l’Agenzia delle Entrate, dopo la circolare 28/2011, si corregge e riconosce la validità del ravvedimento eseguito dal contribuente anche in modo frazionato, ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione.
L'importante è che entro il cosiddetto termine lungo siano eseguite tutte le incombenze necessarie per il perfezionamento del ravvedimento, cioè versamento delle imposte, con relativi interessi e sanzioni.
Aveva destato qualche perplessità la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate con la circolare 28/E del 21 giugno 2011, al punto 2.4 «versamento rateizzato del ravvedimento operoso», alla domanda se era valido il ravvedimento in presenza di pagamenti frazionati, ma comunque effettuati entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta nel quale è stata commessa laviolazione.
Con la risoluzione, l'agenzia delle Entrate chiarisce che il ravvedimento della violazione non si perfeziona con il versamento della cosiddetta "prima rata" di quanto "complessivamente" dovuto a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e il contribuente non può, quindi, beneficiare della riduzione complessiva delle sanzioni applicabili anche quando i versamenti delle "rate" successive siano eseguiti oltre i termini ultimi normativamente previsti.
Resta perciò valido anche il ravvedimento parziale. E’ però necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d'imposta versato in ritardo.