Firmato il decreto attuazione modalità attribuzione dell’indennità 600 euro

Firmato il decreto di attuazione e le modalità di attribuzione dell'indennità lavoriatori autonomi e professionisti da in'indennità per il mese di MArzo di €.600

Firmato il decreto interministeriale che fissa le modalità di attribuzione dell’indennità

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il decreto interministeriale che fissa le modalità di attribuzione dell’indennità riconosciuta dal comma 2 dall’art. 44 del decreto Cura Italia (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19).

Il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, danneggiati dall’emergenza Coronavirus, è costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Nuove misure per il decreto aprile, dove l’obiettivo è di prevedere, per queste categorie di lavoratori, un indennizzo di importo superiore”.

 

CONDIZIONI

Il decreto stabilisce che questo importo sarà riconosciuto:
a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;
oppure

b) ai lavoratori che, sempre nell’anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del virus COVID-19.

e

c) che il richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.

 

 

DOMANDE

Le domande per l’ottenimento dell’indennità possono essere presentate da professionisti e lavoratori autonomi presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti.

L’istanza, deve essere corredata da autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con riflessi penali, dove si dichiara:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

b) di non essere già percettore di altre agevolazioni (cassa integrazione, assegno di solidarietà, cassa in deroga, Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago, indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, Indennità lavoratori del settore agricolo, Indennità lavoratori dello spettacolo, Indennità collaboratori sportivi), né del reddito di cittadinanza

c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza;

d) di non aver percepito nel 2018 un reddito superiore a 35.000 euro oppure tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, loro attività;

e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 oppure per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di avere attività limitata dai provvedimenti restrittivi.

oppure per redditi tra 35 e 50 mila, di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019,

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

 

NON AMMESSE.

Sono considerate inammissibili le istanze prive:

- autocertificazione DPR.n.445/2000

-copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale

-coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

- presentate dopo il 30 aprile 2020.

 

 

Articolo 1

(Indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”)

1. La quota parte del limite di spesa del Fondo di cui dell’art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, è individuata in 200 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Il sostegno al reddito di cui al comma 1, costituito da un’indennità per il mese di marzo pari a euro 600, è riconosciuto ai seguenti soggetti:

a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza COVID-19;

b) ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. L’indennità, corrisposta secondo le modalità di cui all’articolo 3, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 nonché con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L’indennità è altresì corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.

Articolo 2

(Definizione di cessazione, riduzione e sospensione dell’attività)

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per cessazione dell’attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

b) per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.

Articolo 3

(Modalità di attribuzione dell’indennità e obbligo di comunicazione degli elenchi dei beneficiari)

1. Le domande per l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decreto sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell’attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all’interessato ai sensi dell’articolo 4.

2. L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

3. L’istanza, deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;

d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all’articolo 1, comma 2 lettere a) e b);

e) di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a);

4. All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.

5. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell’indennità sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 3 e 4 o presentate dopo il 30 aprile 2020.

6. Gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono, ai sensi dell’articolo 4, alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio di cui al precedente comma 1 e di quanto previsto dall’articolo 4.

7. Gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono l'elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l'indennità di cui all'articolo 1 all'Agenzia delle entrate e all'INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli secondo modalità e termini da definire con accordi di cooperazione tra le parti.