L'Agenzia delle entrate in risposta all’interpello n.43/2021,sulla fruibilità del superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici, di cui al comma 344, dell'art. 1 della legge 296/2006, (cosiddetto decreto «Requisiti») risponde che non spetta la detrazione maggiorata del 110%.
Non spetta la detrazione maggiorata del 110% sulle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, poiché non risulta possibile distinguere gli interventi tra quelli trainanti e quelli trainati, come richiesto dalle norme del superbonus.
La riqualificazione energetica globale è quella degli interventi di riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento che devono conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale dell'intero edificio inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori limite indicati nei provvedimenti ministeriali.
La detrazione maggiorata spetta se gli interventi trainati sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di isolamento termico dell'edificio o di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, sempre se gli stessi assicurano il miglioramento di due classi energetiche oppure se risultasse impossibile, perché l’edificio ha giauna classe energetica elevata, purchè consegua la classe energetica più alta in assoluto a fine lavori.
Ma gli interventi di riqualificazione energetica globale sono un unico complesso intervento ma unico, senza una precisa distinzione tra gli interventi trainanti e gli interventi trainati.
Sulla base delle dette considerazioni, l'agenzia non ritiene possibile riconoscere al contribuente la possibilità di fruire del 110%, con riferimento alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, ma che potrà essere ammesso a fruire del bonus specifico, come intervento autonomo, come precisato nella circolare n. 19/E/2020).