Rimborso Irap per il medico con la segretaria part-time
Professionisti. La Ctr Lombardia prende posizione a favore del contribuente convenzionato con il Ssn
Ha diritto al rimborso Irap il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (Ssn) che ha alle proprie dipendenze una segretaria part-time.
Secondo la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione 14 (decisione 5156 depositata il 26 novembre 2015, presidente Marini, relatore Antonioli) la presenza di personale di segreteria non assume valore decisivo per accertare il presupposto dell’imposta regionale. Una situazione analoga a quella che si verifica nel caso della disponibilità di strumenti di diagnosi (Cassazione, sentenze 13326/2013 e 13048/2012) e nel caso dello studio munito della attrezzatura richiesta dalla convenzione con il Ssn (Cassazione, sentenze 11919/2014 e 4934/2012).
Nel confermare la decisione di prima istanza rigettando l’appello delle Entrate, i giudici milanesi fanno ampio rinvio alle sentenze di Cassazione, non nascondendo che la questione è stata rimessa alla valutazione delle Sezioni unite (ordinanza 5040 del 13 marzo 2015), così come ha seguito lo stesso percorso la rilevanza, sempre ai fini Irap, dello svolgimento in forma associata dell’attività libero-professionale e delle peculiarità insite nello svolgimento dell’attività medica in regime convenzionato in generale e in quello di medicina di gruppo in particolare (ordinanza 6330 del 27 marzo 2015).
In effetti, in seno alla Cassazione si è creato negli ultimi anni un vivace dibattito, tra sentenze che sembrano precludere il rimborso ogni qual volta l’attività medica sia svolta con impiego non occasionale di lavoro dipendente (pronunce 7609/2014, 13007/2015 e 4923/2013) e altre che, invece, negano che sull’autonoma organizzazione possa incidere la presenza di una segretaria, ove non addirittura di una infermiera (pronunce 3758/2014, 1544/2015, 27394/2014, 8921/29014, 8700/2014 e 958/2014).
Dell’assenza di univocità ha preso atto lo stesso ministero dell’Economia (risposta a interrogazione parlamentare in Commissione finanze alla Camera del 12 marzo 2015, 5-05000), rinviando la palla al legislatore. È stata priva di effetto anche la risoluzione 7-00838 presentata il 6 novembre scorso sempre in Commissione finanze alla Camera.
Anche la giurisprudenza di merito, come è facilmente immaginabile, risulta divisa: favorevoli al contribuente sono le decisioni 5286/67/2015 e 3027/2014 della Ctr Lombardia, 4211/37/14 della Ctr Lazio e 4995/29/2015 della Ctr Palermo, mentre sono contrarie le sentenze 1078/4/2015 della Ctr L’Aquila, 4/2/2015 della Commissione di II° grado di Bolzano e 593/2/2015 della Ctr Basilicata.
La legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 125) ha escluso che possa costituire autonoma organizzazione la presenza di elementi non eccedenti «lo standard e i parametri previsti dalla convenzione» con il Ssn. Ferma restando l’irrilevanza a questi fini dell’ammontare di reddito realizzato e delle spese direttamente connesse alla professione, i medici convenzionati con strutture ospedaliere per l’attività intramoenia, non rientrano nell’ambito dell’imposta regionale se da questa attività traggono oltre il 75% del proprio reddito complessivo.