SCONTO in FATTURA 2021 non 110% DL antifrode

Le procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre per permettere invio opzione cessione del credito con fattura e bonifico ante 11/11/2021 o 12/11/2021 DM del MITE prezziario

Domanda

Con riferimento a lavori per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, un contribuente, a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 ha effettuato il pagamento dell’importo ivi previsto rimasto a suo carico, ma alla data del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) non ha ancora trasmesso all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura.
A tale fattispecie si applica il regime previgente all’entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, che non richiede, ai fini della predetta opzione, né il visto di conformità né l’asseverazione, oppure il nuovo regime previsto dal citato decreto legge che, invece, richiede i predetti adempimenti a carico del contribuente?

RISPOSTA

L’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) – che prevede, anche per i bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito – si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).

Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione.

Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre. 

Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Super bonus, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021.

FINE RIPOSTA Commento

Non risulta comprensibile cosa s’intenda per “accordi stipulati per lo sconto in fattura o cessione del credito eseguita anteriormente al 12/11/2021”.

In un certo senso lo sconto in fattura ha “data certa”, in quanto indicato nella fattura elettronica inviata dal fornitore al SDI , nel caso di cessione del credito si ritiene opportuno (cosa già da noi da subito consigliata come necessaria) aver stipulato per iscritto l’accordo di cessione del credito, con sconto in fattura, che abbia data sino al 10/11/2021 ante 11/11/2021, megliose inviato al cliente per email o addirittura per PEC.

L’Agenzia, nelle risposte, indica che per lo sconto in fattura/cessione del credito, riferito a bonus edilizi NON (diversi) dal 110%: il tecnico debba attestare la sola “congruità della spesa”, secondo i limiti che saranno introdotti da un prossimo, MA nel frattempo si continuerà a fare riferimento ai prezzi riportati nei prezziari DEI e quelli delle Regioni, ai listini ufficiali o ai listini delle CCIAA (o, forse ai “prezzi correnti di mercato”).

Utilizzo detrazione direttamente in dichiarazione 

In relazione al nuovo obbligo dal 12/11/2021 di apposizione del visto di conformità riferito alla fruizione direttamente in dichiarazione della detrazione del 110% (quindi senza opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito)  nel caso di presentazione non effettuata direttamente dal contribuente (dichiarazione “precompilata”) o inviata dal sostituto d’imposta all’Agenzia la risposta indica che nel caso di presentazione tramite commercialista o CAF il visto è apposto alla sola documentazione attestante la spettanza della detrazione e non anche un visto di conformità apposto all’intera dichiarazione dei redditi.

Ovviamente il visto apposto all’intera dichiarazione “assorbe” quello della documentazione attestante la spettanza della detrazione, il professionista visto avrà verificato la regolarità formale della fattura del fornitore, del pagamento dell’intervento, dell’asseverazione tecnica, etc. etc.).  Il  visto rilasciato dal professionista per l’anno d’imposta 2021 assolverà, automaticamente, detto obbligo.

DECORRENZA: L’Agenzia non dice se la norma si applica a partire dalle spese sostenute dal 1/07/2021, ma una interpretazione letterale, in attesa di ulteriori chiarimenti, porterebbe ad indicare che l’obbligo di apposizione di visto sulla documentazione probatoria (o, in alternativa, sull’intera dichiarazione dei redditi) si applichi anche alle spese che saranno detratte nella dichiarazione da presentare il prossimo 30/11/2021 (mod. Redditi PF 201).