Edilizia Reverse Charge Iva

Subappalto. Primo gruppo. Lettera a) dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72 e Pulizia – Impianti - Edifici. Secondo gruppo. Lettera a-ter) dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72.

Edilizia Reverse Charge Iva 

L’applicazione della fatturazione edile con reverse charge per le prestazioni del settore edile necessita di una corretta individuazione degli ambiti soggettivo e oggettivo.

Si applicano due reverse charge nell’edilizia per le quali l’applicazione delle due viene a sovrapporsi.

Subappalto. Primo gruppo. Lettera a) dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72.

E’ il reverse charge dei subappaltatori nei confronti delle imprese.

Si applica alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.

Pulizia – Impianti - Edifici. Secondo gruppo. Lettera a-ter) dell’art. 17 comma 6 del DPR 633/72.

E’ il reverse charge per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Lettera a-ter): Pulizia – Impianti - Edifici.

La disciplina si applica alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento riferite ad “edifici” (sono esclusi pertanto i terreni).

Non vi sono limitazioni specifiche quindi riguarda le prestazioni rese da parte di chiunque e nei confronti di qualsiasi soggetto passivo (non operano limitazioni di tabella Ateco).

Si applica a tutte le prestazioni nei rapporti B2B anche nei confronti del committente che non opera nel settore edile. 

Esclusioni

Sono escluse le prestazioni di servizi riconducibili ad altre tipologie di contratti, quali quelli di trasporto o di prestazione d’opera intellettuale.

Escluse le cessioni di beni con posa in opera: circolare Agenzia delle Entrate n. 14/2015.

Escluse le prestazioni rese dai soggetti minimi e forfettari: Circolare n.37/E/06.

Attenzione.

Se il minimo e forfettario effettua acquisti soggetti a reverse (non da soggetti minimi) è tenuto ad applicare l’inversione contabile e a versare l’imposta non potendo esercitare il diritto alla detrazione.

Cessione di beni con posa in opera

La norma fa riferimento alle prestazioni di servizi per cui restano escluse dal reverse le cessioni di beni con posa in opera accessoria (occorre valutare se la merce abbia effettivamente prevalenza rispetto alla posa in opera).

 

Applicazioni

A prescindere dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi”, fermo restando che il reverse charge opera solo tra soggetti passivi d’imposta (operazioni B2B).

Nei confronti di eventuali contraenti generali o enti pubblici se sono soggetti passivi IVA.

Nel caso di Enti pubblici è confermata la non operatività dello split payment, art.17-ter del DPR n. 633/72, laddove l’ente pubblico abbia la posizione Iva.

Per l’individuazione delle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazioni di impianti e di completamento relative ad edifici” debba aversi riguardo ai codici ATECO.

Fuori dalle ipotesi della nuova lett.a-ter), il reverse continua quindi ad applicarsi limitatamente ai rapporti di subappalto (o sub contratto d’opera) laddove la prestazione sia riconducibile al settore costruzioni da individuare secondo le attività descritte nel settore F dei codici Ateco (in particolare, costruzioni di edifici, ingegneria civile e altri lavori di costruzione specializzati non riconducibili ad edifici e comunque all’elencazione della lett.a-ter).

Servizi di pulizia

  • 43.39 – Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura);
  • 43.99.01 – Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici;
  • 81.21.00 – Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
  • 81.22.02 – Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escludendo la pulizia di impianti e macchinari);
  • 81.29.10 – Servizi di disinfestazione (con esclusivo riferimento a edifici).

Servizi di demolizione

  • 43.11.00 – Demolizione (esclusione della demolizione di altre strutture).

Installazione di impianti

  • 43.21.01 – Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.21.02 –  Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.22.01 – Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria in edifici o in altre opere di costruzione;
  • 43.22.02 –  Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.22.03 – Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione);
  • 43.22.04 – Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.22.05 – Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione);
  • 43.29.01 – Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;
  • 43.29.02 – Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;
  • 43.29.09 – Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici);

Completamento

  • 43.31.00 – Intonacatura e stuccatura;
  • 43.32.01 – Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
  • 43.32.02 – Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili;
  • 43.33.00 –  Rivestimento di pavimenti e di muri
  • 43.34.00-  Tinteggiatura e posa in opera di vetri
  • 43.39.01 – Attività non specializzate di lavori edili – muratori
  • 43.39.09 Altri lavori di completamento e finitura di edifici

 

Servizi di pulizia 

Il reverse charge trova applicazione per i servizi di pulizia di uffici, negozi, depositi, supermercati, ecc. e non trova applicazione laddove il servizio di pulizia è riferito a beni mobili ovvero se il cliente non è soggetto passivo Iva (privato, condominio senza partita IVA, ecc.).

Definizione di edificio

L’applicazione del reverse charge fa riferimento alla nozione di “bene immobile” (non solo i fabbricati o gli edifici, ma anche le porzioni di suolo, su cui costituire diritti di proprietà e possesso, e gli elementi installati sui fabbricati o sugli edifici che ne formino parte integrante (tetti, scale e ascensori). 

Tuttavia, al fine dell’applicazione di questa normativa, sembra doversi applicare un concetto più limitato ovvero siano da prendere in considerazione le sole operazioni rese su “fabbricati” (fabbricati civili, ad uso industriale, commerciale, artigianale e le parti di esso ).

Opere di demolizione

Si applica alle prestazione di demolizione o smantellamento di edifici nei confronti di un soggetto IVA, a prescindere dalla tipologia contrattuale (appalto, subappalto)

Il codice Ateco 431100: Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture (con esclusione della demolizione di altre strutture diverse dagli edifici).

Sono invece escluse la preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno (cod. 43.12.00) e trivellazioni e perforazioni (cod. 43.13.00 ).

Installazione di impianti e completamento di edifici

Gli installatori di impianti applicano il reverse charge in tutti i casi in cui effettuino la prestazione (anche di manutenzione e riparazione) su edifici nei confronti di un soggetto passivo Iva, a prescindere dalla tipologia contrattuale (appalto, subappalto, contratto d’opera).

 

Lettera a): Subappalto

Si applica alle sole prestazioni rese dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore o di un altro subappaltatore. 

Inoltre deve riferirsi ai codici contenuti nella sezione F “costruzioni” della Tabella ATECO 2007.

Esclusioni

Sono escluse le cessioni di beni con posa in opera: circolare Agenzia delle Entrate n. 14/2015. 

Fatturazione 

Il prestatore, emette fattura senza addebitare l’imposta, inserendo la dicitura “inversione contabile”, inserendo anche l’articolo 17, comma 6 ed il Cliente committente soggetto passivo, entro il mese di ricevimento integra la fattura ricevuta, nel registro acquisti, con l’indicazione dell’aliquota Iva ad aliquota propria dell’operazione sottostante (4%, 10%, 22%) e della corrispondete imposta, e la registra anche nel registro vendite, assolvendo così l’imposta.

Nel caso in cui il committente effettui soltanto operazioni attive esenti, oppure abbia cause di indetraibilità, non avrà la facoltà di detrarsi l’Iva relativa all’acquisto, e quindi si troverà nella situazione di dover versare l’Iva a suo debito relativa all’operazione.

Si ricorda che le fatture per l’applicazione del reverse charge in edilizia non sono soggette ad imposta di bollo (Circolare n.37/E/06).

 

PRESTAZIONE

APPALTO

SUBAPPALTO

Costruzione dificio

Iva esposta

Reverse charge articolo 17, co. 6, lett. a

Realizzazione pavimentazione (solo posa)

Reverse charge articolo 17, co. 6, lett. a)-ter

Reverse charge articolo 17, co. 6, lett. a)-ter

Realizzazione impianto elettrico o idraulico su edifico

Reverse charge articolo 17, co. 6, lett. a)-ter

Reverse charge articolo 17, co. 6, lett. a)-ter

Realizzazione impianto illuminazione stradale

Iva esposta

Reverse charge articolo 17, co. 6, lett. a

Vendita di una caldaia (cessione con installazione)

Iva esposta

Iva esposta

Tinteggiatura locali interni

Reverse charge articolo 17, co. 6, lett. a)-ter

Reverse charge articolo 17, co. 6, lett. a)-ter

Manutenzione impianti

Reverse charge articolo 17, co. 6, lett. a)-ter

Reverse charge articolo 17, co. 6, lett. a)-ter

Pulizia edificio

Reverse charge articolo 17, co. 6, lett. a)-ter

Reverse charge articolo 17, co. 6, lett. a)-ter

 

CASISTICA

Provando ad esaminare alcune casistiche pratiche, potremmo riscontrare che:

 

  

CASO

COMMITTENTE

MODALITA’

SOGGETTO CHE COSTRUISCE UN EDIFICIO

  • ·SOGGETTO IVA

 

  • Su contratto di appalto: applica l’iva.
  • Su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a), co.6 art.17 d.p.r. 633/72.

SOGGETTO CHE PRESTA LAVORI DI PULIZIA IN UN EDIFICIO

  • ·SOGGETTO IVA

 

  • Su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter), co.6 art.17 D.p.r. 633/72.
  • Su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter), co.6 art.17 D.p.r. 633/72

SOGGETTO CHE PRESTA LAVORI DI PULIZIA IN UN EDIFICIO

  • ·PRIVATO

 

  • Applica l’iva, perché il committente non può assolvere l’imposta con reverse charge.

SOGGETTO CHE PRESTA LAVORI DI PULIZIA SU UNA STRADA

  • ·SOGGETTO IVA

 

  • APPLICA l’iva PERCHÈ NON RELATIVO AD UN EDIFICIO.

SOGGETTO CHE INSTALLA UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SU UNA STRADA

  • ·SOGGETTO IVA
  • ·PRIVATO

 

  • Su contratto di appalto: applica l’iva.
  • Su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a), co.6 art.17 D.p.r. 633/72.

SOGGETTO CHE INSTALLA UN IMPIANTO ELETTRICO SU UN EDIFICIO

  • ·SOGGETTO IVA

 

  • Su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter), co.6 art.17 D.p.r. 633/72.
  • Su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter), co.6 art.17 D.p.r. 633/72.

SOGGETTO CHE INSTALLA UN IMPIANTO ELETTRICO SU UN EDIFICIO

  • ·PRIVATO

 

  • APPLICA l’iva PERCHÈ COMMITTENTE PRIVATO.

SOGGETTO CHE EFFETTUA LAVORI DI MANUTENZIONE SU UN IMPIANTO IDRAULICO SU UN EDIFICIO

  • ·SOGGETTO IVA

 

  • Su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter), co.6 art. 17 D.p.r. 633/72.
  • Su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter), co.6 art. 17 d.p.r. 633/72.

SOGGETTO CHE EFFETTUA LAVORI DI MANUTENZIONE SU UN IMPIANTO IDRAULICO SU UN EDIFICIO

  • ·PRIVATO

 

  • Applica l’iva, perché il committente non può assolvere l’imposta con reverse charge.

SOGGETTO CHE POSA UN PAVIMENTO SU UN EDIFICIO

  • ·SOGGETTO IVA

 

  • Su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter), co.6 art.17 d.p.r. 633/72.
  • Su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter), co.6 art.17 d.p.r. 633/72.

SOGGETTO CHE POSA UN PAVIMENTO SU UN EDIFICIO

  • ·PRIVATO

 

  • Applica l’iva, perché il committente non può assolvere l’imposta con reverse charge.

SOGGETTO CHE CEDE UNA CALDAIA

  • ·SOGGETTO IVA

 

  • Applica l’iva, perché integra una

cessione di beni.

SOGGETTO CHE CEDE UNA CALDAIA

  • ·PRIVATO

 

  • Applica l’iva perché integra una

cessione di beni.

SOGGETTO CHE CEDE E INSTALLA CLIMATIZZATORI

  • ·SOGGETTO PASSIVO

 

  • Il reverse charge dovrebbe applicarsi esclusivamente alla parte relativa all’installazione

INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ASCENSORI

  • ·SOGGETTO PASSIVO

 

  • Applica reverse da lettera a-ter), co.6 art.17 d.p.r. 633/72. 

INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ASCENSORI

  • ·PRIVATO

 

  • Applica l’iva, perché il committente non può assolvere l’imposta con reverse charge. 

MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO

  • ·SOGGETTO PASSIVO

 

  • Applica reverse da lettera a-ter), co.6 art.17 D.p.r. 633/72. 

 

DISTINZIONE TRA CESSIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

Tale distinzione è fondamentale, si ricorda, in quanto il reverse charge è applicabile soltanto alle prestazioni di servizi.

Le forniture di beni con posa in opera sono escluse in quanto la posa in opera (cioè, la prestazione di servizi) assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.

A tal fine:

  • i servizi si limitano alla semplice posa senza che il bene subisca alterazioni”,
  • i servizi siano finalizzati a modificare la natura del bene e/o ad adattare lo stesso alle esigenze specifiche del cliente;
  • il costo del materiale e dei lavori non può, da solo, assumere importanza decisiva, ancorché il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi è un dato senz’altro obiettivo di cui si può tener conto.

Inoltre, la distinzione tra cessione con posa in opera e prestazioni di servizi deriva:

  • dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. Di conseguenza, nel caso in cui lo scopo principale del contratto sia rappresentato dalla cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile come cessione con posa in opera (risoluzione n.164/E/2007 e n. 148/E/2007), con applicazione dell’IVA con le modalità ordinarie;
  • dalla volontà contrattualmente espressa dalle parti (da ultimo, risoluzione 10 agosto 2007, n. 220/E): nel caso in cui la volontà contrattuale sia quella di ottenere un risultato nuovo e diverso rispetto ai beni utilizzati per la realizzazione dell’opera, il contratto è qualificabile come “prestazione di servizi” (con applicazione del reverse charge).

La giurisprudenza domestica (Corte di Cassazione, sentenze 21 aprile 2001, n. 6925 e 2 agosto 2002, n. 11602) evidenzia che è necessario valutare se le parti abbiano inteso attribuire prevalenza all’attività lavorativa prestata o all’elemento della materia, senza che sia di per sé dirimente il dato oggettivo del raffronto tra valore della materia impiegata e valore dell’opera prestata.

In particolare, il contratto è qualificabile come appalto nel caso in cui:

  • la fornitura del bene costituisce un semplice mezzo per la produzione dell’opera;
  • il lavoro è lo scopo essenziale del negozio;
  • le modifiche da apportare al bene non sono accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze del committente della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un servizio che, sotto il profilo qualitativo, assume valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte.

 

Sostituzione di una caldaia

Il caso, frequente, della sostituzione di una caldaia effettuata in un edificio nei confronti di un soggetto passivo IVA, può essere affrontato alla luce di tali criteri.

In assenza di un contratto scritto, se la posa in opera non richiede particolari accorgimenti, ma si limita alla sostituzione del bene rimosso con altro analogo, potrebbero sussistere elementi per ritenere che l’operazione costituisca una cessione di beni, con applicazione dell’IVA con le modalità ordinarie.

Invece, se oltre alla fornitura della caldaia, l’impianto, come avviene nella generalità dei casi, è anche “messo a punto” e controllato, si ritiene configurabile una prestazione di servizi, con applicazione del reverse charge se la stessa è effettuata verso soggetti passivi IVA.

 

Sostituzione delle componenti di un impianto.

Per comprendere se la riparazione e/o sostituzione di alcune parti dell’impianto, difettose o diventate inutilizzabili per usura, rientri nell’ambito di applicazione del reverse charge, occorre esaminare la volontà delle parti.

Se i contraenti hanno voluto realizzare la riparazione e/o ammodernamento degli impianti, anche tramite la sostituzione di parti danneggiate/obsolete, e non la mera fornitura di beni, le prestazioni effettuate sono assoggettate al reverse charge, purché tali servizi siano relativi ad edifici.

 Il reverse charge è applicabile qualora l’interesse delle parti sia diretto al conseguimento di una prestazione complessa diretta al mantenimento in funzione dell’impianto installato (prevalendo la causa del “fare” sul “dare”).

A maggior ragione, infine, va applicato il reverse charge nel caso in cui gli interventi siano tali da configurare un «nuovo impianto», trattandosi, in concreto, di servizi di installazione.

 

UNICO CONTRATTO DI APPALTO

Nei casi in cui, a fronte di un unico contratto, l’impresa esegue, nell’ambito di un’attività di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 3, lett. c), d), D.P.R. 380/2001, anche attività riconducibili a quelle di cui alla lettera a-ter) (ad esempio, installazione di impianti, o intonacatura, etc.), l’IVA è applicata con modalità ordinaria a tutto il corrispettivo, senza dover differenziare i singoli importi e “spacchettare” la fattura.

 Tale orientamento è stato esteso anche a quei casi in cui recenti modifiche normative introdotte per semplificare le procedure edilizie hanno “derubricato” alcune prestazioni di ristrutturazione edilizia a semplice “manutenzione straordinaria”, nonché ai casi in cui le prestazioni rese sono strettamente connesse e subordinate l’una all’altra. Ciò che conta, si ripete, è la presenza di un unico contratto.

Prestazioni di demolizione e ricostruzione (risposta n. 2)

L’appalto per la “costruzione di edifici residenziali” (codice ATECO 41.20.00) non rientra nelle fattispecie cui è applicabile il reverse charge (vi rientra solo se resa in sub-appalto).

La demolizione (codice ATECO 43.11.00) rientra nella lettera a-ter) dell’articolo 17, comma 6 (con conseguente applicabilità del reverse charge se effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA).

L’unicità del contratto ed il rapporto di funzionalità tra le prestazioni in esso contenute (demolizione e ricostruzione di un nuovo edificio), consente di evitare la scomposizione delle operazioni per l’applicazione del reverse charge. L’attività di demolizione, infatti, è da considerarsi strettamente funzionale alla realizzazione della nuova costruzione.

Di conseguenza, l’IVA è applicata con modalità ordinaria a tutte le prestazioni incluse nel contratto.

 

LA FUNZIONALITA’ E L’UNICITA’ DELL’IMPIANTO

Nella circolare n. 14/E/2015 l’Agenzia delle entrate ha fornito la definizione di “edificio”, precisando di escludere dalla suddetta nozione: i terreni, le parti del suolo, i parcheggi, le piscine, i giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso.

Così, le piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili o impianti fotovoltaici collocati sui tetti, costituiscono parte sostanziale dell’edificio, con la conseguenza che le relative prestazioni di cui alla lettera a-ter) sono assoggettate a reverse charge.

Con la circolare n.37/E, in esame, l’Amministrazione torna sulla nozione di “edificio”:

  • innanzitutto per confermare la definizione sopraindicata (in sostanza, qualunque fabbricato coperto sostenuto da muri che si elevano dalle fondamenta al tetto),
  • ma anche per integrarla attribuendo rilevanza ad un concetto di “funzionalità”: non è necessario che l’impianto, per essere “relativo all’edificio”, sia totalmente interno allo stesso, ma è sufficiente che il medesimo sia ”funzionale” o servente all’edificio.
  • viene valorizzata l’unicità dell’impianto (oltre alla sua funzionalità) rispetto all’edificio: coerentemente a quanto disposto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22/1/2008, l’impianto è considerato unitario anche se parti di esso sono posizionate all’esterno per necessità tecniche o logistiche.

Quindi, le prestazioni relative ad un impianto posizionato all’esterno dell’edificio, ma funzionale o servente allo stesso, sono assoggettate a reverse charge.

Alla luce di tale interpretazione, vengono risolti i casi esposti nei quesiti 4, 6, 8 e 11.

Parcheggi interrati e parcheggi collocati sul lastrico solare dell’edificio

Come già chiarito nella circolare n. 14/E/2015, alle prestazioni di cui alla lettera a-ter), relative a parcheggi interrati nell’edificio o a quelli collocati sul lastrico solare dello stesso, va applicato il reverse charge.

Il parcheggio, in tal caso, per quanto sopra detto costituisce parte integrante dell’edificio.

Installazione di impianti posizionati in parte internamente ed in parte esternamente all’edificio

Occorre valorizzare l’unicità dell’impianto che complessivamente serve l’edificio, anche se alcune parti di esso sono posizionale all’esterno dello stesso per necessità tecniche o logistiche.

Più precisamente, in coerenza con il citato decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, rientra nella definizione di impianto posto al servizio dell’edificio la porzione dello stesso che parte dal punto di consegna della fornitura.

Tale punto è:

  •  quello in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas o l’acqua,
  • ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente

A titolo esemplificativo, l’Agenzia considera le seguenti fattispecie riconducibili al reverse charge :

  •  impianto di videosorveglianza perimetrale, gestito da centralina posta all’interno dell’edificio e telecamere esterne, qualora gli elementi esterni (ad esempio, telecamera) devono essere collocati all’esterno dell’edificio per motivi funzionali e tecnici;
  • impianto citofonico che necessita di apparecchiature da collocare all’esterno dell’edificio;
  • impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato agli split all’interno dell’edificio. L’impianto, complessivamente considerato, è unico e relativo all’edificio, anche se una parte (motore) è posta all’esterno;
  • impianto idraulico di un edificio con tubazioni esterne. L’impianto è considerato nel suo complesso unitariamente, ivi comprese le tubazione esterne che collegano l’impianto all’interno dell’edificio alla rete fognaria.

La definizione fornita di “impianto posto al servizio dell’edificio”, sopra indicata, include il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente.

Si ritiene, quindi, che in tale definizione rientri il cosiddetto “bombolone”, cioè il serbatoio per il GPL posto esternamente all’edificio.

Serbatoio per il GPL: sulla base di quanto sopra, il “bombolone” costituisce “parte dell’impianto” servente l’edificio, ancorchè collocato esternamente: l’intervento di installazione del serbatoio, così come la sua manutenzione o riparazione, se effettuata nei confronti di un soggetto passivo IVA, deve essere, quindi, assoggettata al reverse charge.

 

Impianti fotovoltaici

L’impianto fotovoltaico collocato sul tetto costituisce parte integrante dell’edificio, con la conseguente applicazione del reverse charge sulle relative prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione: tale orientamento, contenuto nella circolare n. 14/E/2015, è confermato nella circolare n. 37/E, con riferimento agli:

  • impianti fotovoltaici “integrati” (cioè, quelli in cui il manto di copertura è sostituito dai pannelli)
  • o “semi-integrati” (ossia quelli in cui i pannelli sono appoggiati sopra l’esistente manto di copertura).

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici “a terra”, va considerato se gli stessi, ancorchè posizionati all’esterno all’edificio, siano funzionali o serventi allo stesso e non accatastabili autonomamente: in tal caso, l’impianto si considera “relativo” all’edificio e le relative prestazioni di installazione, manutenzione o riparazione sono assoggettate a reverse charge. 

Infine, la centrale fotovoltaica posta sul lastrico solare di un edificio, se accatastabile autonomamente in categoria D/1 o D/10, costituisce un fabbricato strumentale autonomo rispetto all’edificio sottostante: di conseguenza, la relativa installazione, manutenzione o riparazione, non essendo relativa all’edificio considerato (cioè, quello sottostante), non è assoggettata a reverse charge.

 

 Installazione di impianti funzionali allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio (risposta n. 11)

L’Amministrazione considera l’ipotesi dell’attività di installazione di impianti di refrigerazione ad uso industriale (magazzini frigoriferi finalizzati alla conservazione, lavorazione e distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari), riconducibili al codice ATECO 33.20.09: a tale prestazione di servizi l’IVA è applicata con le modalità ordinarie, in quanto gli impianti sono strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale, sebbene una volta installati gli stessi costituiscano un tutt’uno con l’edificio stesso.

 

Le installazioni di impianti che rientrano nella lettera a-ter) dell’articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/72 (e, quindi, soggette all’inversione contabile) sono quelle riconducibili ai codici ATECO da 43.21.01 a 43.29.09 (così come indicato nella circolare n. 14/E/2015, cioè quelle relative ad impianti che formano parte integrante dell’edificio e che sono ad esso serventi.

 

Derattizzazione, spurgo e rimozione neve

Nella circolare n. 14/E è stato chiarito che i servizi di pulizia ricompresi nella lettera a-ter) sono unicamente quelli riconducibili ai codici:

  • 81.21.00 (.Pulizia generale (non specializzata) di edifici)
  • 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escluse le attività di pulizia di impianti e macchinari)

Non vi rientrano, pertanto, le prestazioni di derattizzazione (codice ATECO 81.29.10), di spurgo delle fosse biologiche e dei tombini (codice ATECO 37.00.00) e di rimozione della neve (codice ATECO 81.29.91): tali prestazioni di servizi, pertanto, sono assoggettate ad IVA con le modalità ordinarie

 

Manutenzione e riparazione impianti

Nella circolare n. 37/E è precisato che in tutti i codici della divisione 43 (lavori di costruzione specializzati) sono comprese anche le attività di riparazione e manutenzione dei beni ivi indicati. 

Per effetto di tale chiarimento le attività di manutenzione e riparazione, ancorché non indicate espressamente nei codici della divisione 43, vanno assoggettate al reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/72 (in presenza degli altri requisiti richiesti).

 

Installazione e manutenzione degli impianti antincendio

L’attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio, se effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA e se relative ad edifici, è assoggettata al reverse charge in quanto rientrante nelle attività di cui al codice attività 43.22.03 (installazione di impianti di spegnimento antincendio, inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione).

Relativamente agli estintori, l’Agenzia delle entrate si è già pronunciata con la risoluzione del 16 giugno 2008, n. 245/E: la manutenzione degli estintori, delle manichette e delle maschere, va assoggettata al reverse charge solo nel caso in cui i materiali mobili oggetto di manutenzione facciano parte di un “impianto complesso” installato su un immobile e la manutenzione si inserisca nel quadro della manutenzione dell’intero impianto.

Gli estintori fanno parte di un impianto complesso soltanto se gli stessi sono parte integrante di un impianto di protezione attiva di cui al DM 20 dicembre 2012 (impianti di rilevazione incendio e segnalazione allarme incendio, impianti di estinzione o controllo dell’incendio di tipo automatico o manuale, impianti di controllo del fumo e del calore installati seguendo un progetto redatto da un tecnico abilitato).

Se non sono parte integrante di un impianto di protezione attiva non trova applicazione il reverse charge per l’installazione/manutenzione/riparazione degli estintori.

Per quanto riguarda le porte tagliafuoco e le uscite di sicurezza, l’Agenzia fornisce una precisazione che tiene conto della normativa specifica di settore, secondo cui devono considerarsi impianti di protezione (sia pure passiva) contro gli incendi (ai sensi del DM 21 giugno 2004). Di conseguenza, la relativa installazione, manutenzione e riparazione va assoggettata al reverse charge in quanto rientrante nel codice attività 43.29.09 (altri lavori di costruzione e installazione in edifici n.c.a.).

 

Prestazioni rese da soggetti terzi

Una società, unitamente all’attività di vendita di beni, potrebbe offrire alla propria clientela anche il servizio di installazione e allestimento degli stessi: si pone il problema dell’applicazione del reverse charge.

Se tale prestazione di servizi è resa da un soggetto terzo, su incarico della società che commercializza i beni, ed è riconducibile ai servizi che, dal punto di vista oggettivo, sono assoggettati al reverse charge (prestazioni di cui alla lettera a-ter e riconducibili ai codici ATECO 2007 di cui alla circolare n. 14/E/2015), anche la prestazione resa dal terzista è assoggettata a inversione contabile.

Analoga soluzione va applicata se il terzista agisce in virtù di un rapporto diretto con il committente soggetto passivo e non su incarico della società che ha venduto i beni.

 

Diritto fisso di chiamata

Il diritto fisso di chiamata rappresenta una somma di denaro corrisposta in considerazione del fatto che un tecnico si reca presso il cliente, in caso di guasti o malfunzionamenti dell’impianto, a prescindere dall’esecuzione o meno di operazioni di riparazione sul bene oggetto della chiamata. Trattandosi, quindi, almeno di una mera “verifica”, l’operazione rientra tra gli interventi di manutenzione e, come tali, sono assoggettabili al reverse charge.

Analoghe considerazioni vanno effettuate nell’ipotesi di contratti che prevedono la corresponsione di canoni di abbonamenti periodici, anche in assenza di correlazione con gli interventi di manutenzione materialmente eseguiti.

Allacciamento e attivazione dei servizi di erogazione di gas, energia elettrica e acqua

Il servizio di allacciamento e di attivazione delle utenze (gas, energia elettrica e acqua) è escluso dall’applicazione del reverse charge.

 

OPERAZIONI NON IMPONIBILI E REVERSE CHARGE

Il presupposto applicativo del reverse charge è l’imponibilità dell’operazione. Di conseguenza, il meccanismo del reverse charge non trova applicazione in caso di operazioni non imponibili.

Così ad esempio, i servizi di cui all’art. 9, comma 1, n. 6), D.P.R. n. 633/72 (servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono di rettamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto), ancorché riconducibili all’ambito di applicazione della citata lett. a-ter), sono esclusi dal reverse charge, in quanto servizi non imponibili.

 

Rimborso credito Iva

Stante il funzionamento del meccanismo di applicazione del reverse charge in edilizia, è evidente come in capo al prestatore che si trova ad applicare il reverse charge per la totalità (o per rilevanti volumi) ci sia la tendenza ad accumulare crediti Iva. Al riguardo è possibile chiedere il rimborso dell’eccedenza:

  • risultante dalla dichiarazione Iva annuale, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, lettera a) del DPR n.633/72;
  • relativa ai primi 3 trimestri dell’anno, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 2 del DPR n.633/72.

Ai sensi delle citate disposizioni il rimborso è possibile quando il soggetto passivo Iva “esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’art.17, quinto, sesto e settimo comma”. Nella sostanza, i soggetti che emettono fatture senza Iva ai sensi dell’articolo 17,comma 6 DPR n.633/72, le possono considerare (al denominatore) nella determinazione dell’aliquota media delle operazioni attive. Se tale aliquota, aumentata del 10% (moltiplicata x 1,1) risulta inferiore a quella media sugli acquisti e se il credito risulta superiore a €. 2.582,28, i contribuenti possono chiedere il rimborso annuale oppure quello trimestrale. In presenza dei medesimi requisiti, in luogo del rimborso, i contribuenti, tramite il modello TR, possono altresì chiedere l’accesso alla compensare orizzontalmente del credito sorto nel trimestre.

 

Plafond compensazioni

Il limite del plafond generale entro il quale è possibile effettuare compensazioni orizzontali dei crediti fiscali (e/o chiedere il rimborso semplificato su conto fiscale), per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l’articolo 17, comma 6, è elevato da €. 700.000 a €. 1.000.000 “qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell’anno precedente sia costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto” (articolo 35, comma 6- ter, D.L. n. 223/06). 

Si ritiene che, dal 2015, ai fini del computo delle prestazioni di subappalto sia possibile considerare tanto quelle governate dall’articolo 17, comma 6, lettera a) quanto quelle riconducibili alla nuova lettera a)-ter (ad esempio imprese di pulizia che realizza prestazioni di subappalto per più dell’80% del proprio fatturato).