SCADENZE termini di versamento delle imposte derivanti da UNICO 2012

In vista dell’imminente appuntamento con le scadenze di versamento delle imposte risultanti da UNICO 2012, riteniamo opportuno fornire una sintesi dei principali adempimenti

In vista dell’imminente appuntamento con le scadenze di versamento delle imposte risultanti da UNICO 2012, riteniamo opportuno fornire una sintesi dei principali adempimenti in scadenza e le modalità di versamento nel caso in cui si opti per la rateizzazione.

Secondo quanto disposto dalle istruzioni alla compilazione del Mod. UNICO 2012, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi relative al saldo 2011 ed al 1° acconto 2012 devono essere versate:

·         entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugno, infatti, cade di sabato ed il 17 giugno cade di domenica);

·         entro il 18 luglio 2012[1], con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, il termine di versamento è legato alla data di approvazione del bilancio. Nella tabella seguente sono riportate le diverse ipotesi.

I contribuenti possono optare anche per la rateizzazione, suddividendo il debito d’imposta in un numero definito di rate.  Il numero massimo di rate e la loro scadenza variano a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita IVA e sulla base della data del 1° versamento; in particolare:

·         i soggetti titolari di partita IVA devono versare:

·         la 1° rata entro il 18 giugno 2012, ovvero entro il 18 luglio 2012 con maggiorazione dello 0,40%;

·         le rate successive entro il giorno 16 di ciascun mese, purché l’ultima rata sia versata a novembre. Ogni singola rata deve essere aumentata di un importo a titolo di interessi pari al 4% annuo, e quindi pari ad uno 0,33% mensile;

·         i soggetti non titolari di partita IVA devono versare:

·         la 1° rata entro il 18 giugno 2012, ovvero entro il 18 luglio 2012 con maggiorazione dello 0,40%;

·         le rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese, purché l’ultima rata sia versata a novembre.  Anche in questo caso, la rateizzazione comporta l’applicazione dell’interesse in misura pari allo 0,33% mensile. 

Per il versamento delle imposte va obbligatoriamente utilizzato il modello unificato di pagamento, Modello F24, riportando gli appositi codici tributo che distinguono il versamento. Di seguito si propone un riepilogo dei termini di versamento delle imposte sui redditi e dei codici tributo di più frequente utilizzo. 


[1] 30 giorni dal 18 giugno 2012.