Le principali novità del modello Dichiarazione IVA 2012

Numerose le novità del modello IVA 2012 rispetto a quello dello scorso anno con i Provvedimenti del 16 gennaio 2012 il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli dichiarazione IVA 2012. 

Si tratta, in particolare, dei modelli:

-IVA 2012 ordinario;

-IVA – Base 2012;

-IVA 74-bis 2012, da utilizzare in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;

-IVA 26LP 2012, da utilizzare per le liquidazioni periodiche effettuate alla società controllante da parte delle società che applicano la liquidazione Iva di gruppo.

 

Numerose le novità del modello IVA 2012 rispetto a quello dello scorso anno e qui di seguito ne illustreremo le principali.

Si ricorda che la dichiarazione IVA 2012, relativa all’anno 2011, deve essere presentata:

-nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 1° ottobre 2012 (in quanto il 30 settembre 2012 cade di domenica), se il contribuente è tenuto alla presentazione in via autonoma;

-entro il 1° ottobre 2012, se il contribuente è tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata.

 

PRINCIPALI NOVITA’ MODELLO IVA 2012

REGIME DEI MINIMI

(Rigo VA14)

 

All’interno del Quadro VA, il rigo VA14 è stato ridenominato “Regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27 del decreto legge n. 98 del 2011”. Da quest’anno, infatti, è riservato ai soggetti che presentano l’ultima dichiarazione Iva prima di aderire dal 2012 al novellato regime dei minimi disciplinato dal D.L. n. 98/2011 (Manovra Correttiva 2011), le cui modalità attuative sono state stabilite con il provvedimento del 22 dicembre 2011.

In particolare:

-la casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente all’applicazione del regime;

-la casella 2 deve essere indicato l’ammontare complessivo della rettifica dell’IVA già detratta, operata ai sensi dell’articolo 19-bis2, D.P.R. n. 633/1972 in relazione al mutato regime fiscale.

 

OPERAZIONI CON OPERATORI FINANZIARI

(Righi da VA20 a VA26)

 

È stata introdotta la nuova sezione 3 (righi da VA20 a VA26) riservata all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (ad esempio: banche, società Poste italiane spa, etc.) in essere nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione.

La Manovra di Ferragosto (art. 2, comma 36-vicies ter, D.L. n. 138/2011), infatti, ha previsto che, per gli esercenti imprese, arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzano, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività, esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e che nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e Iva indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari, è prevista la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative previste in caso di violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi, alle dichiarazioni Iva ed agli adempimenti Iva.

 

IVA 21%

(Righi VE23 e VF12)

A seguito dell’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21% avvenuto a partire dalle operazioni effettuate dal 17.09.2011 per effetto del D.L. n. 138/2011, sono stati inseriti i nuovi righi:

-VE23, per l’indicazione delle operazioni attive con aliquota al 21%;

-VF12, per l’indicazione delle operazioni passive con aliquota al 21%.

 

ACQUISTI E IMPORTAZIONI

CON IVA INDETRAIBILE

(Rigo VF18)

 

 

Da quest’anno, è prevista l’indicazione degli acquisti all’interno, acquisti intracomunitari e importazioni, al netto dell’IVA, per i quali, ai sensi dell’art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972, non è ammessa la detrazione dell’imposta. A tal fine, è stato inserito il nuovo rigo VF18.

 

REVERSE CHARGE

PER TELEFONI CELLULARI E MICROPROCESSORI

(Rigo VE34, campi 6 e 7, e Righi VJ15 e VJ16)

 

Per le cessioni di telefoni cellulari e di microprocessori effettuate a partire dal 1° aprile 2011, è obbligatoria l’applicazione dell’IVA secondo il meccanismo del reverse charge (Circolare n. 59/E del 23.12.2010). L’IVA, pertanto, è dovuta dal cessionario.

Al fine di recepire tale novità nella dichiarazione Iva, sono stati introdotti:

-i nuovi campi 6 e 7 nel rigo VE34, indicare le cessioni di tali beni;

-i nuovi righi VJ15 e VJ16, per indicare gli acquisti di tali beni.

 

IMPRENDITORI AGRICOLI E ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE

(Righi VO24 e VO25)

 

Nel quadro VO sono state previste le caselle per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata per la:

-determinazione del reddito per le società costituite da imprenditori agricoli applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25% (VO24);

- determinazione del reddito nei modi ordinari per le attività agricole connesse (VO25).