dichiarazione d'intento da quando fattura senza iva art.8

Il fornitore può effettuare operazioni senza applicazione  iva una volta ricevuta la dichiarazione di intento con ricevuta e acquisita la prova dell'intervenuta trasmissione all'Agenzia da parte dell'esportatore.

La dichiarazione di intento, emessa dall'esportatore abituale avvalendosi del Modello DI, dev'essere in primo luogo trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate rilascia apposita ricevuta telematica dell'avvenuta ricezione della dichiarazione di intento.
Successivamente l'esportatore abituale consegna al fornitore della dichiarazione di intento e della ricevuta di avvenuta presentazione presso l'Agenzia.
In assenza di questi documenti, il fornitore non può effettuare cessioni di beni e/o prestazioni di servizi nei confronti dell'esportatore abituale senza applicazione dell'IVA ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.
Il fornitore sarà, pertanto, tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l'applicazione di una sanzione da 250 a 2.000 euro, ai sensi dell'art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97.
Il riscontro da parte del fornitore può avvenire direttamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, inserendo il codice fiscale del dichiarante nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica; oppure nel proprio cassetto fiscale sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, mediante il seguente percorso: "Servizi online - Servizi fiscali - Servizi senza registrazione - Verifica ricevuta dichiarazione d'intento". Mediante il suddetto controllo, è possibile avere conferma della regolarità dell'operazione e, in particolare, della capienza in termini di plafond da parte dell'esportatore abituale (cliente).

Quanto al fornitore, lo stesso può effettuare operazioni senza applicazione dell'imposta una volta ricevuta la dichiarazione di intento corredata della citata ricevuta e acquisita la prova dell'intervenuta trasmissione della medesima all'Agenzia delle entrate da parte dell'esportatore.

L’esportatore deve rilasciare, ai propri fornitori, le dichiarazioni d’intento (con annessa ricevuta di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate) prima dell’effettuazione dell’operazione.

Laddove il fornitore effettui operazioni non imponibili IVA prima di aver: • ricevuto la dichiarazione di intento dall’esportatore abituale, proprio cessionario o committente; • verificato l’effettivo invio della dichiarazione di intento all’Agenzia da parte dell’esportatore abituale, è punito con una sanzione fissa da 250,00 euro a 2.000,00 euro.