Deducibilità al 27,5% per le auto aziendali dal 2013

I nuovi limiti di deducibilità entrano in vigore dal 2013 per i soggetti solari.
Il testo del Ddl. Lavoro prevede la riduzione dell’attuale limite del 40% al 27,5%

L’art. 4, commi 72 e 73, dello schema di Ddl. di riforma del mercato del lavoro conferma la riduzione della percentuale di deducibilità dei costi relativi alle auto di imprese e professionisti, prevista sin dalla bozza iniziale tra le misure volte a reperire maggiori entrate destinate a confluire nella copertura degli oneri della legge.

 

Modificando l’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR, viene infatti ridotta dal 40% al 27,5% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa.

 

Viene inoltre ridotta dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità, di cui all’art. 164 della lettera b-bis) del TUIR, prevista per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.

 

I nuovi limiti di deducibilità dovrebbero entrare in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge; si tratta, quindi, del 2013 per i soggetti solari.

Con riferimento ai veicoli di cui all’articolo 164 comma 1 lettera b) del TUIR, si ricorda che esiste un doppio limite di deducibilità.

In particolare, si fa riferimento al limite di deducibilità percentuale (che passa dal 40% al 27,5%, per effetto dell’articolo 4 comma 72 lettera a) dello schema Ddl. lavoro) e al limite di valore fiscalmente riconosciuto (rimasto inalterato anche a seguito della nuova disposizione).

È, infatti, previsto un tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo d’acquisto sostenuto per l’acquisto del mezzo di trasporto, pari a 18.075,99 euro per autovetture e autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli, 2.065,83 euro per i ciclomotori.

Considerando che i suddetti limiti operano congiuntamente, il costo massimo fiscalmente deducibile alla luce della nuova percentuale del 27,5% sarà pari a:
- 4.970,89 euro (27,5% di 18.075,99 euro) per autovetture e autocaravan;
- 1.136,20 euro (27,5% di 4.131,66 euro) per i motocicli;
- 568,10 euro (27,5% di 2.065,83 euro) per i ciclomotori.

Ai fini di una maggior comprensione, in calce si riporta una tabella di confronto del costo massimo fiscalmente rilevante prima e dopo la riduzione del limite percentuale di deducibilità.


Giova peraltro ricordare che, qualora le imprese abbiano stipulato contratti di leasing per l’utilizzo di mezzi di trasporto, il tetto massimo di riconoscimento fiscale dei canoni di leasing è il medesimo previsto in caso di acquisto dei veicoli.
Per quanto concerne i canoni di locazione e noleggio, il costo massimo fiscalmente deducibile, sempre alla luce della nuova percentuale del 27,5%, sarà pari a:
- 994,18 euro (27,5% di 3.615,20 euro) per autovetture e autocaravan;
- 213,03 (27,5% di 774,69 euro) per i motocicli;
- 113,62 (27,5% di 413,17 euro) per i ciclomotori.

 

Deducibilità ferma all’80% per agenti

Resta, invece, ferma l’elevazione della deducibilità all’80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio, con i medesimi limiti di costo fiscalmente rilevante previsti dall’attuale art. 164 comma 1 lettera b) del TUIR.

La lettera b) del comma 72 dell’articolo 4 dello schema di Ddl. citato riduce, dal 90 al 70%, la percentuale di deducibilità per le auto concesse in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 164 comma 1 lettera b-bis) del TUIR. Al riguardo, si ricorda che il periodo di uso promiscuo deve essere superiore per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro (cfr. C.M.48/1998, paragrafo 2.1.2.1).

I nuovi limiti di deducibilità dovrebbero entrare in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge; si tratta, quindi, del 2013 per i soggetti solari.
Il comma 2 dell’art. 73 precisa, altresì, che “nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1”.

Tabella – Costo massimo fiscalmente deducibile (acquisto auto)

 

 Tipologia di mezzi di trasporto

 Ante riforma mercato lavoro (limite percentuale deducibilità 40%)

Post riforma mercato lavoro (limite percentuale deducibilità 27,5%) 

 Autovetture

7.230,39 euro

4.970,89 euro

 Autocaravan

7.230,39 euro

4.970,89 euro

 Motocicli

1.652,66 euro

1.136,20 euro

 Ciclomotori

826,33 euro

568,10 euro

Trattamento fiscale dei rimborsi spese per l’utilizzo dell’auto del dipendente o dell’amministratore che restano deducibili nei limiti fissati dall’art. 95 del TUIR.

La nuova disposizione del Ddl. lavoro, approvato in via definitiva, che prevede la riduzione della percentuale di deducibilità per le auto di imprese e professionisti non incide sul trattamento fiscale dei rimborsi spese per l’utilizzo dell’auto del dipendente o dell’amministratore che restano deducibili nei limiti fissati dall’art. 95 del TUIR.
Ciò comporterà probabilmente una rivisitazione dei calcoli di convenienza e, eventualmente, una modificazione delle prassi aziendali in ordine all’utilizzo delle autovetture.

Vale la pena di ricordare che in capo all’impresa sono deducibili, con particolari limitazioni, le spese sostenute dai dipendenti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale ove ha sede l’impresa.
Al fine di individuare la nozione di trasferta, occorre distinguere tra dipendenti e collaboratori.

Per i lavoratori dipendenti, in linea generale, si ha trasferta quanto l’attività viene svolta fuori  del  Comune  sede di lavoro (solitamente, corrispondente ad una delle sedi del datore di lavoro).

Con riferimento al collaboratore ed amministratore, invece, in linea di principio si ha trasferta quando lo stesso è chiamato a svolgere un’attività fuori dalla sede naturale in cui è tenuto contrattualmente a svolgere le proprie funzioni, normalmente la sede dell’azienda.

Inoltre, nel caso in cui non sia possibile determinare contrattualmente la sede di lavoro, in virtù delle caratteristiche peculiari della prestazione svolta, occorre fare riferimento al domicilio fiscale del lavoratore.

Tanto premesso, nel caso in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare, per una specifica trasferta, un proprio automezzo o un veicolo a noleggio, le relative spese di trasporto sono deducibili, dal reddito d’impresa, per un importo massimo pari, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del TUIR, al costo della percorrenza (tariffe ACI) o alle tariffe di noleggio relativi ad automezzi di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, in caso di motore a benzina, o a 20 cavalli fiscali, se con motore diesel.
Resta fermo che, nel caso in cui vengano utilizzati autoveicoli con una potenza superiore alle suddette cilindrate, le relative spese di trasporto risulteranno deducibili solo fino a concorrenza del limite previsto per autoveicoli di potenza inferiore.

Anche se sul punto non constano chiarimenti ufficiali, il riferimento ai mezzi “di proprietà” del dipendente o collaboratore dovrebbe essere inteso in senso estensivo e dovrebbe quindi ricomprendere anche le autovetture non di proprietà del dipendente, ma che si trovano comunque nella sua disponibilità.
Si pensi, a mero titolo esemplificativo, all’autovettura di proprietà del coniuge o nella sua disponibilità, in virtù di un contratto di leasing o noleggio a lungo termine.

D’altra parte lo stesso art. 95 comma 3 consente la deduzione dei rimborsi anche per i veicoli noleggiati.

Le spese di trasporto relative ad autoveicoli di proprietà del lavoratore sono, come anticipato, deducibili per un importo non superiore al costo di percorrenza.

Per la deducibilità, costi ACI come riferimento

Tale costo viene determinato facendo riferimento alle medie dei costi delle suddette autovetture, calcolate dall’Automobile Club Italia (ACI) e pubblicate sul sito www.aci.it.

Per quanto concerne la documentazione necessaria, il Ministero delle Finanze, nella circ. 23 dicembre 97 n. 326 (§ 2.4.1), precisa che “in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità è determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro”.
Di conseguenza, il dipendente/collaboratore deve compilare apposita richiesta di rimborso spese da consegnare alla società.

D’altro canto, tra i documenti contabili della società dovrà risultare, con cadenza mensile, bimensile, semestrale o annuale (a seconda del numero di trasferte), un prospetto riassuntivo delle trasferte effettuate da dipendenti/collaboratori.

Si tratta indubbiamente di un aggravio amministrativo che, unitamente alla detrazione parziale dell’IVA, deve essere considerato al fine della valutazione della convenienza fiscale dell’opzione acquisto rispetto all’opzione rimborso delle spese.