Fonte Eutekne
Sanzioni ridotte con il Cumulo Giuridico e definizione agevolata
Alcune Agenzia Entrate fanno venir meno il Cumulo giuridico se interviene l’adesione al PVC
La normativa fiscale in tema di sanzioni contenuta nel DLgs. 472/1997, costituisce un garbuglio da cui è spesso difficile districarsi.
In particolare l’art. 12 “Concorso di violazioni e continuazione” al comma 5, come sostituito dall’art. 2 del DLgs. 99/2000, reca una norma volta a ridurre le sanzioni in caso di un comportamento errato ma unitario continuato in diversi periodi d’imposta.
In questo caso vi è applicazione di una sanzione unica (base, maggiorata dalla metà al triplo) secondo il meccanismo del “cumulo giuridico”.
L’art. 12, comma 5 del DLgs.472/1997 estende l’applicazione della sanzione unica anche al caso in cui l’ufficio non contesti e irroghi tutte le sanzioni contemporaneamente; in tale ipotesi, nel successivo atto si dovranno tener in conto e scomputare le sanzioni già irrogate precedentemente.
Nel caso di definizione agevolata degli avvisi di accertamento (adesione al PVC) occorre un eseguire raccordo con la normativa agevolativa del cumulo giuridico.
Alcuni uffici dell’Agenzia delle entrate in caso di avvisi di accertamento relativi a fatti già contestati e già accertati riferiti a precedenti annualità (accertamento ciclico) non applicano il cumulo giuridico, erogando la stessa sanzione, piena ed intera, per ogni anno.
Il comma 5 indica agli uffici di rideterminare le sanzioni tenendo conto di quelle già irrogate.
Lo stesso fa riferimento alle sanzioni irrogate e contestate in astratto, senza tenere in considerazione le vicende relative ai precedenti atti. Il secondo periodo del comma 5 precisa che la sanzione complessiva vada irrogata “tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento”, senza dare rilievo alle vicende che in concreto hanno interessato detto provvedimento.
Interpretando la norma in questo senso, dunque, la prassi seguita da alcuni uffici potrebbe sembrare in contrasto con la legge.
A giustificazione della posizione dell’Agenzia potrebbe essere quanto nel comma 8 dello stesso art. 12: “la sanzione conseguente alla rinuncia all’impugnazione dell’avviso di accertamento e alla definizione agevolata ... non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni”.
Il comma 8 viene interpretato nel senso di ritenere che l’acquiescenza al PVC sia possibile e vada considerata per ogni singolo anno. L’effetto sarebbe che il contribuente che ha compiuto le violazioni coperte dai procedimenti definizioni agevolate (circ. n. 180/1998) non potrebbe pretendere di sottrarsi ad autonoma irrogazione di sanzioni ulteriori, anche nel caso in cui altre violazioni potessero ritenersi in progressione con quelle indicate nei provvedimenti che hanno dato luogo alle definizioni agevolate.
A sostegno della tesi opposta, si potrebbe però sostenere che, in realtà, il comma 8 dell’art. 12 sia stato implicitamente abrogato a seguito della modifica del comma 5, tanto è vero che la circ. n. 180/1998 è stata emanata prima della modifica avvenuta con l’art. 2 del DLgs. 99/2000.