R&S proroga al 2022 con modifiche

L’art. 1 comma 1064 lett. a)-h) della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), nel prorogare al 2022, il credito e potenziare, apporta alcune modifiche e introdotto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica.

R&S proroga al 2022 con modifiche

L’art. 1 comma 1064 lett. a)-h) della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), nel prorogare al 2022, il credito e potenziare, apporta alcune modifiche.

Relazione tecnica asseverata

Introdotto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica.

Tipologie di imprese che possono beneficiare

L’agevolazione spetta a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa quindi anche alle imprese agricole.

Costi di innovazione tecnologica agevolabili

All’elenco dei costi di innovazione tecnologica agevolabili, sono apportate modifiche relative alle spese per contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento delle attività di innovazione, precisando che il requisito della territorialità richiesto riguarda soltanto i contratti stipulati con soggetti esteri.
Quanto ai servizi di consulenza, la legge di bilancio 2021 specifica che il limite del 20% è rapportato alle spese di personale oppure alle spese per contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento dei progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica, indicate alla lett. c).

Ammissibili le spese per attività di design e ideazione estetica, entro dati limiti, le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta; finalizzate a includere anche le spese relative ai software.
Elenco dei costi

Al comma 200 all’elenco dei costi di ricerca e sviluppo agevolabili, sono apportate modifiche alle lett. c), d) ed e).
Lett. c) della L. 160/2019, per spese per contratti di ricerca extra-muros, viene precisato che il requisito della territorialità richiesto (residenza nell’Ue, See o Stati con scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni) riguarda soltanto i contratti stipulati con soggetti esteri.

Lett. d) viene precisato che ai fini dell’ammissione delle relative quote di ammortamento possono derivare da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi “residenti nel territorio dello Stato o” fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti al See o in Stati compresi nell’elenco.

Lett. e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti ricerca e sviluppo sono ammissibili al credito d’imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per i contratti extra-muros ammissibili (senza tenere conto della maggiorazione ivi prevista; non già come in passato, delle “maggiorazioni”).