L’imprenditore individuale che esercita un’attività nella forma di impresa familiare (art. 230-bis cod. civ.), può adottare il regime forfettario. L’imposta sostitutiva del 15% è calcolata sul reddito, al lordo delle quote assegnate al coniuge, ed ai collaboratori familiari.
Dunque i collaborati familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi. ai fini IRPE, salvochenon abbiano altri redditi.
L’imposta sostitutiva pari al 15% (*) comprende l’intero prelievo fiscale e quindi anche la quota d’imposte che normalmente è a carico dei medesimi collaboratori familiari. Il collaboratore di impresa familiare FORFETTARIA ufficialmente partecipa al lavoro familiare e collabora con l’imprenditore, suddivide il i proventi in funzione del lavoro, ma non ha carichi fiscali. Il collaboratore NON deve fare dichiarazioni fiscali se ha solo quel reddito da regime “forfettario familiare”.
L’INPS la previdenza sarà versata dal titolare per conto del collaboratore. I contributi fissi di circa 3.800 euro, in aggiunta a quelli versati come titolare, vanno versati anche per il collaboratore.
L’eccedenza del minimale, che versa i titolare, se dovuta, si calcola quindi su un minimale “doppio” quindi di circa euro 32.000 (16+16). L’accesso e la permanenza in tale regime agevolato è condizionato dal rispetto di tutte le condizioni (ammissione, esclusione e decadenza) previste dalla norma.