Società di persone in Germania tassazione in italia

Tassazione società di persone non residenti per gli utili corrisposti ai soci italiani e dividendi

Società di persone in Germania
Le società di persone sono per quanto riguarda gli scopi fiscali (imposte sui redditi ed imposte sulle società) trasparenti, in quanto obbligata d’imposta non è la società di persone ma i suoi soci.  Se la società di persone costituisce una unità produttiva germanica oppure utilizza una organizzazione stabile, la quota di utili della società italiana in Germania è limitatamente obbligata d’imposta. Fintanto che il socio italiano sia una persona fisica, sarà chiamato al pagamento di imposta limitato all’imposta sul reddito sulla base delle sue entrate derivanti dalla società di persone. Le società di persone non hanno personalità giuridica e sono definite tali in quanto in esse prevale l’elemento soggettivo, rappresentato dai soci.

Le società di persone sono la società semplice (GbR), la società in nome collettivo (OHG) e la società in accomandita semplice (KG). I soci sono di regola illimitatamente e solidarmente responsabili per le obbligazioni della società.

Le società di persone sono soggette come le società di capitali al pagamento dell’imposta comunale sul reddito, con aliquota fissa, mentre i soci stessi sono soggetti a imposta sul reddito, che viene calcolata sulla loro parte di utili con tariffa che varia a seconda dell’entità.

L’imposta sugli immobili (patrimoniale)

Le proprietà immobiliari sono soggette ad una tassazione locale applicata sul valore fiscale dell’immobile applicando alla base imponibile un aliquota dello 0,35 e su questa un moltiplicatore che varia da 280 a 810 che rende l’aliquota effettiva dallo 0,98 allo 2,94.

L’imposta sugli immobili è deducibile dall’imposta sul reddito e dall’imposta locale sugli affari

L’imposta locale sugli affari non è deducibile dall’imposta sul reddito.

 

Tassazione in Italia degli utili provenienti da SNC non residente (tedesca)

Secondo il comma 1, lett. e),  dell’art. 44 del T.U.I.R. gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’Irpeg sono redditi di capitale, ossia dividendi.

E’ opinione prevalente che in tale categoria rientrino anche gli utili da partecipazione in società trasparenti non residenti, posto che l’art. 73, comma 1, lett. d), indica tra i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

La conseguenza più rilevante della qualificazione come redditi di capitale, ossia dividendi, degli utili derivanti dalla partecipazione in società trasparenti consiste nella tassazione "per cassa” di tali proventi (art. 42 Tuir), in antitesi con il criterio della competenza applicabile ai redditi d’impresa (art. 52 T.U.I.R.).

Eventuali perdite da partecipazione in società trasparenti non residenti, come conseguenza della inclusione nella categoria dei redditi di capitale, non sarebbero imputabili per trasparenza al socio residente.

Ma troverebbero rilevanza solo nell’ambito dell’eventuale reddito d’impresa del socio, con il meccanismo della valutazione delle partecipazioni previsto dall’art. 61 o dall’art. 66 del T.U.I.R.

Le imposte assolte all’estero dal socio di una società trasparente non residente sono ammesse in detrazione dall’imposta nazionale con il meccanismo dell’art. 15 del T.U.I.R. Problemi di coordinamento temporale per l’applicazione del meccanismo del credito d’imposta possono sorgere se il momento impositivo differisce tra il Paese della fonte, per l’applicazione del criterio della competenza e il Paese della residenza, per l’applicazione del criterio della cassa.Per l’art. 15 del T.U.I.R., infatti, le imposte estere sono ammesse in detrazione fino a concorrenza della quota di imposta nazionale corrispondente al rap-porto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo e la detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte este-re sono state pagate a titolo definitivo. Poiché tale requisito non è di norma posto dalle convenzioni contro la doppia imposizione, in presenza di un trattato il socio residente potrà godere del credito anche per le imposte assolte all’estero in periodi precedenti.

 

Dividendi e Società di persone non residenti  

Nell’ordinamento fiscale italiano tutte le società non residenti nel territorio dello Stato (sia di capitali che di persone) sono considerate «opache» in quanto assoggettate all’IRES ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR, indipendentemente dal regime impositivo applicato nel rispettivo paese di residenza.  Da tale assunzione ne deriva che l’utile che il socio residente di una società di persone non residente ritrae dall’investimento in detta società (che assume rilevanza ai fini fiscali solo al momento della sua distribuzione, i.e. secondo il principio di cassa) assume la seguente qualificazione fiscale ai fini domestici:  Reddito di capitale, se percepito da una persona fisica;  

Reddito d’impresa, se percepito da una società di capitali

 

Pertanto, gli utili prodotti da una società di persone non residente risultano tassabili:  

-        nel paese estero, quale utile d’impresa attribuito e tassato direttamente in capo al socio italiano; e  

-        in Italia, quale dividendo distribuito da una società «opaca» non residente (secondo il principio di cassa).  

Le imposte assolte all’estero dal socio italiano non sarebbero, a rigore, scomputabili secondo il meccanismo dell’art. 165 del TUIR, in quanto relative ad un utile che, dal punto di vista fiscale italiano, «appartiene» ad un soggetto terzo (i.e., la società non residente).

Inoltre, mentre nel caso di società «naturalmente» opache i dividendi sono tratti su un utile determinato al netto delle relative imposte, nel caso delle società trasparenti i dividendi vengono tratti su un utile lordo perché le imposte le assolve il socio (non la società).

Per evitare penalizzazioni tra gli utili derivanti da partecipazioni in enti esteri opachi e trasparenti, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 5 marzo 2015 ha assimilato le imposte assolte all’estero dal socio italiano alle imposte assolte all’estero dalla società, facendo sì che tali imposte vengano scomputate dall’ammontare lordo distribuito a tale soggetto.

Per effetto di tale scomputo, il dividendo tassato in Italia in capo al socio della società estera trasparente è costituito, al pari dei dividendi derivanti da partecipazioni in entità opache, da una grandezza netta che tiene conto delle imposte pagate all’estero sugli utili oggetto di distribuzione.

Art. 73

Soggetti passivi

 

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa':

a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione , nonche' le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Art. 44

Redditi di capitale

1. Sono redditi di capitale:

a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di massa;

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; e' ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;

f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;

g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;

g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;

g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;

g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;

g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;

h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

2. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita' deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;

[b)]

c) si considerano similari alle obbligazioni: 1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne' di controllo sulla gestione stessa.