Illustriamo la recente risposta della AdE sul bonus facciate, immaginando che la stessa concezione si ponga in proposito anche per gli altri sconti in fattura.
In attesa di ulteriori necessari chiarimenti sul piano pratico, quanto risposto conferma la validità dei suggerimenti operativi che vi abbiamo dato in riferimento alle novità delle certificazioni tecniche e fiscali per gli sconti in fattura 50%, 65%, NON 110%.
Il fornitore, che si è impegnato a realizzare gli interventi agevolati, non dovrebbe avere problemi a concedere, in queste ultime settimane del 2021, lo sconto in fattura sul corrispettivo al cliente/committente per spese relative a interventi ancora da realizzare, se è certo che li realizzerà in concreto nelle settimane successive la fine anno, noi indichiamo presumibilmente entro Marzo 2021 (sempre in attesa di chiarimenti ufficiali).
L’effettiva realizzazione dell’opera, anche dopo il 31.12.2021 che diviene un requisito essenziale del credito.
Il fornitore matura nel proprio cassetto fiscale il credito con la presentazione del modello di comunicazione dell’opzione, da parte del Cliente, per lo sconto in fattura. Modello che richiede le certificazioni tecnica e fiscale, con modalità ancora in via di definizione.
A sua volta, il cliente/committente non dovrebbe avere problemi a pagare, in queste ultime settimane del 2021, la fattura per la parte di spese indicate e non coperte dallo sconto sul corrispettivo praticato dal fornitore, perché per gli interventi non ancora realizzati, per la loro effettiva realizzazione dell’opera che diviene un requisito del credito, trova solidalmente obbligato, davanti al Fisco, anche il fornitore che si è impegnato a realizzarli.
NB. Attenzione che ora probabilmente il terzo cessionario (banca) attenderà infatti di acquisire quel credito di imposta sino a quando gli sarà data prova che i lavori, che corrispondono alle spese su cui è stato applicato lo sconto in fattura che ha a sua volta originato il credito di imposta, siano stati effettivamente realizzati.
Pagamento entro il 31 dicembre 2021 anche se lavori non ancora effettuati.
La risposta del MEF, sentita l’Agenzia delle Entrate, all’interrogazione parlamentare 17 novembre 2021 n. 5-07055 conferma implicitamente che, relativamente agli interventi sui quali può trovare applicazione il bonus facciate, spettante nella misura del 90% solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 (dopo tale data, l’agevolazione dovrebbe essere prorogata, ma con una percentuale di detrazione inferiore), il fornitore e il committente, che non sostiene le spese nell’esercizio di impresa, possono accordarsi per l’emissione della fattura con sconto in fattura sul corrispettivo del 90% e pagamento della parte non coperta da sconto entro il 31 dicembre 2021 anche se, al momento dell’emissione della fattura “scontata” e del relativo pagamento “ridotto”, i lavori, corrispondenti ai corrispettivi fatturati al lordo dello sconto applicato, non risultano essere stati ancora effettuati.
Effettiva realizzazione dei lavori
Resta ben inteso dovuta e necessaria l’effettiva realizzazione dei lavori corrispondenti alle predette spese (la quale può avvenire anche successivamente al termine della finestra temporale agevolata), posto che, in assenza dell’effettiva realizzazione dei lavori corrispondenti ai corrispettivi lordi su cui il fornitore ha applicato lo sconto in fattura al 90% (e pagati dal committente per la parte non coperta dallo sconto), viene meno ab origine il diritto all’agevolazione fiscale e ciò comporta il venir meno del diritto al credito ed recupero del beneficio indebitamente fruito nella modalità alternativa dello sconto in fattura, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97.
Responsabilità solidale del fornitore con il Cliente, concorso nella violazione.
Da questa risposta del MEF si comprende che, nell’istante in cui il fornitore applica lo sconto in fattura al Cliente/committente, una volta che il Cliente paga la fattura con bonifico parlante, matura il relativo credito di imposta.
Con riguardo al caso delle spese sostenute per interventi agevolati con il bonus facciate che non sono stati ancora realizzati, il fornitore si assume la responsabilità solidale con il committente che discende, a quel punto, dal concorso nella violazione, laddove poi i lavori corrispondenti a quelle spese non vengano effettivamente realizzati.
Gli stessi profili di responsabilità solidale, qualora i lavori non vengano poi effettivamente realizzati, si determinano in capo al terzo cessionario (ad esempio la banca) che acquista il credito di imposta, corrispondente alla detrazione altrimenti spettante al beneficiario, a fronte delle spese sostenute per interventi di rifacimento delle facciate non ancora realizzati.
Posizione del terzo cessionario, tipicamente la Banca.
Diversa la posizione del terzo cessionario (tipicamente la banca), cui il fornitore cede generalmente il credito di imposta che matura nel proprio cassetto fiscale con la presentazione del modello di comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura.
Probabilmente il terzo cessionario (banca) attenderà infatti di acquisire quel credito di imposta sino a quando gli sarà data prova che i lavori, che corrispondono alle spese su cui è stato applicato lo sconto in fattura che ha a sua volta originato il credito di imposta, siano stati effettivamente realizzati.
Effettiva realizzazione per la monetizzazione in banca dello sconto
In altre parole, è possibile la fatturazione con sconto in fattura sul corrispettivo (ed anche possibile il pagamento del Cliente per la parte non coperta dallo sconto) entro fine 2021, anche se i lavori agevolati, con il bonus facciate, corrispondenti ai corrispettivi fatturati al lordo dello sconto, non sono stati ancora realizzati, ma consapevolezza, da parte del fornitore, che, per la monetizzazione in banca dello sconto applicato, dovrà attendere l’effettiva realizzazione dei lavori (salvo che trovi un terzo cessionario disponibile ad acquistare anche prima il credito di imposta, facendosi assai poco opportunamente carico del rischio che i lavori non vengano poi effettivamente realizzati dal fornitore).
DL Antifrode
Il DL.157/2021 ha fissato nuovi paletti per i bonus edilizi nel caso di esercizio delle opzioni per sconto in fattura o cessione del credito di imposta corrispondenti alla detrazione edilizia altrimenti spettante.
Con il provvedimento 312528 del 13 novembre 2021, l’agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura
Visto di conformità
Viene notevolmente ampliato l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio. Il visto va richiesto per tutte le detrazioni maturate e le opzioni esercitate a decorrere dal 12 novembre 2021, non più solo per quelle legate al superbonus ma per tutte quelle relativi ai bonus edilizi.
Attestazione di congruità
In base al nuovo articolo 121, comma 1-ter, lettera b) del decreto Rilancio, anche l’attestazione di congruità deve trovare applicazione in relazione agli interventi relativi anche a tutti i bonus edilizi (50%, 65%, 90%) diversi dal 110 per cento.
La congruità delle spese sostenute per ottenere la cessione del credito o per lo sconto in fattura dovranno far riferimento, oltre che ai prezzari individuati dal punto 13 del Dm del 6 agosto 2020 (prezzari regionali e prezzari Dei), anche a dei valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, da un decreto della Transizione ecologica (Mite).
In attesa del decreto attuativo del Mite, che di fatto potrà essere emanato anche a 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento (considerando i 60 giorni per la conversione in legge), occorrerà dunque adottare la massima prudenza nella fissazione del prezzi e valori degli interventi, allineandosi per il momento al prezziario DEI del 2020.
Urgono chiarimenti.
Infatti, è abbastanza chiaro che il visto di conformità vada apposto sulle opzioni esercitate dal 12 novembre 2021 in poi anche per gli interventi realizzati e le spese sostenute prima di questo periodo, non è altrettanto chiaro il perimetro temporale dell’attestazione di congruità delle spese.
Più in dettaglio, il Dl 157/2021 nulla dispone per chi ha già concordato in contratto con il fornitore (magari con fattura già emessa) l’opzione per lo sconto o la cessione del credito di imposta con l’intermediario finanziario, dovendo formalizzare la spettanza del credito con i nuovi requisiti.
A oggi 21/11/2021, infatti, stando al provvedimento delle Entrate 312528 del 13 novembre 2021, i contribuenti devono munirsi del “visto fiscale” ma non dell’attestazione tecnica di congruità, che potrebbe, quindi, che stando a una interpretazione letterale, riguardare solo le spese sostenute successivamente al 12 novembre.
MA La tesi non è tuttavia confermata e, in ogni caso, si pone in conflitto con l’esigenza di apporre il visto di conformità dopo il controllo sulla congruità delle spese, che resta lo strumento di controllo sostanziale degli interventi eseguiti. Per questa ragione, quindi, sarebbe più prudente considerare entrambi gli obblighi già vigenti dal 12 novembre scorso, anche per le spese già sostenute ed i lavori già terminati, per i quali deve essere ancora esercitata l’opzione.
Una ulteriore complicazione non da poco per le imprese che hanno di fatto terminato l’intervento o raggiunto il SAL, con contratto siglato, computo metrico e fatture già emesse.