma 1 lett. a) del DL fiscale DL 124/2019 conferma il progressivo abbassamento, dagli attuali 2.999,99 euro, della possibilità di utilizzo del contante che dal:
- 1° luglio 2020 il limite passa a 1,999,99 euro
- 1° gennaio 2022 scende a 999,99 euro,
Il divieto in questione riguarda l’ art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo.
Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa ed a qualsiasi titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. v) del DLgs. 231/2007.
Per operazione frazionata s’ intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Ricorrono gli elementi se, per ogni singolo caso di specie, da documentazione e da informazioni si rileva un intento elusivo della limitazione all’utilizzo del contante. È ammesso il frazionamento solo quando sia già previsto dalla prassi commerciale in uso, oppure vi è un contratto, sottoscritto tra le parti, con il quale si prevede il pagamento rateale degli importi. Ammesso il pagamento parziale entro limiti.
Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.
Carte di pagamento e POS.
Relativamente alla “mancata accettazione” di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite pos ed altre carte di pagamento, l’art. 23 comma 1 lett. b) del DL fiscale conferma la sanzione amministrativa di 30 euro aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
La sanzione troverà applicazione dal 1° luglio 2020.
A tal riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 comma 4 del DL 179/2012 convertito, i soggetti che effettuano l’attività di commercio e vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.
Credito imposta incassi tramite carta di credito
L’art.22 del Dl prevede un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del DLgs.n.241/97, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo
Conto corrente dedicato all’attività (Bozza Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020)
Fino ad oggi 25/11/2019, l’obbligo di conto corrente dedicato riguarda soltanto le società di capitali; riguarda poi le società tra professionisti, le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria, con fatturato sopra i 400mila euro.
La bozza di decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 prevede l’introduzione dell’obbligo, per imprese e professionisti, di tenuta di un conto corrente dedicato solo all’attività.
In base a quanto previsto dalla bozza i professionisti e le imprese minori, a prescindere dal regime fiscale adottato, sarebbero obbligati, dal 2020, a tenere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, e quindi ai quali affluiranno, obbligatoriamente, solo le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese dell’attività o professione.
Secondo la bozza del DL diventerebbe obbligatorio il conto dedicato per tutti compresi coloro che adottano il regime fiscale forfettario.