Impresa in semplificata
Impresa in semplificata che ai fini Irpef fruisce del regime “della registrazione” (ossia registrato = pagato/incassato), di cui all’articolo 18 comma 5 del Dpr 600/73.
CASISTICA
Fattura ATTIVA emessa, datata 28/12/2024,
NB oppure contenente prestazioni descritte per competenza dell’anno 2024 data di effettuazione dell’operazione che viene emessa (ossia inviata allo SDI) in data 7/1/2025.
In che periodo va imputata la relativa iva a debito?
Ai ini IVA va nella liquidazione a debito di Dicembre 2024 oppure a Gennaio 2025 ?
Ai fini dei redditi a quale esercizio appartiene il relativo ricavo 2024 oppure 2025?
Il termine entro il quale essa può essere emessa à non ha alcuna rilevanza
-entro 12 giorni se immediata,
-entro il 15 del mese successivo se differita con DDT
Ai fini IVA
Ai fini Iva, l’imposta a DEBITO va considerata nel mese di dicembre 2024.
Va fatto riferimento alla data di riferimento indicata nella fattura, ossia 28/12/2024.
NB oppure contenente prestazioni descritte per data effettuazione operazione dell’anno 2024
Ai fini redditi / Irpef,
vale la regola indicata nell’articolo 18 comma 5 quindi nell’esempio nel 2024
il RICAVO concorrerà alla formazione del REDDITO dell’ ANNO in cui la fattura viene REGISTRATA,
a prescindere da ogni altro aspetto, compreso quello della competenza o dell’incasso effettivo.
NB MEMO in ogni caso di incasso va emessa la fattura con data incasso.
considerato che la fattura è stata emessa con data 2024
anche se “spedita” a gennaio 2025, entro 12 gg
la registrazione dovrà che avvenire nel 2024,
Il ricavo sarà imputabile solo in tale anno 2024, e quindi dichiarato in dichiarazione Redditi 2025.
Data documento
La Data documento, nella sezione “Dati Generali” del file della FTE
deve essere la data (*) di effettuazione dell’operazione.
La data della fattura da riportare nei registri vendite = è sempre quella di effettuazione dell’operazione/ cessione beni o servizio (quindi in coerenza con il documento);
Data operazione e data emissione sono due cose diverse.
Data operazione: (*)
Nel caso di fatture immediate coincide con la data documento.
La data di effettuazione dell’operazione individuabile ai sensi dell’art. 6 DPR 633/72 ossia, in linea generale, per:
- le cessioni di beni:
- mobili – corrisponde al momento della consegna o spedizione;
- immobili – corrisponde al momento della stipulazione del contratto;
- prestazioni di servizi
- corrisponde al momento di pagamento del corrispettivo, oppure la data fattura se precedente al pagamento.
Data emissione.
E’ la data di avvenuta “trasmissione” al SDI attestata inequivocabilmente dal SDI (Sistema di Interscambio).
Registrazione delle fatture di vendita
In sede di registrazione delle fatture di vendita, occorre considerare:
- la data di emissione,
. la data documento e
- la data operazione al fine di determinare la corretta data di (debito) esigibilità dell’imposta
Data registrazione
Al fine di individuare la corretta data di registrazione delle fatture emesse, occorre:
- individuare la data documento;
- utilizzare una data coerente con la numerazione della fattura.
Possibile annotare tutte le fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, nel mese stesso di effettuazione delle operazioni. (*)
Competenza periodo liquidazione IVA
L’ imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene ESIGIBILE e va a debito nel momento in cui le operazioni si considerano (*) effettuate secondo le indicazioni sopra precedenti.
AI fini IVA il periodo di competenza IVA deve considerare la data di effettuazione dell’operazione.
Al fine di individuare il corretto periodo di liquidazione IVA, occorre:
- fatture immediate à data documento corrisponde alla data effettuazione dell’operazione;
- fatture differite à data operazione (DDT o altri riferimenti descrizione fattura).