Dichiarazioni d’intento alle DOGANE problemi operativi.

Entro la fine di marzo 2015 120 giorni dall’entrata in vigore la presentazione in dogana della dichiarazione d’intento non più necessaria 

Dichiarazioni d’intento alle DOGANE problemi operativi.

L'art. 20 del DLgs. n. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni), introduce, tra le altre, alcune novità relative agli esportatori abituali che intendono avvalersi della non imponibilità IVA mediante presentazione delle lettere di intento.

In base a tale decreto, per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono avvalersi del regime agevolativo dovranno:

-        trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento;

-        consegnare la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.

E' importante evidenziare tre diverse fasi:

Dal 1 gennaio all'11 febbraio,

sarà possibile operare sia secondo la vecchia procedura (presentazione in originale o a mezzo posta certificata della dichiarazione di intento senza effettuare la trasmissione telematica)  sia seguendo il nuovo sistema di trasmissione all'Agenzia delle Entrate e consegna all'Operatore doganale della dichiarazione e della ricevuta di presentazione.

Dall'11 febbraio si dovrà procedere esclusivamente con la nuova procedura:

-        di trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento con

-        consegna al Fornitore oppure all'Operatore doganale

  • sia della dichiarazione stessa che
  • della ricevuta di presentazione.

Entro la fine di marzo (ossia entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della norma) la presentazione in dogana della dichiarazione d’intento non sarà più necessaria perché l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell’Agenzia delle Dogane la propria banca dati.

Auspicando che detto termine venga rispettato rimarrà comunque, da parte dell'Operatore doganale la necessità di sapere che l'Importatore intende utilizzare il plafond che gli consente di non versare l'IVA in dogana e, conseguentemente, che la trasmissione telematica è stata effettuata, conferma che riteniamo possa essere data tramite la trasmissione a chi si occupa delle operazioni doganali (spedizioniere) della ricevuta di presentazione.

Due aspetti operativi.

Problematiche operative.

Il nuovo modello di dichiarazione prevede che nel caso di emissione di dichiarazione di intento per la singola operazione (procedura che come è noto è obbligatorio seguire in caso di importazione) si indichi a fianco alla casella l'importo in euro dell'operazione.

Questo dato risulta dalla bolla doganale che viene compilata indicando gli elementi imponibile del valore e nel caso di importi in valute diverse dall'euro i cambi doganali.

Sarà quindi, riteniamo, indispensabile, in caso di operazioni con  dichiarazione di intento, trasmettere preventivamente da parte  dell'Operatore Doganale (spedizioniere) la bozza della bolletta per consentire  all'Importatore di rilevare i valori da indicare. 

Quanto sotto non sarà la regola per tutte le operazioni ma frequentemente si verificheranno casi di questo tipo.

La difficoltà sta nella necessità di effettuare nella stessa giornata:

- la predisposizione della bozza,

- la trasmissione all'Importatore della stessa,

- la compilazione da parte dell'Importatore della dichiarazione di intento,

- la trasmissione telematica e

- l'invio della ricevuta all'operatore

- che deve immediatamente completare la bolla doganale ed

- inviarla alla dogana per evitare che una variazione del cambio doganale, che potrebbe verificarsi nel giorno successivo, modifichi l'importo comunicato rendendo incoerente la dichiarazione di intento rispetto alla bolletta doganale.

Indicazioni operative pratiche.

Sino ad oggi la dogana ha sempre richiesto l'originale della dichiarazione di intento o, in alternativa, la trasmissione tramite PEC posta certificata inviata direttamente agli uffici doganali (ed in copia all'Operatore).

La nuova norma non precisa questi aspetti e, per quanto sopra evidenziato in riferimento alle tempistiche, sembra impossibile procedere con la trasmissione a mezzo posta o corriere degli originali.

Tuttavia non possiamo ad oggi escludere che qualche Funzionario Doganale ritenga di applicare anche in futuro le procedure attualmente in vigore quindi, riteniamo di consigliare che, dall'inizio del 2015 e sino a che non verrà emessa una Circolare Agenzia Dogane/ Agenzia Entrate, gli Importatori trasmettano la dichiarazione di intento e la relativa ricevuta con posta certificata PEC propria direttamente alla PEC della Dogana mettendo in copia l'Operatore Spedizioniere.

Ovviamente nulla cambia e la presentazione dell'originale (o PEC posta certificata) continua ad essere obbligatoria nel caso, durante il periodo transitorio, fino all’ 11/02/2015, si operi secondo la vecchia procedura.