LA NUOVA DISCIPLINA IVA PER LE LAVORAZIONI SU BENI MOBILI

La Direttiva modifica le regole della territorialità delle prestazioni di servizi, rendendole tassabili nel Paese UE in cui del committente. Tale regola generale nuovo art. 7-ter trova applicazione per le prestazioni di servizi“generiche”.

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TRIANGOLAZIONI IVA INTRA-UE ed EXTRA-UE - Plafond Vincolato Fisso e Mobile -

Nelle esportazioni triangolari un operatore nazionale (ITALIA B) cede dei beni ad un soggetto extraUE (EXTRA UE C), acquistandoli da operatore nazionale (ITALIA A) incaricando quest'ultimo (ITALIA A) di consegnarli acquirente EXTRA UE C.

 

Eliminato il sistema della autofattura per i servizi che torna invece all’integrazione

Dal 17/3/12 torna modalità di emissione e registrazione vigore prima della riforma del 2010 -  Iva sui servizi intra-Ue si allinea alle regole dei beni -  La legge Comunitaria (n. 217/2011) modifica l'articolo 17 del Dpr 633/72

 

Cessioni intracomunitarie - Mezzi di prova CMR DAU DAE

Nell'ambito degli scambi intracomunitari assume particolarmente rilevanza la questione relativa ai mezzi di prova per dimostrare l'avvenuto inoltro dei beni nello Stato membro del cessionario comunitario. 

 

nomina rappresentante fiscale obbligatoria INTRASTAT

Il soggetto non residente - comunitario o extracomunitario - che effettua nel territorio dello Stato operazioni rilevanti ai fini IVA, puo' adempiere ai relativi obblighi nominando un rappresentante fiscale.

 

LA NUOVA DISCIPLINA IVA PER LE LAVORAZIONI SU BENI MOBILI

La Direttiva modifica le regole della territorialità delle prestazioni di servizi, rendendole tassabili nel Paese UE in cui del committente. Tale regola generale nuovo art. 7-ter trova applicazione per le prestazioni di servizi“generiche”.

 

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Le regole concernenti la territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA sono state radicalmente modificate dalla Direttiva n. 2008/8/CE (c.d. “Direttiva Servizi”).

Tali nuove disposizioni sono state recepite in ambito nazionale dal D.Lgs. 18/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.2.2010.

LA NUOVA DISCIPLINA IN SINTESI

La Direttiva ha modificato le regole relative alla territorialità delle prestazioni di servizi, rendendole di norma tassabili nel Paese UE in cui è stabilito il committente.

Tale regola generale contenuta nel nuovo art. 7-ter, DPR 633/1972, trova applicazione per le prestazioni di servizi c.d. “generiche”, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità.

Essa prevede due criteri di ordine generale, a seconda della qualità del committente del servizio:

• servizi resi nei confronti di soggetti passivi, nel qual caso il luogo di rilevanza territoriale ai fini IVA è quello in cui è stabilito il committente (c.d. “tassazione a comittente”);

• servizi resi nei confronti di privati, nel qual caso le prestazioni sono rilevanti nel luogo in cui è stabilito il prestatore (c.d. “tassazione a prestatore”).

Tuttavia, la regola generale subisce tutta una serie di deroghe disciplinate dagli artt. da 7-quater a 7-septies:

deroga assoluta => art. 7-quater => particolari prestazioni di servizi specificatamente elencate

deroga assoluta => art. 7-quinquies => servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili

deroga relativa => art. 7-sexies => particolari prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi

deroga relativa => art. 7-septies => particolari prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi extra UE

LE LAVORAZIONI SU BENI MOBILI

Le lavorazioni eseguite in ambito comunitario, ossia le lavorazioni che coinvolgono due soggetti appartenenti a diversi Paesi UE che prevedono la movimentazione di beni tra Stati UE, vanno annotate nel registro di carico e scarico ex art. 50, c. 5, DL 331/1993.

Si tratta di tutte le tipologie di lavorazioni eseguite su beni mobili materiali (trasformazioni, riparazioni, perfezionamenti, esami qualitativi, manipolazioni, tarature di strumenti), nonché, per espressa previsione legislativa ex art. 7-sexies, DPR 633/1972, le perizie.

 Nota Se i beni oggetto di lavorazione sono incorporati in un bene immobile e ne diventano parte integrante (si pensi al montaggio di un ascensore), il servizio si considera comunque effettuato nel Paese ove si trova l’immobile.

Il nuovo assetto normativo prevede che le prestazioni di lavorazione su beni mobili, siano sostanzialmente suddivise in:

• lavorazioni su beni mobili rese a committenti soggetti passivi (c.d. “B2B”), per le quali trova applicazione la regola generale contenuta nell’art. 7-ter, DPR 633/1972 (tassazione nel Paese del committente), indipendentemente dal luogo ove è materialmente eseguita la prestazione (Italia, UE o fuori UE) e senza l’obbligo che i beni, al termine delle lavorazioni, escano dal territorio dello Stato;

• lavorazioni su beni mobili rese a committenti privati (c.d. “B2C”), per le quali trova applicazione la deroga relativa contenuta nell’art. 7-sexies, c. 1, lett. d), DPR 633/1972 (tassazione nel luogo di effettuazione dell’operazione).

LAVORAZIONI DI BENI MOBILI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI IVA - c.d. “B2B”

La territorialità rientra nella regola generale ex art. 7-ter, DPR 633/1972, che identifica il luogo di tassazione delle prestazioni rese a soggetti passivi, nel Paese in cui è stabilito il committente.

Prestatore nazionale - committente INTRA

Le lavorazioni effettuate da un prestatore nazionale nei confronti di soggetti passivi esteri (UE o extra UE) risultano fuori campo IVA art. 7 ter a prescindere:

• dal luogo ove viene materialmente effettuata la prestazione;

• dall’uscita dal territorio nazionale dei beni al termine della lavorazione.

Il prestatore italiano è quindi tenuto all’emissione di una fattura fuori campo IVA ex art. 7-ter, c. 1, DPR 633/1972.

 Esempio 1 Una ditta tedesca consegna delle materie prime in c/lavorazione ad una società italiana.

Al termine delle lavorazioni, la società italiana emette fattura fuori campo IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972, e provvede alla presentazione del relativo mod. INTRASTAT.

 Esempio 2 Una ditta italiana effettua delle lavorazioni per conto di una società svizzera su beni che si trovano in Italia e ivi rimarranno al termine della lavorazione.

La società italiana emette fattura fuori campo IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972.

Non sussiste l’obbligo di presentare il mod. INTRASTAT.

Quindi è importante l’identificazione iniziale del committente.

Se il committente si identifica inizialmente, al momento dell’ordine di lavorazione, come committente INTRA comunitario, quindi utilizzando ai fini IVA una partita IVA comunitaria, il prestatore:

- emette fattura fuori campo IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972,

- provvede alla presentazione del relativo mod. INTRASTAT.

- annota registro carico e scarico

e questo indipendentemente dal luogo dove sono inviate le merci alla fine della lavorazione, che possono anche rimanere in Italia.

In buona sostanza, il nuovo dettato normativo comporta che per le lavorazioni effettuate in Italia su incarico di committenti esteri, i prestatori nazionali non potranno più beneficiare del regime di non imponibilità IVA ex art. 9, c. 1, n. 9), DPR 633/1972, come pure della non imponibilità IVA ex art. 40, c. 4-bis, DL 331/1993, con la conseguenza che tali operazioni non formeranno più plafond.

D’altro canto, gli operatori non dovranno più preoccuparsi di acquisire la prova dell’avvenuta esportazione dei beni o del loro trasporto in un altro Paese UE.

Prestatore nazionale - committente NAZIONALE – beni esportati fuori INTRA

 NB NB

Nota La non imponibilità IVA ex art. 9, c. 1, n. 9), DPR 633/1972, risulta applicabile per le sole operazioni B2B “interne” (prestatore e committente stabiliti entrambi in Italia) quando i beni, al termine delle lavorazioni, vengono esportati.

 Esempio 3 Una ditta italiana effettua delle lavorazioni per conto di una società italiana

su beni che al termine delle lavorazioni saranno esportati a cura del prestatore.

Il prestatore emette fattura non imponibile IVA ex art. 9, c. 1, n. 9), DPR 633/1972.

Non sussiste l’obbligo di presentare il mod. INTRASTAT.

Prestatore nazionale - committente EXTRAcomunitario

Le lavorazioni effettuate da un prestatore nazionale nei confronti di soggetti passivi esteri (extra UE) risultano fuori campo IVA art. 7 ter a prescindere:

• dal luogo ove viene materialmente effettuata la prestazione;

• dall’uscita dal territorio nazionale dei beni al termine della lavorazione.

Il prestatore italiano è quindi tenuto all’emissione di una fattura fuori campo IVA ex art. 7-ter, c. 1, DPR 633/1972.

 Esempio 1 Una ditta svizzera consegna delle materie prime in c/lavorazione ad una società italiana. su ben che vengono esportati al termine della lavorazione.

Al termine delle lavorazioni, la società italiana emette fattura fuori campo IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972.

Non sussiste l’obbligo di presentare il mod. INTRASTAT.

 Esempio 2 Una ditta italiana effettua delle lavorazioni per conto di una società svizzera su beni che si trovano in Italia e ivi rimarranno al termine della lavorazione.

La società italiana emette fattura fuori campo IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972.

Non sussiste l’obbligo di presentare il mod. INTRASTAT.

Quindi è importante l’identificazione iniziale del committente.

Se il committente si identifica inizialmente, al momento dell’ordine di lavorazione, come committente EXTRA comunitario, quindi NON utilizzando ai fini IVA una partita IVA comunitaria, il prestatore:

- emette fattura fuori campo IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972,

- NON provvede alla presentazione del relativo mod. INTRASTAT.

- nel caso del committente svizzero, il prestatore italiano provvede alla presentazione del modello Black LIST

e questo indipendentemente dal luogo dove sono inviate le merci alla fine della lavorazione, che possono anche rimanere in Italia.

Prestatore INTRA - committente nazionale

Le lavorazioni su beni mobili rese da soggetti esteri a soggetti passivi nazionali sono considerate effettuate in Italia e quindi assoggettate a IVA in Italia.

Il committente italiano è quindi tenuto a regolarizzare l’operazione assoggettando a IVA il corrispettivo della lavorazione.

 Esempio 4 Una società italiana consegna delle materie prime in c/lavorazione ad una ditta tedesca.

La ditta tedesca emette fattura senza applicazione dell’IVA.

Il committente nazionale provvede a integrare la fattura del prestatore tedesco con imponibile e imposta.

Presenta altresì il relativo mod. INTRASTAT.

 Esempio 5 Una società italiana consegna delle materie prime in c/lavorazione ad una ditta svizzera. La ditta svizzera emette fattura senza applicazione dell’IVA. Il committente nazionale provvede all’emissione di autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972. Non sussiste l’obbligo di presentare il mod. INTRASTAT.

 Esempio 6 Una ditta francese effettua in Spagna la riparazione di un macchinario su incarico di una società italiana. Al termine della prestazione il macchinario rimane in Spagna. La ditta francese emette fattura senza applicazione dell’IVA. Il committente nazionale integra tale documento con imponibile e imposta. Presenta il relativo mod. INTRASTAT.

Non imponibilità IVA ex art. 9, c. 1, n. 9), DPR 633/1972,

La non imponibilità IVA ex art. 9, c. 1, n. 9), DPR 633/1972, trova applicazione solo se trattasi di lavorazioni eseguite su beni:

• di provenienza estera non ancora definitivamente importati (temporanea importazione);

• destinati a essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato.

Normativa L’imponibilità IVA delle lavorazioni di beni in importazione potrebbe comportare una doppia imposizione, atteso che all’atto dell’importazione dei beni, la base imponibile IVA è formata dal corrispettivo della cessione del bene e della relativa lavorazione subita.

Negli altri casi (lavorazioni su beni mobili che restano nel territorio italiano o che sono destinati ad altro Paese UE o che sono oggetto di importazione), invece, l’autofattura va assoggettata a IVA.

Solo nel caso di lavorazioni di beni in temporanea importazione poi (ri) - esportati a cura del prestatore del servizio o del committente rientra l’art.9 del DPR.633/72

LE ANTICIPAZIONI DELLE ENTRATE IN TEMA DI AUTOFATTURA

Nell’ambito degli incontri con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in presenza di un prestatore residente in altro Stato UE, il committente italiano può procedere, in luogo di emettere un’autofattura, a integrare la fattura del fornitore estero (come accade per gli acquisti intracomunitari di beni).

prestatore stabilito ai fini IVA in un altro Stato UE => il committente italiano integra la fattura del prestatore UE

prestatore stabilito ai fini IVA in uno Stato extra UE => il committente italiano emette autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972

In entrambi i casi il documento va poi registrato sia nel registro IVA acquisti, sia nel registro IVA vendite sicché l’imposta diviene neutrale (salvo eventuali specifici limiti soggettivi o oggettivi nella detrazione).

ALTRI ADEMPIMENTI

Si ricorda che le lavorazioni eseguite in ambito comunitario, ossia le lavorazioni che coinvolgono due soggetti appartenenti a diversi Paesi UE che prevedono la movimentazione di beni tra Stati UE, vanno annotate nel registro di carico e scarico ex art. 50, c. 5, DL 331/1993.

 Esempio 7 Una ditta italiana effettua una riparazione per conto di una società tedesca su di un bene mobile che viene inviato in Italia. Al ricevimento del bene, la ditta italiana annota nel registro ex art. 50, c. 5, DL 331/1993, il “carico” del bene oggetto di riparazione. Al termine della lavorazione emette fattura fuori campo IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972, invia il bene in Germania e provvede allo “scarico” dello stesso dal registro ex art. 50, c. 5, DL 331/1993. Presenta il mod. INTRASTAT indicando il corrispettivo della lavorazione nella Sezione Servizi (ai fini fiscali) e, essendovi tenuto per aver superato la soglia di € 20 milioni, nella Sezione Beni (ai fini statistici).