Legge stabilità 2016 - Rivalutazione

Riaperte le rivalutazione dei beni d’im­pre­sa; l’opera­zione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2015. Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni.

Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’im­pre­sa; per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’opera­zione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2015.

Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati:

  • i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produ­zione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie.

I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2014.

Effetti fiscali

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta 

un’imposta sostitutiva pari:

  • al 16%, per i beni ammortizzabili;
  • al 12%, per i beni non ammortizzabili.

I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali:

  • in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita (2018, per i soggetti “solari”);
  • ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusva­len­ze, dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2019, per i soggetti “solari”).

Versamenti

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro il ter­mine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2015.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito.

Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni

Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2016, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti.

La legge di stabilità 2016 ha però introdotto l’imposta sostitutiva unica del­l’8%, applicabile ai terreni, alle partecipazioni qualificate ed alle partecipa­zioni non qualificate.

Per beneficiare dell’agevolazione, occorre che entro il 30.6.2016:

  • un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, inge­gnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipa­zione o del terreno;

il contribuente interessato versi per intero l’imposta sostitutiva, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.