DL.201/2011 - convertito in Legge 214/2011
MANOVRA MONTI “SALVA ITALIA”
Norme e prassi : LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214
CONVERSIONE DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011 N. 201
PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO 276 ALLA GU 27 DICEMBRE 2011, N. 300.
Il 27.12.2011 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 214/2011 di conversione del decreto Monti (c.d. Salva Italia).
Numerose le modifiche apportate alle norme fiscali durante l’iter di conversione, che si è concluso il 22 dicembre scorso con l’approvazione del Senato.
Sono qui riepilogati i più importanti interventi attuati in materia fiscale.
1. ACE
2. IRAP
3. DETRAZIONI 36% E 55%
4. ISEE
5. REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA
6. NOVITÀ IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE
7. PROROGA DELLA RATEAZIONE PER I DEBITI TRIBUTARI
8. DILAZIONE AVVISI BONARI
9. PUNITI I FALSI DOCUMENTALI
10. INDAGINI FINANZIARIE
1.- A C E – Aiuto alla Crescita Economica - (Art. 1 del D.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011)
Per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese, il legislatore ha introdotto un aiuto per la crescita economica: si tratta di una deduzione dal reddito d’impresa, per le imprese che aumentano il proprio capitale rispetto
a quello esistente al 31.12.2010, mediante nuovi apporti o accantonamenti di utili.
La misura della deduzione è pari al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, che si determina applicando la percentuale del 3% alla variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura d’esercizio in corso al 31.12.2010.
Questa percentuale si applicherà in via transitoria, per il triennio 2011-2013, mentre successivamente sarà un decreto MEF (da emanare entro il 31.1 di ogni anno) a stabilire annualmente l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale.
La partenza dell’Ace scatta già da Unico 2012: le società che hanno incrementato il capitale proprio entro il 31.12.2011 potranno usufruire dell’incentivo già al momento del versamento delle imposte sui redditi nel 2012.
L’agevolazione è riconosciuta alle S.p.A, S.a.p.a., S.r.l., società cooperative, di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, nonché al reddito d’impresa prodotto da persone fisiche, s.n.c., s.a.s. in contabilità ordinaria.
Un apposito decreto Mef, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, stabilirà le modalità attuative di tale agevolazione.
Questa disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011.
2.- Irap - (Art. 2 del D.l. 201/2011 convertito in L.214/2011)
A partire dall’esercizio 2012 diventerà completamente deducibile, ai fini Ires ed Irpef, l’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato.
Esempio:
Se il costo del lavoro sostenuto è pari a 100.000 Euro,
3.900 Euro (dato da 100.000 × 3,9%) saranno deducibili ai fini Ires ed Irpef.
Prima della Manovra Monti era prevista una deduzione forfetaria dall’imponibile Ires/Irpef, pari al 10% dell’Irap pagata nel periodo d’imposta, a condizione che nell’esercizio in cui si riferiscono i versamenti, fossero state sostenute spese per il personale e/o interessi passivi.
Con la conversione in legge del d.l. 201/2011, la deduzione forfetaria del 10% dell’Irap, sarà riferita unicamente alla presenza di interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.
DEDUZIONE IRAP PER CIASCUN DIPENDENTE |
Prima della Manovra Monti |
Dopo la Manovra Monti |
4.600 € |
10.600 € |
Questo significa che per calcolare la deduzione Irap bisognerà fare due passaggi:
- determinare la quota Irap relativa al costo del personale, che sarà deducibile integralmente;
- determinare la quota Irap restante, e su questa calcolare il 10% che sarà deducibile.
Esempio:
se l’Irap pagata ammonta a 50.000 €
e oltre al costo del personale, di € 100.000, sono stati sostenuti oneri per interessi passivi,
la deduzione complessiva sarà pari a [3.900 + (50.000 – 3.900) × 10% ]= 8.510 €
Per salvaguardare le donne e i giovani sotto i 35 anni d’età, la manovra Monti ha previsto una maggiore deduzione Irap per le imprese che li assumono a tempo indeterminato.
Infatti, invece di una deduzione pari a 4.600 € per ogni lavoratore impiegato, come previsto prima, si applica la deduzione di 10.600 € per ogni lavoratore impiegato.
L’importo sale da 9.200 € a 15.200 € se il dipendente di sesso femminile o di età inferiore ai 35 anni è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.
La deduzione si applicherà a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 (quindi 2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
3.- Detrazioni 36% e 55% - (Art. 4 del D.l. 201/2011 convertito in L.214/2011)
A decorrere dall’1.1.2012 va a regime la detrazione del 36% sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, e trova spazio nel nuovo articolo 16- bis del T.u.i.r.
Immutate le condizioni per la fruizione dell’agevolazione che però viene estesa agli interventi finalizzati alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando è dichiarato lo stato di emergenza.
Gli emendamenti varati dal Parlamento chiariscono inoltre che quando si interviene in condominio, è agevolata la manutenzione ordinaria sulle parti comuni di qualsiasi tipo, e non solo su quelle elencate dal numero 1) dell’art. 1117 del c.c.
Sparisce, invece, la possibilità di rateazione abbreviata per i contribuenti oltre i 75 anni d’età.
In caso di trasferimento dell’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori agevolabili, la detrazione passa automaticamente all’acquirente, salvo la possibilità di pattuizione diversa tra le parti. In caso di decesso del beneficiario, il bonus passa agli eredi, ma solo a coloro che mantengono la detenzione immediata e diretta del bene.
Dal 2013 la detrazione del 36% assorbirà quella del 55% sulle spese di riqualificazione energetica degli immobili, prorogata per il 2012.
55%
|
2012 |
Dal 2013 in poi |
Prorogata |
Assorbita dal 36% |
Con la conversione in legge del D.l. 201/2011 vengono comprese, tra le spese agevolabili al 55%, anche quelle relative alla sostituzione degli scaldacqua tradizionali con quelli a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
4.- Isee - (Art. 5 del D.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011)
Un decreto del consiglio dei ministri, che sarà emanato entro il 31.05.2012, disciplinerà il nuovo Isee che dal 2013 sarà usato per regolare l’accesso alle agevolazioni fiscali e tariffarie; in particolare:
- saranno rivisitate le modalità di determinazione dell’indicatore e i suoi campi di applicazione, con una nuova definizione di reddito disponibile che includa le somme esenti da Irpef (attualmente escluse) e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia, nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare i figli successivi al secondo e le persone disabili;
- sarà migliorata la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente del patrimonio (sia in Italia sia all’estero) e permettere una differenziazione dell’indicatore in base alle diverse tipologie di prestazioni;
- saranno individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, dal 1° gennaio 2013, non potranno più essere riconosciute a soggetti in possesso di un Isee superiore a una certa soglia, che verrà individuata con il decreto.
Un apposito decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, dovrà fissare le nuove modalità per rafforzare il sistema di vigilanza sull’Isee, anche attraverso la condivisione di archivi cui accedono gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni, nonché prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate dall’Isee, attraverso l’invio telematico all’Inps, da parte degli enti erogatori, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse.
I risparmi derivanti dall’attuazione di tale norma saranno versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione di politiche sociali e assistenziali.
5.- Regime premiale per favorire la trasparenza - (Art. 10 c.1-8 del D.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011)
Per promuovere la trasparenza e l’emersione della base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, verranno riconosciute particolari agevolazioni per gli imprenditori individuali (anche in forma d’impresa coniugale o familiare) e i professionisti (anche se non iscritti ad Albi) che decidono:
- di inviare telematicamente all’Amministrazione finanziaria i propri corrispettivi, le fatture emesse e ricevute, le risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
- di istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o d’impresa esercitata.
I contribuenti, per l’espletamento di tali obblighi, potranno anche avvalersi di un intermediario abilitato.
I benefici concessi, nel caso in cui vengano rispettate le condizioni sopra elencate, saranno:
- semplificazioni degli adempimenti amministrativi;
- assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione finanziaria;
- accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva;
- per i contribuenti non soggetti a studi di settore, esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici;
- riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento. Salvo che non siano state commesse fattispecie penalmente rilevanti, che comportano l’obbligo di denuncia, ai sensi dell’articolo 331 del Codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal D.lgs. 74/2000.
A tali soggetti, se in contabilità semplificata, sarà riconosciuta altresì la possibilità di:
- determinare il reddito con il principio di cassa;
- farsi predisporre dall’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni Irpef ed Irap;
- essere esonerati dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette e dell’Irap nonché del registro dei beni ammortizzabili;
- essere esonerati dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dall’acconto IVA. L’Iva pertanto dovrà essere versata solo in sede di saldo.
Per poter usufruire di tali agevolazioni/semplificazioni, il soggetto interessato dovrà esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente a quello di applicazione delle stesse.
Quindi se il contribuente vorrà utilizzare il nuovo regime dal 2013, dovrà esercitare l’opzione in sede di presentazione del Modello Unico 2012.
Se l’opzione viene effettuata, ma il contribuente non rispetta i relativi obblighi imposti, perderà il diritto ai benefici e sarà assoggettato ad una sanzione amministrativa da 1.500 € a 4.000 €.
Nel caso in cui, invece, l’invio dei documenti avvenga entro i 90 giorni successivi, i benefici non decadono ma resta la sanzione da 1.500 € a 4.000 € per la quale è comunque possibile utilizzare il ravvedimento operoso.
Tutte le agevolazioni saranno individuate con uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà in particolare prevedere:
- la predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle liquidazioni periodiche Iva, degli F24, della dichiarazione annuale Iva, previo invio telematico da parte del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
- la predisposizione automatica da parte dell’Agenzia del Mod. 770 semplificato, del mod. Cud e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché la gestione degli esiti dell’assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
- la soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ad esempio tramite l’emissione degli scontrini fiscali;
- l’anticipazione del termine di compensazione del credito Iva, l’abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 Euro e l’esonero della garanzia per i rimborsi Iva.
BENEFICIARI |
CONDIZIONI |
BENEFICI |
SANZIONI |
IMPRENDITORI INDIVIDUALI
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Invio telematico dei corrispettivi, fatture attive e passive, acquisti e cessioni non soggetti a fattura
Conto corrente dedicato all’attività svolta
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Semplificazione e assistenza negli adempimenti amministrativi
Riduzione di 1 anno dei termini per l’accertamento
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Tra 1.500 € e 4.000 €
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PROFESSIONISTI |
Conto corrente dedicato all’attività svolta
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Riduzione di 1 anno dei termini per l’accertamento
Facilitazione per il rimborso o compensazione del credito Iva
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Tra 1.500 € e 4.000 €
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6.- Novità in materia di studi di settore (Art. 10 commi 9-13 del D.l. 201/2011 convertito in L. 214/2011)
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