Proroga Super Ammortamento e nuovo
Iper ammortamento anche per i beni acquistati dal 15 ottobre 2015
Il D.D.L. di Bilancio 2017 con gli allegati a) e b) è allegato alla presente email.
Il D.D.L. di Bilancio 2017 attualmente all’esame della Camera prevede le seguenti 3 agevolazioni in tema di deducibilità degli ammortamenti di beni.
1.- proroga al 31/12/2017 delle disposizioni del super-ammortamento (140%)
estese anche al 30/6/2018 a condizione che entro il 31/12/2017
- il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
- sia pagato un acconto almeno del 20 per cento del costo di acquisizione).
Dalla proroga sono espressamente escluse le autovetture aziendali e quelle assegnate in benefit di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), TUIR.
Brevemente si ricorda che rientrano nell’agevolazione i beni strumentali materiali nuovi con aliquota fiscale d’ammortamento superiore al 6,5% (non fabbricati e particolari beni).
Pertanto, per tale tipologia di beni tutti gli acquisti effettuati dal 15/10/2015 al 31/12/2017 oppure 30/6/2018 godranno di un super-ammortamento fiscale del +40%.
Il super ammortamento si concretizza in una variazione in diminuzione nel modello Unico dei redditi.
2.- rafforzato al 250% (c.d. iper ammortamento)
la suddetta agevolazione per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’elenco di cui all’allegato A (vedi allegata email) annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento” diventando il 250%.
Dal testo letterale si evince che affinché si possa applicare il 250% ((1+1,50)*100) è necessario che:
A) i beni rientrino nell’Allegato A
si tratta tipicamente di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese;
B) l’investimento sia effettuato nel periodo indicato
Allo stato attuale la proposta normativa indica solo un termine indicato al punto 1 è solo finale (il 31/12/2017 ovvero 30/6/2018) e non anche quello iniziale.
Resta pertanto da chiedersi se il termine iniziale dal quale gli investimenti possono beneficiare del 250% debba essere individuato con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2017 (il 1/1/2017) ovvero con la data del 15/10/2015 indicata nell’articolo 1, comma 91, della L. 208/2015.
Sembrerebbe doversi propendere la data del 15/10/2015 proprio in virtù del chiaro tenore letterale del comma 2 del D.D.L. che rimanda in toto al periodo del comma 91 (quindi 15/10/2015-31/12/2016 prorogato al 31/12/2017);
3.- introduce un nuovo super-ammortamento del 140% “
per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 2 (iper-ammortamento) e che, nel periodo indicato al comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’Allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del +40 per cento”.
Per poter beneficiare di tale nuovo super-ammortamento (non previsto dalla precedente legge di bilancio 2016) è, pertanto, necessario beneficiare anche dell’iper ammortamento al 250%, con ciò significando che il bene immateriale di cui al comma 3 (di cui all’Allegato B) deve insistere essere installato oppure essere funzionale al/sul bene materiale di cui al comma 2 (di cui all’Allegato A).
La lettura del comma 2 sopra fornita, secondo cui a partire dal 1/1/2017 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2017) si può godere dell’iper ammortamento anche su beni acquistati a partire dal 15/10/2015, è perfettamente in linea sia con il tenore letterale dell’articolo 3 del D.D.L. sia con i principi di efficacia delle norme tributarie nel tempo.
Peraltro, una tale lettura della norma pare coerente anche con il contenuto della relazione illustrativa al D.D.L., secondo cui “l’agevolazione (ndr. del +40% per i beni dell’Allegato B ovvero del +150% per i beni dell’Allegato A) sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione”; occorre, infatti, acquisire una attestazione di atto notorio del legale rappresentante ovvero, per i beni dal costo unitario superiore ad euro 500.000, una perizia tecnica giurata che attestino sia le qualità tecniche del bene (tali da includerlo ad esempio nell’Allegato A) sia la interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La relazione, quindi, lascia intendere che un bene seppur acquistato nel periodo finestra (ad esempio nel 2017) potrà godere del super e dell’iper ammortamento solo a partire dall’esercizio in cui la suddetta attestazione/perizia è disponibile.
In quest’ottica gli acquisti effettuati nel 2016 godrebbero dell’iper ammortamento dal momento della loro entrata in funzione. Le aziende venditrici tasserebbero il ricavo alla consegna/spedizione con effetti benefici in termini di gettito per le casse dello Stato.
Allegato IPER AMMORTAMENTI
– macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
– sistemi di misura a coordinate e non (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro- o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
– altri sistemi di monitoraggio in-processi per assicurare e tracciare la qualità del prodotto e/o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
– sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove/collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (es. caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;
– dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
– filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o fermare le attività’ di macchine e impianti.
La misura di iperammortamento riguarda anche i software, con un tasso però del 140%.
Per il settore, sono di interesse quelli della voce
– software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale), e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics).
Ricordiamo che il provvedimento seguirà l’iter complessivo del DDL Legge di Bilancio 2017 e che, una volta approvato, avrà applicazione per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, prolungabile fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Inoltre, sarà necessaria una perizia che attesti i requisiti di connettività e integrazione stabiliti dallo strumento legislativo. Lo spartiacque tra l’autocertificazione da parte dell’utilizzatore e l’intervento di un perito/ingegnere o società di certificazione è definito da un valore del bene pari a 500.000 euro.