IVA 10% manutenzione ristrutturazione Valore dei beni significativi

Agenzia Entrate, ris. 6.3.2015 n. 25, determinazione del valore dei beni significativi (es. infissi interni o esterni) fatturazione di interventi di manutenzione su immobili abitativi, p

Interventi di manutenzione - Valore dei beni significativi (ris. Agenzia delle Entrate 6.3.2015 n. 25)

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 6.3.2015 n. 25, ha affrontato il tema della determinazione del valore dei beni significativi (es. infissi interni o esterni) nell’ipotesi di fatturazione di interventi di manutenzione su immobili abitativi, precisando che il suddetto valore, pur nel rispetto dell’autonomia contrattuale delle parti, deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera per la produzione degli stessi.

Si ricorda che la disciplina, contenuta nell’art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99, prevede che le prestazioni aventi a oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite su edifici a prevalente destinazione abitativa privata usufruiscono dell’aliquota IVA agevolata del 10%.

L’agevolazione riguarda sia le prestazioni di appalto vere e proprie che le cessioni di beni con posa in opera, anche se il valore del bene ceduto è prevalente rispetto alla prestazione, purché la posa sia effettuata da chi ha fornito il bene, rimanendo escluse invece le mere cessioni di beni.

 

BENI SIGNIFICATIVI

A detta regola, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 71 del 7 aprile 2000, fanno eccezione i cosiddetti “beni significativi”, puntualmente individuati dal DM del 29 dicembre 1999 e più precisamente: gli ascensori e montacarichi, gli infissi esterni e interni, le caldaie, i video citofoni, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, i sanitari e rubinetterie da bagno nonché gli impianti di sicurezza. Con risposta all’interpello n. 954-31/2014 del 22 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nell’elenco anche le stufe a pellet, purché svolgano anche funzione di caldaia.

 

VERIFICA 50%

In presenza di tali tipologie, occorre verificare preliminarmente se il valore dei beni significativi superi il 50% dell’ammontare dell’intera prestazione.
In questo caso, se il valore dei beni significativi superi il 50% dell’ammontare dell’intera prestazione, si deve scomputare l’importo complessivo in due componenti.

Il primo, pari al doppio della differenza tra l’importo complessivo della prestazione e il valore del suddetto bene, sconterà l’aliquota IVA agevolata.

Il secondo, pari alla residuo valore, soggiacerà invece all’aliquota IVA ordinaria.

A titolo di esempio, se l’importo complessivo della prestazione è di 10.000 euro e l’importo del bene significativo ammonta a 8.000 euro, l’aliquota agevolata si applicherà ad un importo di 4.000 euro, mentre ai restanti 6.000 euro si applicherà l’IVA al 22%.

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI

Appare quanto mai opportuno individuare con estrema precisione tale valore, al fine di non incorrere in contenziosi con l’Amministrazione finanziaria. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate non ha mai preso una posizione netta: solo la circolare n. 71 del 7 aprile 2000 aveva precisato che il valore doveva essere quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata.

La ris. n. 25 del 06/03/2015, invece, ha risposto al quesito di un’associazione di categoria, con cui si chiedeva se, per la determinazione di tale dato, in caso di produzione di infissi su misura, si dovesse far riferimento alla materia prima utilizzata dal produttore o anche agli altri oneri di produzione, come il costo del lavoro degli addetti alla produzione o, infine, all’intero valore della prestazione, considerando, in questo caso, irrilevante il valore del bene significativo.

Nel documento l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il suddetto valore, pur nel rispetto dell’autonomia contrattuale delle parti, deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera per la produzione degli stessi.

Appare evidente come sia quanto mai opportuno, per dimostrare tali importi, utilizzare, per chi ne sia in possesso, i dati provenienti dalla contabilità industriale, e in sua mancanza, eventuali schede analitiche di costo da esibire in sede di verifica.
Viceversa, per le imprese di più piccole dimensioni, sarà necessario tenere se non altro una distinta annotazione degli acquisti riferiti ai singoli “beni significativi”, nonché una distinta delle ore lavorate per la loro produzione.

Come noto, alla fornitura di beni significativi nell’ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa può essere applicata l’aliquota Iva ridotta del 10%. 

In particolare l’agevolazione riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, estendendosi, in linea generale, anche alle materie prime e semilavorati ed altri beni necessari per i lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato.

Condizione essenziale

Condizione essenziale affinché si possa usufruire dell’aliquota ridotta è che il soggetto fornitore dei beni sia anche colui che provvederà all’esecuzione dell’intervento di manutenzione; l’aliquota del 10%, infatti, potrà essere applicata soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione.

 “beni significativi”

In linea generale sono tutti quei beni che possono interessare un intervento di manutenzione ordinaria/straordinaria quali, a titolo esemplificativo, i sanitari, la rubinetteria da bagno, gli infissi, gli impianti di condizionamento, gli impianti elettrici, gli ascensori e/o montacarichi, eccetera.

Valore dei beni 

Il valore di tali beni deve essere determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l’Iva non essendoci nella norma agevolativa alcuna previsione in ordine alla quantificazione dell'imponibile. Pertanto assumeranno rilievo i corrispettivi dovuti in base agli accordi contrattuali stipulati autonomamente dalle parti in causa, ex art. 13 D.P.R. 633/1972.

Tale valore, nel rispetto dell’autonomia contrattuale delle parti, dovrà tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.

Il limite del valore dei beni significativi cui applicare l’Iva 10%

Il limite del valore dei beni significativi cui applicare l’Iva 10% è determinato sottraendo dall’importo complessivo dovuto dal committente il valore dei “beni significativi”, quello delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, invece, non è determinato autonomamente e confluirà direttamente nel valore della manodopera.

valore è superiore al 50%

In caso di beni significativi, il cui valore è superiore al 50% del valore complessivo della prestazione, l’aliquota ridotta è applicabile a tali beni fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni.

valore del bene significativo è pari o inferiore al 50% 

Viceversa, se il valore del bene significativo è pari o inferiore al 50% del valore complessivo della prestazione, l’aliquota Iva 10% è applicabile all’intero corrispettivo.

Tipologia interventi agevolati

Gli interventi soggetti a questa agevolazione, da adottarsi su immobili a prevalente destinazione abitativa, sono esclusivamente quelli di:

  • manutenzione ordinaria, intesa come opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
  • manutenzione straordinaria,  intesa come opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Restano esclusi restauri

Restano esclusi, quindi, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi di ristrutturazione edilizia e gli interventi di ristrutturazione urbanistica.

Per prevalente destinazione abitativa devono intendersi le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, esclusa la categoria catastale A10, indipendentemente dalla tipologia dell’edificio del quale esse sono parte e a prescindere dal loro effettivo utilizzo, gli interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa circa gli interventi di recupero eseguiti sulle parti comuni, gli edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa.

 

risoluzione n. 25/E del 06/03/2015.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 25/E del 06/03/2015.

Nell’ambito di lavori di manutenzione, la fornitura di infissi rileva come fornitura di beni significativi, con la conseguenza che l’aliquota del 10 per cento è applicabile solo fino a concorrenza del valore della prestazione lavorativa considerato al netto del valore, risultante dal contratto, degli infissi stessi.

L’art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n.488/99 ha previsto l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

 

prestazioni di servizi e i relativi costi accessori

Di base il beneficio riguarda le prestazioni di servizi e i relativi costi accessori.

In tal senso possono essere comprese nel valore della prestazione anche le materie prime, i semilavorati e tutti gli altri beni necessari per l’esecuzione dell’opera.

In altre parole, questi beni confluiscono nel valore della prestazione, non rendendosi necessaria, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, una loro distinta indicazione, né in fattura, né nell’accordo contrattuale stipulato dalle parti.

Tuttavia quando il prestatore fornisce, nell’ambito dell’intervento, beni di valore significativo, su tali beni l’aliquota del 10 per cento si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi medesimi (in tal senso la circolare Agenzia Entrate n.71/E/2000).

In pratica, la quota-parte del valore dei beni significativi che sconta l’aliquota ridotta si calcola sottraendo dall’intero corrispettivo dell’intervento il valore dei beni significativi.

 

Tale meccanismo si applica indipendentemente dalle modalità contrattuali utilizzate dalle parti per realizzare la lavorazione e, quindi, a prescindere dalla circostanza che essa si realizzi mediante un contratto di appalto ovvero una cessione con posa in opera.

In sostanza, per godere dell’agevolazione, ciò che rileva è che la prestazione di servizi abbia ad oggetto un intervento di recupero.

 

Sono beni di valore significativo quelli indicati espressamente nel decreto del Ministero delle finanze 29 dicembre 1999: ascensori e montacarichi, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e  riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagno; impianti di sicurezza e infissi esterni ed interni. 

 

La circolare n.25/E in commento, proprio per il fatto che sono ricompresi nell’elenco del decreto, chiarisce che la fornitura di infissi rileva come fornitura di beni significativi.

Pertanto, sia nel caso in cui le operazioni poste in essere siano riconducibili a un contratto di appalto che ad un contratto di cessione con posa in opera, l’aliquota ridotta è applicabile al valore degli infissi entro i limiti previsti per i beni significativi.

Esempio

Se il costo complessivo dell’intervento è di 5.000 euro, di cui 2.000 euro per la prestazione lavorativa e 3.000 euro per gli infissi, l’Iva al 10 per cento si applica sull’intero valore del servizio (2.000) ma, con riferimento agli infissi, solo su 2.000, ovvero sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello del bene significativo (5.000 – 3.000 = 2.000).

 

valore del bene significativo

Nella circostanza l’Agenzia chiarisce altresì che, ai fini del calcolo, come valore del bene significativo, ovvero nel caso di specie degli infissi, deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata.

Inoltre, a tal fine, occorre tuttavia tener conto anche di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni significativi, intesi quali quelli per le materie prime e per la manodopera impiegata per la produzione degli stessi.

 

meccanismo dell’inversione contabile

Da ultimo si segnala un’importante indicazione fornita dall’Ufficio “tra le righe” della circolare che conferma alcuni precedenti orientamenti in tema di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (risoluzione n.3600009/76 e circolare n.11/E/2007): la produzione di infissi, accompagnata dalla posa in opera, di base è riconducibile al contratto di cessione con posa in opera.

Ne consegue che la stessa non è soggetta al reverse charge in quanto cessione di beni e ciò vale sia con riferimento al cd. reverse charge in edilizia sia al reverse charge di cui alla “nuova” lettera a-ter del comma 6 del d.P.R. n.633/72 introdotta dalla Legge di stabilità 2015.