NEWS SCONTO in FATTURA visto conformita

SCONTO in FATTURA visto conformita pagamenti fattura 11/11/2021 o 21/11/2021 aggiornamento procedure telematiche Agenzia entrate 26/11 Decreto antifrode D.L. 157/2021, in vigore il 12 novembre 2021, “certificazione” agevolazioni edilizie 

NEWS SCONTO in FATTURA

Il giorno 22/11/2021 sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate cinque risposte relative al decreto antifrode (il D.L. 157/2021, entrato in vigore il 12 novembre 2021) in merito alla “certificazione” delle agevolazioni edilizie fra visto di conformità e asseverazione della congruità dei valori.

Mi vorrei soffermare su una di queste risposte, cha affronta la questione più delicata che è, senza dubbio, quella relativa all’entrata in vigore dei nuovi (misteriosi) “valori massimi per talune categorie di beni” che dovranno essere fissati dal Ministero della Transizione Ecologica e si affiancheranno, non si sa bene come, ai criteri sin qui applicati (convivenza tutta da scoprire quella con i prezziari).

Domanda:

Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 ?

Questa la risposta dell’Agenzia:

Sì, il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n.34 del 2020, «Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».

La risposta è piuttosto enigmatica, sembra lasciare aperto una destinazione all’applicazione dei valori massimi anche per i lavori già in corso, come già indicato dalla stampa specializzata.

Speriamo che le successive norme interpretative modifichino la risposta della AdE, altrimenti ci troveremmo un provvedimento con efficacia retroattiva su lavori già programmati in base alle norme precedenti del decreto Requisiti, entrato in vigore il 6 ottobre 2020,che indicava:

“1. Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007.”

Sarebbe opportuna quindi una necessaria conferma da parte del Governo per evitare di “bloccare” nuovamente i lavori. Al momento sono tutti fermi, anche le Banche, che per la maggior parte, non accettano nuove pratiche di cessione dei crediti d’imposta.