Le modifiche al regime forfetario 2020 riguardano:
• i requisiti di accesso e permanenza,
• le relative cause ostative;
• la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica;
• il concorso del reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la fruibilità o la determinazione di benefici di qualsiasi tipo, anche non fiscali.
CAUSE OSTATIVE
Relativamente alle cause ostative, la legge di bilancio 2020 reintroduce la preclusione – già vigente fino al 2018 – connessa alla percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 del TUIR) eccedenti 30.000,00 euro (art. 1 co. 57 nuova lett. d-ter) della L. 190/2014).
Cause ostative |
|
Possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000,00 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato |
Dall’1.1.2020 |
Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito |
Confermato |
Residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo) |
Confermato |
Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (art. 53 co. 1 del DL 331/93) |
Confermato |
Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività: -partecipazione in SNC o SAS, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR); -controllo, diretto o indiretto, di SRL o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni |
Confermato |
Esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni |
Confermato |
REQUISITI DI ACCESSO E PERMANENZA
Dal 2020, il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell’anno precedente:
• siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000,00 euro;
• siano sostenute spese per lavoro dipendente per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi.
Ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime, continuano a non assumere rilevanza i beni strumentali acquisiti nel corso dello stesso.
A tal proposito, si segnala che, per il 2020, anche i soggetti in regime forfetario potranno beneficiare del nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto in sostituzione di super e iper-ammortamenti.
La relativa norma istitutiva, infatti, prescrive che il meccanismo rilevi indipendentemente dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Redditi lavoro dipendente o assimilati eccedenti 30.000,00 euro.
La causa ostativa di nuova introduzione deve essere valutata sulla base dei redditi percepiti nell’anno precedente l’utilizzo del regime, ossia nel 2019. La soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.
Va precisato che:
- rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario;
- dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non devono essere percepiti redditi di pensione i quali, in quanto assimilati al reddito di lavoro dipendente, assumono rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungi- mento della citata soglia;
- dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non dev’essere intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31 dicembre dell’anno precedente (circ. AdE 4.4.2016 n. 10, § 2.3).
FRUIBILITÀ DI BENEFICI FISCALI E NON FISCALI SUPER ed IPER AMMORTAMENTI
Un’ulteriore modifica introdotta dalla legge di bilancio 2020 prevede l’inclusione del reddito soggetto al regime forfetario ai fini della spettanza, oppure del computo, della misura di agevolazioni di qualsiasi tipo.
Nello specifico, viene sostituito il co. 75 dell’art. 1 della L. 190/2014 prevedendo che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.
La versione previgente della norma, invece, disponeva che il reddito dell’attività soggetta al regime forfetario: rilevava ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 co. 2 del TUIR e non rilevava ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.
Il nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, sostituisce i superammortamenti e gli iperammortamenti (che consistevano in una deduzione extra contabile da operare in dichiarazione dei redditi) spetta anche ai forfettari.
La formulazione di legge consente di affermare che la nuova agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi.
Le nuove agevolazioni rappresentano, in particolare, un beneficio indiscusso per le imprese che adottano il regime forfetario perché non deducendo i costi relativi all’attività esercitata, non deducono gli ammortamenti, sicché i benefici connessi ai super-ammortamenti e agli iper-ammortamenti, sino al 2019, risultavano preclusi. Con la nuova misura 2020 tali soggetti avranno, invece, il vantaggio di poter compensare il credito d’imposta con l’imposta sostitutiva del 5 - 15%, nonché con i contributi previdenziali dovuti all’INPS ed INAIL.