Spese per omaggi a dipendenti e soggetti assimilati.
Le regole sono stabilite dall’art. 95 del Tuir.
Le spese non sono riconducibili alle spese di rappresentanza poiché prive del requisito dell’inerenza, ovvero delle finalità promozionali.
Le spese per prestazioni di lavoro dipendente sono deducibili nella determinazione del reddito e comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.
Gli omaggi a dipendenti sono, dunque, interamente deducibili, poiché rientranti tra le prestazioni di lavoro, salvo quanto stabilito dall’art. 100, comma 1, del Tuir.
La liberalità può essere erogata anche ad un solo dipendente, non essendo più necessario che la stessa sia concessa alla generalità o categorie di dipendenti, ed anche in occasioni diverse dalle festività e dalle ricorrenze.
Quanto alla fattispecie art. 100, comma 1, del Tuir., “viaggi premio” a favore dei dipendenti, queste spese volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”.
Le spese sostenute per viaggi organizzati in favore di dipendenti, rientrando questi ultimi nell’ipotesi di cui all’art. 100, comma 1, del Tuir, sono, dunque, deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare dei costi per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Tale orientamento è confermato dalla circ. n. 16/2009 di Assonime.
Dal punto di vista del lavoratore dipendente o del collaboratore, l’art. 51, comma 1, del Tuir stabilisce che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. (...)”.
Pertanto, rientrano tra le erogazioni liberali connesse al rapporto di lavoro gli omaggi e i “viaggi premio”, che sono tassabili per il dipendente/collaboratore [cfr. soppressione della lett. b) dell’art. 51, comma 2 del Tuir], a meno che ricorrano le condizioni di applicabilità della franchigia dei fringe benefit (€ 258,23 complessivi nel periodo d’imposta) di cui all’art. 51, comma 3 del Tuir.
Ai fini Irap, per le società di capitali le spese di rappresentanza e quelle relative ad omaggi a clienti sono deducibili per l’importo stanziato a conto economico.
Le spese relative ad omaggi a dipendenti sono, invece, deducibili se funzionali all’attività di impresa e non assumono natura retributiva; sono indeducibili se rientrano tra le spese del personale.
Per le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali, le predette spese sono indeducibili ai fini Irap