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TRIANGOLAZIONI IVA INTRA-UE ed EXTRA-UE - Plafond Vincolato Fisso e Mobile -
Nelle esportazioni triangolari un operatore nazionale (ITALIA B) cede dei beni ad un soggetto extraUE (EXTRA UE C), acquistandoli da operatore nazionale (ITALIA A) incaricando quest'ultimo (ITALIA A) di consegnarli acquirente EXTRA UE C.
Eliminato il sistema della autofattura per i servizi che torna invece all’integrazione
Dal 17/3/12 torna modalità di emissione e registrazione vigore prima della riforma del 2010 - Iva sui servizi intra-Ue si allinea alle regole dei beni - La legge Comunitaria (n. 217/2011) modifica l'articolo 17 del Dpr 633/72
Cessioni intracomunitarie - Mezzi di prova CMR DAU DAE
Nell'ambito degli scambi intracomunitari assume particolarmente rilevanza la questione relativa ai mezzi di prova per dimostrare l'avvenuto inoltro dei beni nello Stato membro del cessionario comunitario.
nomina rappresentante fiscale obbligatoria INTRASTAT
Il soggetto non residente - comunitario o extracomunitario - che effettua nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA, puo' adempiere ai relativi obblighi nominando un rappresentante fiscale.
LA NUOVA DISCIPLINA IVA PER LE LAVORAZIONI SU BENI MOBILI
La Direttiva modifica le regole della territorialità delle prestazioni di servizi, rendendole tassabili nel Paese UE in cui del committente. Tale regola generale nuovo art. 7-ter trova applicazione per le prestazioni di servizi“generiche”.
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Imposta assolta integrando la fattura del prestatore
Iva sui servizi intra-Ue si allinea alle regole dei beni
Eliminato il sistema della autofattura per i servizi che torna invece all’integrazione in reverse charge.
Dal 17 marzo 2012 si torna alle modalità di emissione e registrazione in vigore prima della riforma del 2010
Ritorno al passato per i servizi intracomunitari sui quali - dal 17 marzo 2012 - l'Iva va assolta con l' integrazione dei dati IVA sulla fattura del prestatore.
L'intervento - annunciato da tempo - ristabilisce un adeguato livello di armonizzazione al sistema dell'Iva, la cui coerenza era stata in parte alterata a seguito del recepimento del cosiddetto vat package comunitario ad opera del Dlgs 18/2010.
Questa norma oltre che adeguare la territorialità delle prestazioni di servizi ai dettami comunitari, ha disposto una generalizzata estensione del reverse charge ai rapporti business to business posti in essere con operatori non residenti in Italia.
In particolare, a partire dal 1° gennaio 2010, l'inversione contabile è diventata la modalità obbligatoria di assolvimento dell'imposta in relazione a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non nazionale nei confronti di un operatore stabilito nel Paese.
Il legislatore ha utilizzato il veicolo della legge Comunitaria (legge n. 217/2011) per apportare un'importante modifica, di matrice interna, all'articolo 17 del Dpr 633/72, nella parte in cui (al secondo comma) disciplina la modalità di assolvimento dell'imposta nel caso di prestazioni di servizi "generiche" (articolo 7-ter, Dpr 633/72) rese a un committente nazionale da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato Ue.
In simili ipotesi l'Iva deve essere assolta dall'operatore nazionale in reverse charge osservando - e questa è la novità - le formalità previste dagli articoli 46 e 47 del Dl 331/93.
La Legge Comunitaria rimette in comune le regole di fatturazione e registrazione: anche per le prestazioni di servizi "generiche" rese da soggetto Ue tornano applicabili i precetti dettati dagli articoli 46 e 47 del Dl 331/93.
L'articolo 17, comma 2, nella versione aggiornata, rinvia espressamente alle modalità di fatturazione e registrazione previste dai richiamati articoli, che prima della riforma del 2010 già si applicavano alle prestazioni intracomunitarie di servizi relativi a beni mobili, di trasporto di beni e di intermediazione.
Questo parziale ritorno a regole pregresse implica, in primo luogo, che l'assolvimento dell'Iva dovrà avvenire mediante integrazione della fattura del soggetto non stabilito. Il che introduce sia elementi di semplificazione che di complessità.
Sul primo versante, elementi di semplificazione, poter fare riferimento ad una disciplina unitaria e già nota riduce i margini di incertezza, specie quelli connessi al momento in cui la prestazione deve essere autofatturata e inserita in Intrastat: dovendo dare rilievo alla fattura del non residente tale problematica viene meno.
Sul fronte degli aggravi di complessità, la novità introduce un ulteriore caso di eccezione in un contesto già abbastanza complicato. La modifica concerne i soli servizi "generici" (articolo 7-ter) quando prestati da soggetti Ue, mentre tutti i servizi in deroga (articoli 7-quater e quinquies) o quelli prestati da non comunitari rimangono nella vecchia regola (autofattura).
PARTICOLARI PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART. 7-QUATER)
Il nuovo art. 7-quater riguarda le deroghe alla citata regola generale con riferimento ad alcune tipologie di prestazioni di servizi, quali le prestazioni relative a beni immobili ubicati nel territorio italiano (perizie, prestazioni di agenzia, alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili, le prestazioni inerenti alla preparazione ed al coordinamento dell’esecuzione di lavori immobiliari), il trasporto di passeggeri, le prestazioni di ristorazione e catering e le locazioni, anche finanziarie, il noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto.
Gli articoli 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies, introdotti dal nuovo decreto Legislativo, regolamentano, rispettivamente, i servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi e simili, particolari servizi resi a “soggetti privati”e particolari servizi resi a soggetti privati “extraUE”.
Le regole Iva introdotte dalla Comunitaria 2010 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge, ossia dal 17 marzo 2012 (sessanta giorni successivi al 17 gennaio 2012, data di entrata in vigore della legge tenuto conto del periodo ordinario di vacatio). Fa eccezione la nuova disciplina della cessione di navi, già operativa da domani.
FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
Nel caso delle prestazioni di servizi generiche (articolo 7-ter Dpr 633/72) rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente nazionale adempie così agli obblighi di fatturazione e di registrazione (articoli 46 e 47 del Dl 331/93):
- fatturazione: la fattura relativa all'acquisto di servizi intracomunitari deve essere numerata e integrata dal committente con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei servizi acquistati. Se si tratta di operazione d'acquisto senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma di esclusione dall'Iva;
- regolarizzazione: il committente che non riceve la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione o pagamento del corrispettivo (ultimazione della prestazione) deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura con l'indicazione anche del numero di identificazione, attribuito agli effetti dell'Iva, al cedente dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il 15° giorno successivo alla registrazione della fattura originaria;
- registrazione: le fatture relative all'acquisto di servizi intracomunitari, previa integrazione, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento, e con riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del Dpr 633/72 (registro delle fatture) secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di regolarizzazione (articolo 46, comma 5, Dl 331/93) devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini descritti, anche nel registro articolo 25 del Dpr 633/72 (registro degli acquisti), con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione.
IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI
Le prestazioni di servizi "generiche" (la cui territorialità risponde alla regola del luogo del committente, articolo 7-ter del Dpr 633/72), rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le medesime prestazioni rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Se anteriormente all'ultimazione o alla maturazione del corrispettivo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo previsto, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.
Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.
L'emissione anticipata della fattura da parte del prestatore non determina l'effettuazione (nemmeno parziale) dell'operazione.