IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI A CLIENTI E DIPENDENTI

In occasione delle festività natalizie è abitudine per gli operatori commerciali offrire omaggi ai propri clienti e dipendenti. Il relativo trattamento fiscale, ai fini IVA, IRPEF/IRES ed IRAP
il trattamento fiscale degli omaggi natalizi a clienti e dipendenti Tabella riepilogativa  
BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA
OMAGGI AI CLIENTI AI FINI IVA AI FINI IRES/IRPEF AI FINI IRAP
IVA detraibile se costo unitario non superiore a € 25,82 Cessione esclusa da IVA Deducibilità del costo per intero nell’esercizio se di valore unitario non superiore a € 50 Deducibilità del costo per intero se la base imponibile IRAPdeterminata ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 446/1997 (metodo da bilancio)
IVA indetraibile se costo unitario è superiore a € 25,82 Deducibilità nel limite dell’importo massimo deducibile nell’anno, ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica le seguentipercentuali: 1,3% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Indeducibilità del costo se la base imponibile IRAPdeterminata ai sensi dell’art. 5-bis del D. Lgs. 446/1997 (metodo fiscale)
OMAGGI AI DIPENDENTI IVA indetraibile per mancanza di inerenza Cessione esclusa da IVA Deducibilità del costo per intero nell’esercizio Indeducibilità del costo
BENI OGGETTO DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA
OMAGGI AI CLIENTI AI FINI IVA AI FINI IRES/IRPEF AI FINI IRAP
  IVA detraibile   (salvo la scelta di non detrarre l’Iva sull’acquisto al fine di non assoggettare ad Iva la cessione gratuita)     Cessione imponibile IVA   (salvo la scelta di non detrarre l’Iva sull’acquisto al fine di non assoggettare ad Iva la cessione gratuita)   Deducibilità del costo per intero nell’esercizio se di valore unitario non superiore a € 50 Deducibilità del costo per intero se la base imponibile IRAPdeterminata ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 446/1997 (metodo da bilancio)
Deducibilità nel limite dell’importo massimo deducibile nell’anno, ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica le seguentipercentuali: 1,3% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Indeducibilità del costo se la base imponibile IRAPdeterminata ai sensi dell’art. 5-bis del D. Lgs. 446/1997 (metodo fiscale)
OMAGGI AI DIPENDENTI   Deducibilità del costo per intero nell’esercizio   Indeducibilità del costo
    Introduzione   In occasione delle festività natalizie è abitudine per gli operatori commerciali offrire omaggi ai propri clienti e dipendenti. Il relativo trattamento fiscale, ai fini IVA, IRPEF/IRES ed IRAP risulta differenziato a seconda che i beni omaggiati siano o meno oggetto dell’attività esercitata e del soggetto destinatario degli stessi. Vediamo di seguito qualche quesito in merito. Domande e risposte   D.1.   Cosa sono gli omaggi? Quali sono i comportamenti da adottare in relazione agli omaggi per il corretto trattamento ai fini delle imposte dirette ed indirette? R.1.    Sono da ritenersi omaggi tutte le varie forme di erogazione liberale effettuate dall'azienda a favore di: -personale dipendente; -lavoratori autonomi; -clienti o altri soggetti; che hanno il requisito della gratuità per il beneficiario, nonché l'autoconsumo di beni oggetto dell'impresa o strumentali. Per individuare il trattamento degli omaggi natalizi ai fini IVA e delle imposte dirette è necessario distinguere a seconda che: --i beni siano o meno oggetto dell’attività esercitata; ---il destinatario sia un cliente oppure un dipendente. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 188/E/1998 ha chiarito che: -gli acquisti di beni destinati a essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza; -gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza. Ai fini del corretto trattamento è necessario, quindi, identificare: -la natura della cessione, ovvero l’esistenzadel requisito della gratuità sostanziale dell'operazione, non essendo sufficiente la mancanza del pagamento di un corrispettivo in denaro perché si abbia la cessione gratuita; -le caratteristiche del soggetto ricevente, a secondo che esso sia personale dipendente, clientela, titolare o socio dell’ente erogante.   D.2.   In quale misura può essere detratta l’Iva sull’acquisto di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa destinati ad omaggi ai clienti? R.2.  Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi. Ai fini Iva, a norma dell’art.19-bis1, co. 1, lett. h) del DPR n. 633/1972 per i beni che costituiscono spese di rappresentanza: -di costo unitario superiore ad € 25,82 è prevista l’indetraibilità della relativa imposta; -di costo unitario non superiore ad € 25,82 è prevista la detraibilità della relativa imposta. In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, co. 2, n. 4) del DPR n. 633/1972, in base al quale non costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 25,82. Da ciò consegue che all’atto della consegna dell’omaggio non è necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.). E’ comunque auspicabile l’emissione di un DDT con causale omaggio o un altro tipo di documento (ad esempio, Buono di consegna) in cui viene indicato il destinatario e costituisca pertanto prova del requisito di inerenza.   D.3.   Qual è il trattamento fiscale, ai fini Ires/Irpef, per l’acquisto di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa destinati ad omaggi ai clienti? R.3.    Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, di valore unitario superiore a € 50, ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2 del TUIR, sono deducibili nell’anno di sostenimento, nel limite dell’importo annuo massimo deducibile, ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica (voci A1 e A5 del CE) le seguenti percentuali: -1,3% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni ( massimo di spesa di € 130.000 ) ; -0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni ( massimo di spesa di € 330.000 ) -0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni ( massimo di spesa di € 330.000 + lo 0,1% del fatturato caratteristico).   D.4.    I beni distribuiti gratuitamente di valore unitario fino a € 50 sono deducibili dal reddito d’impresa? R.4.   Sì. Le spese relative a beni ceduti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50 sono integralmente deducibili nel periodo di sostenimento: in pratica sono integralmente deducibili indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e dei proventi conseguiti e non concorrono alla formazione dell’importo massimo deducibile calcolato con l’applicazione delle percentuali sopra evidenziate. Con la Circolare n. 34/E del 13 luglio 2009, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di € 50 deve essere riferito al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono.   D.5.  Qual è il trattamento fiscale, ai fini Irap, dei costi sostenuti per l’acquisto di beni non oggetto dell’attività dell’impresa destinati ad omaggio per i clienti? R.5.   Per il trattamento ai fini Irap dei costi sostenuti per l’acquisto di beni non oggetto dell’attività    destinati ad omaggio per i clienti, è necessario differenziare sulla base della modalità con la quale è stata calcolata la base imponibile Irap, ossia con il c.d. metodo di bilancio oppure il metodo fiscale. Ne deriva, pertanto, che: -qualora la base imponibile IRAP sia determinata ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 446/1997 (valori di bilancio), poiché le spese in esame rientrano nella voce B.14 del Conto economico, le stesse risultano interamente deducibili ai fini Irap; -qualora la base imponibile IRAP sia determinata ai sensi del art. 5-bis del D. Lgs. 446/1997 (valori fiscali), le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e conseguentemente le stesse risultano indeducibili ai fini Irap.   D.6. Come si detrae l’Iva sui costi relativi all’acquisto di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa destinati ad omaggi ai dipendenti ? R.6. Con laCircolare n. 34/E/2009 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che quando la cessione/erogazione gratuita di un bene è a favore dei dipendenti la stessa non può essere considerata spesa di rappresentanza, in quanto priva del requisito di sostenimento per finalità promozionali[1]. L’Iva per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 2 co. 2, n. 4) del DPR n. 633/1972.   D.7.  In quale misura sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, i costi relativi all’acquisto di beni destinati ad omaggi per i dipendenti ? R.7.   Il costo dei beni (oggetto o non oggetto dell’attività d’impresa) destinati ad omaggio dei dipendenti è deducibile[2]dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 del TUIR, secondo il quale sono comprese fra le spese per prestazioni di lavoro, anche quelle sostenute in denaro o in naturaa titolo di liberalità a favore dei lavoratori. Secondo quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 59/E del 22.10.2008, le erogazioni liberali concesse ai dipendenti: -qualora siano in denaro concorrono, indipendentemente dal loro ammontare, alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono quindi assoggettate a tassazione; -qualora siano in natura (beni o servizi) non concorrono alla formazione del reddito se di importo non superiore ad € 258,23 nel periodo d'imposta. Per il trattamento ai fini Irap dei costi in esame va precisato che ai sensi degli artt. 5 e 5-bis, del D. Lgs. n. 446/1997, tale categoria non concorre alla formazione della base imponibile Irap, anche nei casi in cui detti costi siano contabilizzati in voci diverse dalla B.9. Di conseguenza, tali spese sono indeducibili ai fini Irap indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro.   D.8. In quale misura può essere detratta l’Iva sull’acquisto di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa destinati ad omaggi ai clienti o ai dipendenti? R.8. Come chiarito con la Circolare n. 188/E del 16.7.98 “gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell'attività dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza”. Pertanto, l'IVA assolta all'atto dell'acquisto è sempre detraibile, non trovando applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del DPR 633/72. Tuttavia,ai sensi dell'art. 2 co. 2 n. 4) del DPR n. 633/1972, la cessione di un bene oggetto dell’attività costituisce una cessione rilevante ai fini IVA, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta. Di conseguenza, in presenza di una cessione gratuita rilevante ai fini Iva, per documentare l’operazione, l’impresa può scegliere di: -emettere un’autofattura per ogni singola cessione o per tutte quelle del mese con l’indicazione del prezzo di acquisto o di costo, dell’aliquota Iva e della relativa imposta, specificando altresì che trattasi di “autofattura per omaggi”; -tenere il registro degli omaggi, sul quale annotare l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota; -emettere una fattura in cui esercitare o meno il diritto di rivalsa secondo l’art. 18, co. 3 del DPR n. 633/1972. Se viene esercitata la rivalsa, chi riceve l’omaggio potrà portarla in detrazione, salvo che l’importo sia oggettivamente indetraibile.   D.9. Qual è il trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette, per l’acquisto di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa destinati ad omaggi ai clienti? R.9.     Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2 del TUIR, senza distinzioni tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa. Di conseguenza, risultano applicabili le stesse regole previste con riferimento agli omaggi ai clienti di beni non oggetto dell’attività propria dell’impresa. Ai fini del trattamento Irap per i costi sostenuti per l’acquisto di beni oggetto dell’attività destinati ad omaggio  ai clienti valgono le stesse considerazioni adottate con riferimento ai beni non oggetto dell’attività dell’impresa.   D.10.  Qual è il trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette ed indirette, per il costo del banchetto ovvero della cena di Natale organizzata dal datore di lavoro per i propri dipendenti? R.10.  Nella pratica, spesso accade che l’impresa organizzi il buffet ovvero la cena di Natale per lo scambio degli auguri. Al fine di determinare il trattamento IVA e reddituale di tale operazione va considerato il fatto che in tal caso si è nell’ambito delle prestazioni gratuite di servizi (somministrazione di alimenti e bevande), e non in quello della cessione di beni gratuita. Al riguardo, nella Circolare n. 34/E/2009 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare spese di rappresentanza, a meno che all’evento siano presenti esclusivamente dipendenti dell’impresa. Ne deriva, quindi, che il costo della cena di Natale organizzata dal datore di lavoro per i propri dipendenti non può essere considerata spesa di rappresentanza. Tuttavia l’Agenzia non indica come vada qualificata tale spesa. Si ritiene che la stessa costituisca una liberalità a favore dei dipendenti e quindi: -il costo è deducibile ai fini del reddito: -nel limite del 75% della spesa sostenuta, così come previsto dal DL n.112/2008 per le spese di albergo e ristorante; -nel limite del 5‰ dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi fissato dall’art. 100, comma 1, TUIR; --l’IVA è indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che non possiede il requisito dell’inerenza con l’esercizio dell’impresa; -ai fini IRAP, il costo si ritiene deducibile per i soggetti che applicano l’art. 5 del Decreto Irap (metodo di bilancio) e indeducibile per coloro che determinano l’Irap con l’art. 5-bisdel Decreto Irap (metodo fiscale).      
[1] Si ricorda, che ai sensi dell’art. 1, co. 1 del D.M. 19 novembre 2008 sono definite spese di rappresentanza inerenti all’attività dell’impresa se rispondono a queste condizioni : ¨               effettivamente sostenute e documentate; ¨               effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni; ¨               il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa; ¨               sostenute in coerenza con pratiche commerciali di settore. [2] La deducibilità opera indipendentemente dal fatto che i beni rientrano o meno nell’attività propria dell’impresa.