Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa; per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’operazione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2015.
Beni rivalutabili
Possono essere rivalutati:
- i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie.
I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2014.
Effetti fiscali
Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta
un’imposta sostitutiva pari:
- al 16%, per i beni ammortizzabili;
- al 12%, per i beni non ammortizzabili.
I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:
- in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita (2018, per i soggetti “solari”);
- ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2019, per i soggetti “solari”).
Versamenti
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2015.
È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.
Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni
Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2016, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti.
La legge di stabilità 2016 ha però introdotto l’imposta sostitutiva unica dell’8%, applicabile ai terreni, alle partecipazioni qualificate ed alle partecipazioni non qualificate.
Per beneficiare dell’agevolazione, occorre che entro il 30.6.2016:
- un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
il contribuente interessato versi per intero l’imposta sostitutiva, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.