OBBLIGO DI FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO
Nella risposta all’interrogazione parlamentare 24.9.2014 n. 5-03615, il viceministro dell’Economia
e delle Finanze Luigi Casero ha confermato che, per le prestazioni di servizi del commercio
elettronico “diretto”, effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, non è previsto alcun
esonero dall’obbligo di emissione della fattura (a differenza di quanto previsto, invece, per i
servizi di commercio elettronico “indiretto”).
Disciplina IVA del commercio elettronico
Le operazioni riconducibili al commercio elettronico “indiretto” sono qualificate ai fini IVA come
vendite “a distanza”, e rientrano nell’ambito della disciplina prevista per le “cessioni di beni”.
Per tali operazioni, è previsto l’esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi ai sensi
dell’art. 22 del DPR 633/72 e dell’art. 2 lett. oo) del DPR 696/96.
Le operazioni riconducibili al commercio elettronico “diretto” (es. acquisto di libri digitali,
downloading di programmi) sono, invece, qualificate come “prestazioni di servizi” (cessione di beni
“virtuali” o servizi in senso stretto). Non sono previsti, dalla disciplina IVA italiana, specifici esoneri
dalla certificazione dei corrispettivi.
Servizi di commercio elettronico “diretto” nei confronti di soggetti passivi italiani
Le operazioni di commercio elettronico “diretto”, se rese nei confronti di soggetti passivi IVA italiani,
da parte di soggetti non residenti, sono territorialmente rilevanti in Italia a norma dell’art.
7-ter del DPR 633/72 (servizi “generici”). Sono soggette all’obbligo di fatturazione in Italia, non
potendo essere riconducibili ad alcuna fattispecie di esonero (cfr. ris. Agenzia delle Entrate
3.7.2008 n. 274).
Servizi di commercio elettronico “diretto” nei confronti di privati italiani
La operazioni di commercio elettronico “diretto”, se rese a “privati” italiani, da parte di soggetti
stabiliti al di fuori della UE sono, altresì, territorialmente rilevanti in Italia a norma dell’art. 7-
sexies co. 1 lett. f) del DPR 633/72 (in deroga ai criteri previsti per i servizi “generici” nei confronti
di privati). Tale criterio territoriale, attualmente previsto per i soli servizi resi da prestatori
extra UE, sarà esteso dall’1.1.2015 anche ai servizi resi da soggetti passivi UE.
Al fine di semplificare gli adempimenti connessi all’identificazione ai fini IVA in Italia, dall’1.1.2015
l’imposta potrà essere assolta, da parte dei soggetti passivi non residenti, mediante la registrazione
ad un portale web (c.d. “mini sportello unico” o MOSS). Per ridurre gli oneri connessi
alla certificazione delle operazioni, la Commissione europea ha, inoltre, raccomandato agli Stati
membri di esonerare dall’obbligo di emissione della fattura le prestazioni di servizi relative al
commercio elettronico “diretto” rientranti nell’ambito di applicazione del c.d. “mini sportello unico”.
Al riguardo, la risposta all’interrogazione parlamentare in esame ha specificato che non è possibile
prevedere un esonero nei rapporti tra soggetti passivi IVA, ove il debitore d’imposta sia il
committente. Rimane aperta la possibilità dell’esonero dalla fatturazione per le suddette prestazioni,
laddove rese nei confronti di privati.