Agenti di commercio FIRR - Indennità per patto di non concorrenza
Al termine del rapporto di agenzia con una mandante, nei soli casi di disdetta da parte della mandante o di disdetta per pensionamento, all’agente di commercio spettano le indennità di fine rapporto maturate:
- Indennità suppletiva di clientela
- FIRR
- Indennità europea (Codice Civile art. 1751)
- Indennità meritocratica
- Indennità per patto di non concorrenza post contrattuale (se prevista)
- Indennità di mancato preavviso (se prevista)
Le indennità di fine rapporto – ad eccezione dell’indennità di mancato preavviso che è equiparata in tutto e per tutto alle provvigioni – non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ma costituiscono reddito da lavoro autonomo soggetto a tassazione separata con opzione per la tassazione ordinaria.
- Indennità di risoluzione del rapporto.
Totalmente a carico delle ditte mandanti, deve essere accantonata annualmente presso l’Enasarco in apposito Fondo – denominato F.I.R.R. – (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto). Essa compete sia in caso di dimissioni da parte dell’agente, che in caso di disdetta da parte del preponente (purché non sia dovuta a colpa grave dell’agente, quale ritenzione indebita, concorrenza sleale, violazione del vincolo di esclusiva) e anche se non c’è stato alcun incremento di clientela o fatturato.
- 2. Indennità suppletiva di clientela.
Tale indennità è prevista nel caso in cui il vincolo contrattuale si sciolga su iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente, ovvero in caso di dimissioni dell’agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco. Anche per tale emolumento non è necessario che vi sia stato incremento di clientela o fatturato.
- 3. Indennità meritocratica.
Tale indennità, aggiuntiva rispetto alle precedenti, è riconosciuta quando sono sostanzialmente rispettati i criteri di cui all’articolo 1751 cod. civ., e cioè l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, dai quali il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi. L’indennità meritocratica spetta in misura non superiore alla differenza tra la somma delle due indennità di cui ai punti precedenti ed il valore massimo di cui al 3° comma dell’articolo 1751 cod. civ. (un anno medio provvisionale calcolato sugli ultimi cinque anni).
Il trattamento fiscale in capo all’agente – persona fisica o società di persone – delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia, si evidenzia che:
- i fini dell’imposta sul valore aggiunto, è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. 633/1972;
- ai fini previdenziali non deve essere assoggettata al contributo Enasarco;
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa e va assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. d), del Tuir;
- al momento della liquidazione dell’indennità viene operata una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20%;
- l’agente può optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria;
- deve essere compilato il quadro RM del modello Unico PF.
Quando invece le indennità sono percepite da un soggetto costituito come società di capitali sono componenti positive di reddito d’impresa da rilevare secondo il principio di competenza economica e pertanto:
- sono assoggettate ad Ires;
- non deve essere applicata la ritenuta d’acconto del 20%;
- non possono essere assoggettate a tassazione separata.
IVA
Tutte le indennità di fine rapporto e, dunque, l'indennità suppletiva di clientela, l'indennità meritocratica, il FIRR, l'indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale, l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cc, l'indennità di incasso e l'indennità di preavviso, non sono soggette a IVA ex art. 2, co. 3 lett. A) DPR 633/1972, vista la loro natura risarcitoria, non essendo in alcun modo correlato ad una prestazione di servizio e di conseguenza fuori dal campo di applicazione IVA per mancanza del requisito soggettivo.
Sulle indennità di fine rapporto per agenti di commercio operanti in forma individuale va detratta la ritenuta d’acconto del 20% sull’imponibile delle indennità.
Non vanno, invece, calcolate e indicate:
- IVA [a tal proposito non va dimenticato di inserire nel documento fiscale la dicitura di “operazione esclusa da IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), DPR 633/1972”]
- l’aliquota contributiva Enasarco
Questo vale per tutte le indennità di fine rapporto, esclusa quella di mancato preavviso che è equiparata alle provvigioni e su cui vanno calcolati anche i contributi previdenziali Enasarco.
L’indennità dovuta in caso di mancato preavviso, segue lo stesso iter delle altre indennità, con la sola differenza che sull'indennità sostitutiva del preavviso vanno corrisposti i contributi previdenziali Enasarco nei limiti dei massimali previsti.
Indennità per patto di non concorrenza post contrattuale
Dal punto di vista contabile, l’indennità è classificata tra i ricavi, di cui all’art. 85, c. 1, lettera a) del TUIR.
Mentre per le sole imprese individuali e società di persone, l’emolumento è invece assoggettato alla tassazione separata.
L’indennità relativa al patto di non concorrenza corrisposta all’agente dopo lo scioglimento del rapporto di agenzia deve ritenersi non soggetta ad IVA per carenza del presupposto oggettivo dell’imposta.